Diritti

Pena di morte, i dati sulle esecuzioni nel mondo. Davvero previene i reati?

Non uccidere è un comandamento scritto non solo sulle Tavole della legge di Mosè, ma in tutti i codici, le prescrizioni religiosi, etici e morali di ogni popolo: perché ammazzare un proprio simile repelle a chiunque, a prescindere dalla sua fede, razza o latitudine in cui vive. Chiunque pensi, per un attimo, di dover dare la morte con le proprie mani ad un altro uomo non può che sentire dentro di sé un atto di ribellione della propria coscienza.

Se, dunque, il singolo uomo ha dentro di sé un imperativo categorico che non gli permette di infliggere la morte a un suo simile, tanto più non può essere ammissibile che uno Stato arroghi a sé il diritto di vita o di morte su un essere umano: lo Stato condanna chi uccide e poi uccide a sua volta, “riparando” una colpa con un’altra colpa.

Ancora oggi, a distanza di millenni da quando l’uomo ha riconosciuto come inammissibile uccidere un suo simile e a poco più di 250 anni dagli scritti di Cesare Beccaria – che già alla sua epoca scossero il mondo, in particolare gli intellettuali illuministi – solo il 50% dei Paesi del globo ha rinunciato alla pena capitale per ogni tipo di reato, anche in caso di guerra, a cui vanno aggiunti un altro quarto di Stati che di fatto non esegue tale condanna da almeno 30 anni e, infine, un ultimo 6,6% di Paesi che non applica la pena di morte solo per reati comuni, oppure che ha decretato una moratoria. Resta, tuttavia, oltre un 18% di Paesi insensibile verso l’abolizione della pena capitale.

Le vittime della pena di morte nel mondo ogni anno si aggirano tra le 4.000 e le 5.000. Quando sentiamo che in Cina sono avvenute ben 4.000 esecuzioni capitali nel 2011 e 3.000 nel 2012 e 2013, secondo la Ong “Nessuno tocchi Caino”, rabbrividiamo e riteniamo tale Paese come il più persecutorio esistente sulla Terra. Ma se rapportassimo alla popolazione le esecuzioni capitali, ci accorgeremmo che le cose stanno in modo diverso. Difatti, secondo questo diverso approccio, è l’Iran il Paese con il maggior ricorso a questa pena, contando ben 8,9 condanne a morte per milione di abitanti, seguito dall’Iraq (5,2) e dall’Arabia Saudita (4,9). La Cina rimane, così, molto più distanziata e scende al quarto posto con 2,2 esecuzioni capitali per milione di abitanti.

 

Un altro aspetto terribile della pena di morte è rappresentato dalle modalità con cui viene eseguita. Molti Paesi ne utilizzano più di una: la fucilazione (24 Paesi) e l’impiccagione (23 Paesi) sono quelle più impiegate. Ma altre modalità, quali la lapidazione eseguita ancora in 6 Paesi e la decapitazione in uno, sembrano ledere ancor di più la nostra sensibilità, apparendo come strumenti di una crudeltà di altri tempi, sebbene le moderne sedia elettrica (1 Paese) e iniezione letale (4 Stati) siano tipologie certo non meno raccapriccianti di quelle più ancestrali, benché concepite ai nostri giorni.

Stando agli ultimi dati reperibili (2013), le modalità più atroci – rappresentate da decapitazione e iniezione letale – sono state applicate solo per il 2,8%, sebbene quest’ultima tipologia dovrebbe essere sottostimata, in quanto non si sa quanto delle 3.000 esecuzioni effettuate in Cina siano addebitabili a iniezione letale o a fucilazione.

Le tappe per l’abolizione della pena di morte – nonostante i Protocolli internazionali, come quello approvato nel 1989 per promuoverla e sottoscritto da 78 Paesi, cui andrebbero aggiunti altri 4 Stati firmatari (Angola, Madagascar, Polonia, Sao Tomé e Principe), che però non hanno ancora ratificato il Patto internazionale sui diritti civili e politici -, non sono ancora terminate e persino l’Europa, che vanta una lunga storia di pensiero, che ha discusso e scritto di politica, di filosofia, di diritti umani, solo negli anni 2000 ha totalmente cancellato tale pena dai propri codici giuridici.

E’ il Portogallo la Nazione che per prima, nel 1867, ha rinunciato in Europa alla sua “vendetta” contro un uomo colpevole di reati comuni, seguita dai Paesi Bassi (1870) e dalla Norvegia (1905). Tra le due guerre altri due Paesi scandinavi, Svezia (1921) e Danimarca (1922) aboliscono la pena di morte per reati comuni. Nel 1942 è la Svizzera che vi rinuncia e, subito dopo la fine della disastrosa e sanguinosa seconda Guerra mondiale, prima l’Italia (1947) e poi l’Austria (1950). Tuttavia, anche nei Paesi più all’avanguardia e di stampo “abolizionista”, la pena di morte rimane in vigore in tempo di guerra. Così, è l’Austria, nel 1968, il primo Stato a decretarne definitivamente la soppressione in ogni caso, mentre, l’ultimo è il Montenegro (2006).

Tuttavia, in Europa, il ricorso a questo esecrabile strumento punitivo nei Paesi che fino ad oggi lo hanno mantenuto nei propri codici giuridici, in molti casi, è terminato di fatto prima della abolizione ufficiale completa o parziale. E’ ancora il Portogallo a dare l’esempio – l’ultima condanna a morte risale al lontano 1849 – seguito dalla Svezia (1910). Le ultime pene capitali sono state comminate tra il 1988 e 1989 negli ex Paesi di oltre Cortina (Polonia, Romania, Ungheria, Bulgaria).

Vorremmo concludere questo breve excursus indagando sul fattore deterrente che la pena di morte eserciterebbe su coloro che intendono commettere un crimine da essa punibile, dando ancora una volta la parola ai numeri, che – se ben letti – non mentono ed anzi ci permettono di guardare con più oggettività ai fenomeni e di formarci giudizi meno influenzati da luoghi comuni.

Studi realizzati dall’Fbi negli Usa, dove, attualmente, rispetto ai 50 Stati da cui è composta la Federazione, 18 ancora la mantengono in vigore, risulta chiaramente che la pena di morte non costituisce deterrente, ma addirittura è vero il contrario, dal momento che negli Stati mantenitori della pena capitale il tasso degli omicidi è superiore a quello riscontrabile negli Stati abolizionisti.

Speriamo che al più presto non dobbiamo più sentire che un uomo è stato condannato a morte, perché significherebbe che l’umanità ha aggiunto un altro tassello al raggiungimento della civiltà e, finalmente, non cade più nell'”assurdo che le leggi, che sono l’espressione della pubblica volontà, che detestano e puniscono l’omicidio, ne commettono uno esse medesime, e, per allontanare i cittadini dall’assassinio, ordinino un pubblico assassinio” (Dei delitti e delle pene, cap. XXVIII).