Lavorava per un’altra compagnia aerea, ma continuava a percepire la cassa integrazione: assolto perché il fatto non costituisce reato. Questa la sentenza pronunciata dal Tribunale di Ferrara nei confronti di un pilota Alitalia in Cigs (Cassa integrazione guadagni straordinaria) che aveva omesso di informare l’Inps di Roma di essere stato assunto da un’altra società. La contestazione riguardava un periodo “neutro” di addestramento e ripristino licenze e brevetti, retribuito, svolto alle dipendenze di altra compagnia aerea estera.
“La posizione del pilota Alitalia in cassa integrazione straordinaria, del tutto analoga a quella degli altri suoi colleghi – si legge nella sentenza – ha comportato che, nel periodo di forzata inattività per Alitalia, ad evitare di perdere la propria licenza di volo, soggetta a stringenti controlli di operatività professionale e effettività di esercizio nel volo, lo stesso si sia rivolto ad altra compagnia, la quale prima di assumerlo lo ha naturalmente sottoposto ad un periodo di prova ed adattamento ai nuovi protocolli operativi; tale periodo, corrispondente a quello contestato dall’Inps come soggetto a retribuzione, e pertanto in violazione della normativa sulla contestuale corresponsione degli emolumenti Cigs, ha avuto durata dal 12 aprile al 31 agosto 2010, data successivamente alla quale l’imputato ha comunicato all’Inps la sussistenza del nuovo rapporto di lavoro”.
“La normativa internazionale sulla sicurezza del volo e la natura stessa, peculiare, dell’attività professionale di un pilota di linea, non potrebbero, del resto – scrive il giudice – consentire un’attività di prova ed inserimento attivo nei protocolli operativi di un’altra compagnia aerea senza retribuzione dell’attività di tale qualificato tirocinio; d’altro lato i tempi lunghissimi di risoluzione della crisi industriale di Alitalia erano incompatibili con una inattività di volo che avrebbe comportato la perdita di qualsiasi titolo abilitativo al volo per i piloti della Compagnia”.
Queste peculiarità “sono state evidenziate dalla stessa Inps nella successiva circolare 8/8/11 nella quale si afferma espressamente: ‘le peculiari caratteristiche dell’attività svolta dal personale pilota richiedono di definire un periodo neutro, nel caso in cui il personale pilota in Cigs o mobilità presti attività lavorativa remunerata, finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo, con operatore aereo diverso dall’azienda destinataria di provvedimenti di Cigs o mobilità da cui dipende o dipendeva il lavoratore”. “La circolare in questione prosegue affermando che tale periodo neutro non comporta l’obbligo di preventiva comunicazione – si legge nella sentenza – ma onera il pilota ad una successiva autocertificazione che possa consentire all’Inps di stabilire il periodo di tempo, sia in volo che a terra, durante il quale un pilota riceve addestramento al volo remunerato, per conseguire i titoli specificati”.