La sentenza della Cassazione nel processo Eternit ha innescato la polemica tipica di quando “i giudici non fanno giustizia”. Il senatore Casson (ex pm esperto di reati ambientali) l’ha definita “contra lavoratorem”: “I giudici potevano benissimo decidere come i colleghi di primo e secondo grado (che avevano condannato Schmidheiny a 18 anni di reclusione). La decisione di questi ultimi è stata maggiormente conforme alla Carta costituzionale, che in più punti dà per prioritaria la tutela della salute e dei lavoratori. Quando ci sono più opzioni bisogna leggere secondo l’ottica costituzionale.” 

Il punto è che “più opzioni” non ce n’erano: il disastro consiste nel commettere “un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene.” (art. 434 cp). Dunque la legge non richiede che questa condotta cagioni morti o feriti: è sufficiente che la costruzione crolli o che, nel caso Eternit, le polveri di amianto siano disperse nell’aria. Tanto ciò è vero che, in questo come in tutti gli altri disastri (artt. 423/437), la morte di persone come conseguenza del disastro non è mai menzionata. Il che è ovvio, poiché questi eventi sono previsti da altre norme, quelle in materia di omicidio. Per questo la Cassazione ha spiegato che “il Tribunale ha confuso la permanenza del reato con la permanenza degli effetti del reato (le persone morte in epoca successiva, anche di molto, alla diffusione delle polveri nell’aria), la Corte di Appello ha inopinatamente aggiunto all’evento costitutivo del disastro eventi rispetto ad esso estranei ed ulteriori, quali quelli delle malattie e delle morti, costitutivi semmai di differenti delitti di lesioni e di omicidio”. Ma lesioni e omicidi non erano stati contestati. E la Cassazione proprio questo ha rimproverato alla Procura di Torino.  

Quando dunque la legge non consente dubbi interpretativi (il che non può dirsi delle leggi emanate nell’ultimo ventennio ma è certo il caso dell’art. 434 del codice penale), dolersi del giudice che non ne fa “un’interpretazione costituzionalmente orientata” è eversivo; significa volere un giudice che la interpreti sulla base dei suoi convincimenti personali (anche l’interpretazione della Costituzione può variare da giudice a giudice), addirittura a favore di alcuni soggetti e a danno di altri. Non a caso Casson parla di sentenza “contra lavoratorem”. Proprio per evitare questo pericolo è prevista la possibilità, per il giudice che ritiene la legge non conforme ai principi costituzionali, di sollevare eccezione davanti alla Corte Costituzionale. Insomma il giudice ordinario applica la legge; il giudice delle leggi ne valuta la conformità alla Costituzione. E, in ogni modo, nel caso Eternit non c’era proprio nulla di incostituzionale.

La tutela prevista dalla legge è completa: in prima battuta si punisce il disastro; se da questo derivano morti, si applicano le norme in materia di omicidio. Questo, tardivamente, sta cercando di fare la Procura di Torino, che ha rinviato a giudizio Schmidheiny per l’omicidio volontario (per dolo eventuale) di 258 persone. Ma anche questo processo potrebbe chiudersi con un’assoluzione. Non tanto per le ragioni subito esposte dai difensori dell’imputato: un presunto ne bis in idem che contrasterebbe con la giurisprudenza della Cedu, secondo cui quello che conta per valutare se una persona è processata due volte per lo stesso fatto è appunto l’identità del fatto storico e non l’identità della cosiddetta fattispecie giuridica (l’applicazione al fatto di norme diverse tra loro). Si è già visto che Schmidheiny è stato processato per disastro, che è “fatto” completamente diverso dall’omicidio che ne è conseguito; a ragionare diversamente, sarebbe come se si considerasse “stesso fatto” una rapina, nel corso della quale un poliziotto restasse ucciso, e l’omicidio di questo sventurato.  

Il problema è invece che la Cassazione si è già pronunciata sulla correttezza di questo tipo di imputazione in occasione del processo Thyssen; e ha escluso la configurabilità dell’omicidio volontario per dolo eventuale, ravvisando l’omicidio colposo. E – si noti   – in quel caso il dolo degli imputati era provato (a mio parere) dall’esistenza di una corrispondenza che metteva in evidenza le carenze antinfortunistiche dello stabilimento di Torino e la decisione dell’imputato di non eliminarle visto che, di lì a qualche mese, questo sarebbe stato chiuso. Ma, nel caso Eternit, prove di questo genere non ci sono. Inoltre, come ha rilevato la stessa Cassazione, l’effetto nocivo delle polveri di amianto era stato accertato nel 1993 (da qui l’ordine di provvedere alla bonifica dei siti); e la produzione era cessata nel 1986. Non sarà facilissimo sostenere che Schmidheiny sapeva, prima del 1986, che le polveri erano nocive, che cagionavano la morte e che, ciò nonostante, decise di continuare la produzione.

Insomma, prima di prendersela con i giudici che non emettono la sentenza “giusta”, sarebbe bene pensare a cosa succederebbe se questa fosse emessa, sì, ma in violazione di legge. Potrebbe accadere che, domani, la sentenza “giusta” ci sembri “arbitraria”.

Il Fatto Quotidiano, 27 febbraio 2015

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