Nei giorni scorsi nelle bozze del ddl Concorrenza si è paventata la possibilità di liberalizzare l’attività stragiudiziale, attualmente esclusiva degli avvocati, anche a favore di altre categorie professionali, dotate di formazione equivalente (consulenti del lavoro, commercialisti, ai ragionieri, etc etc ).
Con il termine di attività stragiudiziale si fa riferimento a una serie di attività di assistenza e consulenza legale in ambito extraprocessuale, per affrontare e risolvere delle controversie o più semplicemente delle questioni di natura legale, come ad esempio redazione di lettere, comunicazioni e diffide, gestione di transazioni, assistenza e richiesta di risarcimento danni, conciliazione con compagnie di telecomunicazione e/o compagnie assicurative, assistenza alla mediazione civile, alla negoziazione assistita, etc etc
Si deve specificare che fino ad oggi sono riservate all’avvocato solo le attività stragiudiziali connesse al giudizio ovvero quelle poste in essere quando c’è già in corso una causa (es. strategie processuali, transazione in corso di causa, incontri con il legale di controparte, etc), mentre sono libere quelle che vengono poste in essere senza che vi sia contestualmente un giudizio già incardinato.
L’idea di liberalizzare tutte le attività stragiudiziali (connesse e non ad un giudizio) fu già avanzata lo scorso luglio dall’Antitrust che aveva considerato come un’ingiusta discriminazione la legge che attribuisce l’esclusiva dell’assistenza stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, agli avvocati iscritti all’albo professionale.
La legge 247/2012, infatti, all’art. 2 comma 5, sottolinea come l’assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali sono da intendersi attività esclusive dell’avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge. Al comma 6 dello stesso articolo, si recita testualmente che:
“Fuori dei casi in cui ricorrono competenze espressamente individuate relative a specifici settori del diritto e che sono previste dalla legge per gli esercenti altre professioni regolamentate, l’attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale, ove connessa all’attività giurisdizionale, se svolta in modo continuativo, sistematico e organizzato, è di competenza degli avvocati (…)”.
Per l’Agcom questa risulta una norma da Medioevo in una società competitiva e multi-professionale, a maggior ragione, in campi come la “materia contabile, tributaria o amministrativa”. “In tali settori – dice il Garante – i professionisti ben potrebbero essere in grado di fornire servizi secondo standard che il mercato stesso valuta, allo stato, come accettabili”.
In verità da un’attenta lettura della legge sopracitata, si evince che il cittadino ha già attualmente la possibilità, nei casi non connessi ad un giudizio, di poter ricevere la consulenza o l’assistenza di un professionista diverso da un avvocato. Infatti è previsto che un professionista non avvocato iscritto all’albo possa svolgere in qualità di giurista d’impresa le attività di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale, nell’esclusivo interesse del datore di lavoro (contratto di lavoro subordinato) o del soggetto in favore del quale viene svolta l’opera (contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata), purché tali attività costituiscano oggetto del contratto.
Da quanto sopra si deduce quindi che allo stato dei fatti l’eliminazione dell’esclusiva legata all’attività stragiudiziale continuativa, richiesta dall’Antitrust e prospettata dal governo nel ddl, non porterà a sensibili variazioni sulla situazione attuale, considerato che nonostante l’esclusiva stragiudiziale continuativa, vi sono importanti settori che da anni, per prassi, gestiscono tale attività: ad esempio le agenzie di infortunistica, le associazioni di consumatori, le società di recupero crediti, gli organismi di mediazione, eccetera.
In queste realtà operative può capitare però di trovare figure che, nonostante prive di specialità e professionalità, si presentano come professionisti esperti del settore, con un proprio codice deontologico e/o etico.
Considerando tali situazioni, non c’è da stupirsi quando la stessa Antitrust, nonostante favorevole ad un’apertura al mercato e alla concorrenza, ha condannato ad esempio più volte alcune società di recupero crediti per “pratiche commerciali aggressive e scorrette”, “comportamenti da stalker”, “invio di atti di citazione in giudizio presso di giudici di pace senza il rispetto del foro competente” e/o “comportamenti non conformi al livello di diligenza professionale ragionevolmente esigibile”.
Senza dubbio la liberalizzazione dell’attività stragiudiziale, dettata da un’esigenza di allineamento con gli altri paesi Europei a normative comunitarie, basate sui principi di un’economia di mercato aperta ed in libera concorrenza (Tce -parte prima), potrebbe ampliare la sfera dei professionisti a disposizione del cittadino consumatore con benefici dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo e con maggiori possibilità di scelta.
Ma mi chiedo, chi garantirà di queste figure professionali la dovuta idoneità operativa? Chi garantirà il rispetto di un codice deontologico? chi ne garantirà la tutela assicurativa prevista già per gli avvocati dall’art. 12 della legge 247/12? Chi tutelerà alla fine il cittadino consumatore?