La cure per la fecondazione eterologa in Lombardia non possono essere interamente a carico dei cittadini. Il Consiglio di Stato ha sospeso in via cautelare la delibera della Regione che, unica in Italia, stabiliva che il cittadino dovesse pagare interamente il trattamento e non solo il ticket. I giudici hanno ritenuta valida la posizione dei ricorrenti, che evidenziavano la disparità di trattamento tra i cittadini. A presentare i ricorsi sono stati l’associazione Sos Infertilità, una società di medici milanese che lavora nella sanità privata e la onlus Medicina democratica. La Lombardia è stata l’unica regione in Italia a disporre che il pagamento per i trattamenti di procreazione medicalmente assistita eterologa sia interamente a carico del cittadino, con costi che variano tra i 1.500 ed i 4mila euro.
“Pur nell’ambito della complessità e della delicatezza proprie delle questioni proposte – si legge nell’ordinanza della terza sezione – allo stato sembra condivisibile la censura di disparità di trattamento sotto il profilo economico tra la Procreazione medicalmente assistita omologa e quella eterologa, stante l’incontestata assunzione a carico del servizio sanitario regionale lombardo – salvo il pagamento di ticket – della prima”. Inoltre va tenuto in conto che “quanto al diritto alla salute inteso come comprensivo anche della salute psichica oltre che fisica, ‘non sono dirimenti le differenze'” tra fecondazione di tipo omologo ed eterologo.
La scelta del Consiglio di Stato di concedere la sospensiva è legata anche al fatto che “il pregiudizio lamentato non può essere ragionevolmente limitato ad aspetti puramente patrimoniali in sé risarcibili”, e deve “ritenersi dotato dei prescritti caratteri di gravità e irreparabilità poiché l’esecuzione dei provvedimenti impugnati è suscettibile di produrre l’effetto della perdita, da parte di coloro che non sono in grado di sostenere l’onere economico ivi previsto, della possibilità di accedere alle tecniche in parola dovuta al superamento dell’età potenzialmente fertile durante il tempo occorrente per la definizione del giudizio nel merito”.