Iscriversi al Registro delle opposizioni non mette fine alle chiamate moleste, perché se il numero telefonico è presente in altre liste a cui si è dato il consenso senza accorgersene, il telemarketing prosegue. Ed anche se ci sono numerosi richiami, sanzioni e disposizioni resta assai difficile opporsi
Si scrive teleselling, ma si legge chiamate indesiderate a tutte le ore, di giorno e di notte, per estorcere contratti di cui non si hanno ben chiare informazioni, clausole e prezzi. Un martellamento telefonico da cui nessuno si salva e che da anni insidia la vita degli italiani costretti a subire un marketing selvaggio e aggressivo che propone “offerte imperdibili dal sicuro risparmio” sulla bolletta del telefono fisso, del cellulare e sull’abbonamento per i servizi televisivi via satellite a pagamento.
Peccato, però, che queste telefonate violino le nuove tutele sui diritti dei consumatori nelle vendite a distanza, in vigore dal 13 giugno 2014. A rilevarlo nei giorni scorsi è stato il garante della concorrenza che ha avviato cinque procedimenti istruttori nei confronti di Fastweb, Vodafone, Telecom, H3g e Sky Italia, in cui viene ipotizzata proprio la violazione delle nuove disposizioni che hanno introdotto specifici requisiti di forma per la validità del teleselling.
La normativa, aggiornando il Codice del consumo del 2005 che non prevedeva regole ad hoc per questi contratti sottoscritti direttamente a casa del consumatore, per strada, presso alberghi, fiere e, ovviamente al telefono, ha infatti imposto la necessaria conferma scritta dei contratti conclusi per telefono, imponendo che la sottoscrizione non vincoli chi riceve telefonate promozionali, se alla chiamata non fa seguito un contratto scritto che contenga tutte le informazioni utili al consumatore in modo chiaro e dettagliato e che ha effetto solo dopo esser stato accettato e firmato per iscritto, anche con firma elettronica.
La giungla del mondo delle vendite telefoniche è, quindi, nuovamente rientrata nel mirino dell’Antitrust che, questa volta, per fare chiarezza avrà anche il supporto del Gruppo Antitrust del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza che sta svolgendo ispezioni nelle sedi di Roma e Milano dei 5 big. L’ennesima lotta contro questo fenomeno che, oltre a demoralizzare il singolo consumatore, ha sfiancato anche il Garante della Privacy. In una recente intervista, infatti, Antonello Soro, paragonando il telemarketing illecito “a un’idra a sette teste”, lo ha anche definito “una barzelletta”, visto che nonostante normative, leggi, sanzioni, disposizioni, regole e campagne d’informazione per debellarlo, poi nulla cambia. “Le aziende – spiega Soro – confidano in un uso molto aggressivo del marketing. Pensano che fare tante pressioni sul consumatore sia conveniente e poi la crisi li spinge a tagliare sui costi del call center, con gli operatori che diventano sempre più maleducati”.
E le denunce dei consumatori non mancano. “A 8 mesi dall’entrata in vigore della Consumers Right, le aziende – spiega il Movimento Difesa del Cittadino – non hanno fatto nulla per mettere a norma i propri processi di vendita a distanza e tutti continuiamo a ricevere intrusioni non gradite da chi cerca di piazzare servizi e prodotti”. Telefonate che, addirittura, si trasformano in stalking, come nel caso di centinaia di abbonati che hanno protestato per la ricezione di 10/15 telefonate di seguito ma “mute”, nelle quali – una volta risposto – non si viene messi in contatto con alcun interlocutore. Vengono fatte dai sistemi automatizzati di chiamata che generano un numero di telefonate superiore agli operatori disponibili per eliminare i tempi morti dei call center.
Del resto il meccanismo del teleselling è facilissimo e rappresenta da sempre la gallina dalle uova d’oro: con appena 5 centesimi a recapito, le aziende comprano tariffari completi di nome, cognome e numero di telefono da contattare per vendere qualcosa, che sia un abbonamento o un prodotto. I nominativi, poi, finiscono in una catena complessa di società che se li scambiano e, via via, i dettagli aumentano: sesso, professioni, preferenze e status sociale. Un identikit illegale, dal momento che la normativa del teleselling prevede che possano essere contattati solo i consumatori che hanno espressamente dato il loro consenso. Invece, queste liste sono composte perlopiù da numeri che compaiono negli elenchi telefonici pubblici, da quelli presenti illegalmente su Internet e dai nominativi di chi, magari, compila un modulo per partecipare a un concorso sul web o attiva una carta fedeltà e, senza accorgersene, firma anche il consenso all’utilizzo dei propri dati personali per scopi pubblicitari.
Far valere i propri diritti è, quindi, un’impresa anche perché le regole approvate fin qui sono un po’ spuntate, come nel caso del Registro delle opposizioni nato due anni fa e tenuto dalla fondazione Bordoni controllata dal ministero dello Sviluppo Economico, che al primo marzo 2015 contava 1.354.007 numerazioni intestate a cittadini che hanno manifestato il diritto di opposizione alle chiamate di telemarketing. Il meccanismo di base dovrebbe essere semplice: se ci si iscrive, non si dovrebbero mai ricevere telefonate pubblicitarie. Ma questo strumento, tuttavia, non tutela i numeri di telefono fissi e quelli dei cellulare non iscritti all’elenco. Contatti che, quindi, possono essere chiamati se si trovano illegalmente altrove. E nulla cambia se al call center si chiede di cancellare il nominativo. Del resto le Associazioni dei consumatori hanno espresso sin dall’inizio profonde perplessità sulla disciplina, sostenendo che la logica è sbagliata: sarebbe, infatti, bastato prevedere l’iscrizione ad un Registro solo da parte degli interessati a ricevere telefonate al proprio domicilio anziché il contrario.
Ultima arma che si ha a disposizione nel caso di telefonate pubblicitarie indesiderate, nonostante ci si sia iscritti al Registro delle opposizioni o non si abbia mai dato il consenso, è mandare una segnalazione al Garante della Privacy tramite due moduli, uno per le utenze riservate, l’altro per le utenze iscritte al Registro. Poi, una volta verificato che la segnalazione contiene elementi sufficienti, il Garante avvia l’accertamento sul rispetto della normativa in materia, rivolgendosi alle società che, direttamente o indirettamente, hanno effettuato la promozione telefonica. E, accertata la violazione, l’Autorità interviene anche con sanzioni che vanno da 10mila a 120mila euro.