Riceviamo e pubblichiamo dal magistrato Gianfranco Amendola, in risposta a Stefano Palmisano
Caro Direttore,
il 23 marzo ilfattoquotidiano.it ha pubblicato nel blog di Stefano Palmisano, qualificato come ” avvocato penalista, esperto di rapporti tra salute e ambiente”, un interessante articolo dal titolo “Delitti contro l’ambiente: quand’è che un disastro si può dire ‘abusivo?’“. In questo articolo si premette correttamente che nel ddl sui delitti contro l’ambiente, appena licenziato dal Senato, la fattispecie di disastro ambientale riguarda “chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale”. Ed altrettanto correttamente si evidenzia che l’avverbio “abusivamente” ha sostituito la dizione della Camera dei Deputati la quale richiedeva invece la “violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale”.
Di seguito, si afferma che, interpretando lo stesso avverbio a proposito del delitto di traffico illecito di rifiuti, la Cassazione lo ha equiparato a “violazione delle regole vigenti in materia” e cioè alla dizione della Camera.
Infine, si afferma, citando il settore dell’edilizia, che nel nostro ordinamento penale è principio generale quello per cui un atto amministrativo non possa mai costituire una “licenza di delinquere”.
Si conclude, quindi, che è fuorviante prendersela con l’avverbio “abusivamente” inserito dal Senato, poiché dice le stesse cose della Camera e non comporta alcun peggioramento della situazione.
A questo punto, lasciando da parte tante altre questioni, vorrei rivolgere all’esperto avvocato una sola domanda, semplice semplice, con 3 corollari:
Ma allora, se nulla cambia, perchè il Senato ha cambiato la dizione della Camera? Per qualche esigenza estetica?
E, comunque, se voleva dire le stesse cose, non sarebbe stato meglio (anzi, meno peggio) lasciare la dizione della Camera, che non richiede azzardate, non consolidate e aleatorie interpretazioni estensive della Cassazione (la quale, in numerose sentenze, equipara, più propriamente “abusivamente” ad “assenza di autorizzazione”)?
Quanto alle autorizzazioni illegittime, lo sa l’esperto avvocato che l’Italia è piena di allucinanti abusi edilizi effettuati con regolare permesso a costruire (anche se poi, di regola, vengono denunziati e puniti solo i microabusi)?
Si è chiesto, infine, l’esperto avvocato se, in presenza di “abusivamente” possa essere punito un industriale munito di regolare licenza che, pur avendo saputo che le sostanze utilizzate (per esempio, amianto) possono provocare danni alle persone, tuttavia continua nella produzione?
Roma, 25 marzo 2015
Gianfranco Amendola, magistrato