E' questo il contenuto del parere chiesto dall'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati e consegnato dall'ex giudice costituzionale: "E' giusto intervenire su trattamenti ingiustificatamente privilegiati"
Sui vitalizi degli ex parlamentari condannati si può intervenire, ma ad una condizione: che si riveda l’intera disciplina dei vitalizi, viziati da trattamenti privilegiati sia per le modalità di calcolo che per i limiti d’età fissati per usufruirne, troppo diversi e vantaggiosi rispetto a quelli applicati ai comuni cittadini. Ecco in sintesi le conclusioni contenute nel parere richiesto dall’Ufficio di presidenza di Montecitorio al giudice emerito della Corte Costituzionale, Valerio Onida, per venire a capo dell’intricata vicenda che, dallo scorso giugno, sta impegnando senza soluzione Camera e Senato e i loro rispettivi presidenti, Laura Boldrini e Pietro Grasso. Un parere, peraltro, che si somma a quello (negativo) già acquisito dal Consiglio di presidenza di Palazzo Madama, approntato dal presidente emerito della Consulta Cesare Mirabelli e sconfessato da un successivo documento redatto dal presidente del Senato Grasso. Posizioni entrambe diverse da quella emersa, invece, dalle 19 pagine firmate Onida.
Una conclusione alla quale, il noto costituzionalista ingaggiato come consulente dall’Ufficio di presidenza della Camera, è arrivato definendo la natura giuridica dei vitalizi e, di conseguenza, dei provvedimenti di cessazione o sospensione dell’erogazione degli assegni agli ex parlamentari condannati. «Una misura di questo genere – si legge infatti nel parere – dal punto di vista sostanziale, potrebbe astrattamente configurarsi e giustificarsi a diversi titoli. Primo: «Come ulteriore sanzione per il reato commesso, collegata e conseguente alla condanna penale». Insomma, una sorta di «pena accessoria» che troverebbe però un limite nel «principio di irretroattività in pejus (in peggio)» sancito dalla costituzione e che, quindi, «non potrebbe trovare applicazione a casi di condanne per fatti commessi anteriormente all’entrata in vigore della norma che la preveda».
Secondo: «Come misura di revoca o sospensione di un beneficio unilateralmente concesso e non avente altra giustificazione se non la concezione “graziosa” da parte dello Stato, pertanto revocabile per ragioni attinenti al venir meno di requisiti di “onorabilità” della persona». Ma anche in questo caso, Onida solleva seri dubbi. «Il vitalizio infatti non è volto a rendere uno speciale “onore” o a conferire una speciale “dignità” a persone che abbiano conseguito particolari meriti o abbiano ricoperto cariche elettive», sottolinea il giudice emerito della Consulta. Si tratta, invece, di «una prestazione economica con finalità previdenziale rivolta a coloro che, per una parte della loro vita lavorativa, non hanno potuto usufruire di reddito di lavoro e dei connessi benefici previdenziali perché eletti in Parlamento». Di conseguenza «non può essere subordinato, tanto meno retroattivamente, ad alcun “requisito” diverso ed ulteriore rispetto a quelli stabiliti per il suo godimento nel sistema previdenziale dato».
Terzo: «Come revoca o sospensione di un trattamento economico» di cui, sulla base di una modifica normativa, «si reputi siano venuti meno i presupposti giustificativi». In sostanza, il vitalizio «svolge una funzione assimilabile a quella della pensione che sarebbe maturata o avrebbe potuto maturare in forza di attività di lavoro durante il periodo del mandato» parlamentare ma che non è maturata «per la interruzione o il mancato inizio di tale attività». Far cessare, quindi, in forza di una condanna penale l’erogazione del vitalizio «comporterebbe la negazione della sua funzione previdenziale» anche prevedendo la restituzione dei contributi versati. Non mancano però le anomalie. A cominciare dal fatto, osserva Onida, che «il vitalizio, pur trattato come pensione, non è però stato inserito coerentemente nel sistema previdenziale generale, in tal modo rischiando di risultare non uno strumento compensativo, ma un privilegio aggiuntivo legato alla carica ricoperta». Privilegio che si manifesta anche nella possibilità a lungo riconosciuta (e in parte ancora oggi) di percepirlo «ad un’età inferiore a quella normalmente considerata pensionabile» e addirittura «in misura eccedente quella che sarebbe stata giustificata in relazione ai contributi versati e indipendentemente da ogni controllo sull’effettivo esercizio delle funzioni durante il mandato». In pratica, il vitalizio spetterebbe anche a chi, pur essendo eletto, non avesse mai messo piede in Parlamento. Per questo, secondo Onida, appaiono «necessarie modifiche» alla disciplina anche eventualmente «incidendo sui diritti già acquisiti o previsti da norme preesistenti».
Concludendo, appurata la natura previdenziale del vitalizio, nei limiti della «non irragionevolezza» è possibile «per ragioni di pubblico interesse» stabilire «condizioni nuove e meno favorevoli» perfino nei confronti di «trattamenti pensionistici in atto», riconducendoli «a maggiore equità» rispetto «ad altri meno favorevoli». Nulla vieta, in definitiva, di modificare la disciplina precedente o di incidere sull’entità dei vitalizi non solo nei confronti dei neo eletti, ma anche di quelli già eletti che percepiranno in futuro o già percepiscono «trattamenti ingiustificatamente privilegiati». Ma questo intervento comunque «non dovrebbe limitarsi ai casi degli ex parlamentari che abbiano subito condanne penali». Insomma, per tagliare i vitalizi a costoro gli assegni andrebbero rivisti per tutti.
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