Brutte notizie per il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari condannati. Sul tavolo degli uffici di presidenza di Camera e Senato sono arrivati, infatti, i pareri richiesti nella riunione congiunta di giovedì scorso a Montecitorio su iniziativa dei capigruppo di Palazzo Madama. Il primo porta la firma di Sabino Cassese, giudice emerito della Consulta, il secondo quella di Massimo Luciani, ordinario di diritto costituzionale all’Università La Sapienza di Roma. E in entrambi i casi, sebbene con motivazioni diverse, il verdetto è negativo: gli assegni non possono essere revocati.
PARERI CONTRASTANTI Ultimo capitolo di un’intricata vicenda che, tra rinvii e polemiche, si trascina ormai dal giugno scorso e che ha visto lievitare a cinque i pareri già acquisiti, tra un ramo e l’altro del Parlamento, sullo schema di delibera che gli uffici di presidenza del Senato e della Camera, guidati da Pietro Grasso e Laura Boldrini, dovrebbero approvare per rendere effettivo il taglio dei vitalizi. Vicenda, a quanto pare, destinata a concludersi senza lieto fine. Almeno stando al responso dei giuristi finora interpellati. Al primo, l’ex presidente della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli, che si era già espresso negativamente, era stato lo stesso Grasso a replicare sconfessandone le conclusioni con documento redatto di proprio pugno. Poi era stata la volta di un altro presidente emerito della Consulta, Valerio Onida, che era arrivato ad un sì con riserva: i vitalizi dei condannati si possono toccare a patto che si riveda l’intera disciplina della materia. Infine, i due pareri più recenti, entrambi negativi, che portano a tre (su cinque) le bocciature della delibera.
DURA LEX Ma cosa sostengono gli ultimi due giuristi interpellati? Secondo Cassese «le misure che si vorrebbero adottare prestano il fianco a numerose critiche perché illegittime costituzionalmente». Innanzitutto «dispongono, con atto regolamentare, una misura sanzionatoria accessoria a misure penali, senza un adeguato fondamento legislativo». In sostanza, si dovrebbe intervenire con una legge e non con una delibera. In secondo luogo «privano, con misura sanzionatoria, in modo retroattivo i destinatari di un diritto loro spettante in base alle norme precedenti». Infine «prevedono l’irrogazione di una sanzione senza che sia garantito il diritto di difesa». Con la cessazione dei vitalizi attraverso una delibera del Consiglio di presidenza del Senato, «il privato già senatore che verrebbe colpito dalla misura non si vedrebbe indirizzare una contestazione, non avrebbe alcuna possibilità di far valere le sue ragioni, non potrebbe partecipare a un contraddittorio». In altre parole, sottolinea Cassese, «si troverebbe sottoposto a una sanzione senza alcuna possibilità di difesa». Non solo. Dal momento che la revoca del trattamento «ha carattere punitivo-afflittivo», argomenta l’ex presidente della Consulta, e in quanto tale «sottoposta al principio di stretta legalità» previsto dall’articolo 25 della Costituzione, «non può avere portata retroattiva». Concludendo, «qualora introdotta, si presterebbe alla censura della illegittimità costituzionale».
REVOCA IRRETROATTIVA Poi ci sono le conclusioni di Massimo Luciani. Anche per il docente della Sapienza, «la misura della cessazione dell’erogazione dei vitalizi e delle pensioni» configura un «sanzione penale accessoria». Ciò premesso, la misura potrebbe essere disposta «a determinate condizioni». A cominciare dal «mutamento della fonte». In sostanza «solo il ricorso alla legge», argomenta Luciani, «permetterebbe di introdurre, ove lo si ritenesse, una nuova sanzione che, per le sue caratteristiche sostanziali, avrebbe (…) natura penale». Insomma, la cessazione dei vitalizi agli ex parlamentari condannati non può essere disposta con una delibera del Consiglio di presidenza, in base al principio dell’autodichia (la giurisdizione che consente alle Camere di regolare la propria vita interna) invocato da Grasso e sostenuto dalla senatrice questore del Movimento 5 Stelle, Laura Bottici. Ma non basta. Perché anche se la cessazione venisse disposta per legge troverebbe comunque applicazione «il principio dell’irretroattività della pena» (la nuova norma disporrebbe solo per i casi futuri e non per quelli precedenti alla sua entrata in vigore). Come pure andrebbero osservati il «principio di proporzionalità e quello di ragionevolezza» che, avverte Luciani, dovrebbero «guidare la scelta fra misure più radicalmente afflittive, come la revoca o l’interruzione, e misure più limitate, come la sospensione». Una gradazione di cui tenere conto «qualora la misura si applicasse nei confronti di soggetti incolpevoli». Come, ad esempio, i beneficiari dei trattamenti di reversibilità.
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