La lista Falciani torna a far parlare di sé: nuovi nomi (forse), maggiore collaborazione da parte della Svizzera (poco probabile), impunità garantita agli evasori italiani (certamente).

Ricapitoliamo. La lista diviene pubblica nel 2009. Subito inizia il fuoco di sbarramento. Proviene da reato (Falciani l’aveva sottratta a Hsbc), non è utilizzabile. Gli Usa valutano queste argomentazioni come meritano: zero. In Italia si condivide (con poche eccezioni). Le commissioni tributarie si producono in eroici sforzi a tutela dell’evasore, le Procure della Repubblica si attivano senza dannarsi troppo. Rogatoria in Svizzera: per piacere ci date gli estratti conto di Pinco e Pallino? Gli svizzeri non sono giapponesi; ragion per cui non fanno harakiri e respingono con prevedibile motivazione: lista rubata, non collaboriamo. Tutto si spegne. Né si riaccenderà: la situazione giuridica (e di costume) non è cambiata. Anzi sì, in peggio: al massimo tra un anno scatterà la prescrizione. Sicché cominciare oggi le indagini sarebbe davvero privo di senso. E poi c’è la voluntary discolsure (un condono più costoso dei precedenti) con annessa amnistia per i reati tributari. Se qualcuno dei “falcianiani” se ne è avvalso, la giustizia penale può mettersi l’animo in pace.   

Eppure. Si sarebbe potuto fare qualcosa? Si potrebbe fare qualcosa? Sì, mille volte sì. Nel 2009. Ok, la lista Falciani di per sé non costituisce prova utilizzabile in un processo penale. Si tratta solo di un elenco di nomi, di saldi e di date; inoltre nulla permette di attribuirvi provenienza certa da Hsbc; e poi gli evasori negano: quel Pinco lì non sono io e non so chi sia; e tocca all’accusa provare che invece è proprio lui. Va bene, si cominci la classica indagine in materia di frodi fiscali: identificazione rapporti bancari (in Italia), analisi contabilità e documenti, accertamento beni posseduti e modalità di pagamento dei medesimi; e si compari tutto questo con i redditi dichiarati. I conti tornano? Buon per te, scusa per il disturbo. I conti non tornano? Rogatorie internazionali, fondate non sulla lista Falciani ma sui risultati delle indagini autonomamente svolte in Italia. Ma non si è fatto nulla; e ormai è troppo tardi. Nel 2015. Introduzione di un nuovo delitto, quello che una volta era una contravvenzione (708 cp) punita con una pena ridicola e che la Corte Costituzionale dichiarò illegittima nel 1968 (ma i tempi sono cambiati): “Chiunque è colto in possesso di denaro o di beni dei quali non giustifichi la provenienza, è punito…; i beni sono confiscati”.

È il minimo che si possa fare in un Paese come il nostro, dove l’evasione fiscale è la norma perché è impunita e perché, proprio per questo, è diventata un costume sociale. E non si tratterebbe di inversione dell’onere della prova. Il possessore dei beni deve solo allegare, che vuol dire fornire una spiegazione; sta all’accusa provare che non è vera. “Si tratta di risparmi, di restituzione prestiti da parte di…, di prestito a me fatto da…, di vincita al gioco…”; so per esperienza che la fantasia degli evasori e degli altri delinquenti è infinita. Se l’accusa prova che i risparmi (10 milioni) provengono da una pensione di 1000 euro, che il debitore ha restituito o il creditore ha prestato 10 milioni senza che sia possibile accertare dove li ha presi, non sarebbe ragionevole prendersi i soldi e spedire in galera quello che, nella migliore delle ipotesi, è un ladro e nella peggiore un evasore? Ovviamente sì, sarebbe ragionevole; per questo non succederà.

Il Fatto Quotidiano, 13 febbraio 2015

Community - Condividi gli articoli ed ottieni crediti
Articolo Precedente

Tangenti Saipem in Algeria, chiesto il processo per ex ad Eni Scaroni e altri 7

next
Articolo Successivo

Gasdotto Tap, la Procura di Roma indaga su procedura del Ministero dell’Ambiente

next