L'authority ha rilevato che l'operazione, così come è formulata nel prospetto presentato da Ei Towers, non può essere autorizzata. Perché la Rai ha fatto sapere di non essere disposta a scendere sotto il 51%. Dunque la società, se intende procedere, dovrà modificare il piano accettando di entrare come socio di minoranza
Dopo che il cda di viale Mazzini ha ribadito la volontà di mantenere in mani pubbliche la maggioranza di Rai Way e l’Antitrust ha annunciato parere negativo sull’offerta di Ei Towers, la Consob ha inviato alla controllata di Mediaset un “preavviso di rigetto” dell’operazione. A questo punto dunque Ei Towers dovrà formulare un’offerta alternativa che la veda entrare nel capitale dell’azienda delle torri tv con una quota di minoranza. Ipotesi a cui per altro i vertici avevano aperto già nelle scorse settimane.
Il raggiungimento del 66,7% del capitale, che è una delle condizioni a cui Ei Towers ha subordinato l’efficacia dell’offerta, è infatti “allo stato non realizzabile“, rileva l’authority in una nota inviata alla società l’1 aprile, cosa che “costituisce motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza di approvazione del Documento d’Offerta”. In pratica la commissione, che giovedì scorso aveva preso tempo chiedendo maggiori informazioni prima di pronunciarsi sul prospetto, rileva che se le condizioni ora sul tavolo non vengono modificate l’operazione non ha possibilità di successo.
La società che fa capo alla famiglia Berlusconi ha ora dieci giorni di tempo per rispondere presentando le proprie osservazioni “tenendo debito conto dei fatti nuovi occorsi successivamente alla promozione dell’offerta”. Cioè le prese di posizione della Rai e del Tesoro e le perplessità del garante della concorrenza, secondo il quale se il Biscione acquisisse la maggioranza ne deriverebbe una “concentrazione idonea a costituire una posizione dominante” e “ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza”.
Consob ha ribadito che nel frattempo “i termini per la conclusione del procedimento, già sospesi il 26 marzo scorso, sono interrotti” e “iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni previsto per la loro presentazione”.