Non è una mafia silente, ma è una mafia autonoma, capace di manifestarsi con la violenza e di creare un clima omertoso. È una mafia che, se non fermata in tempo, avrebbe fatto un salto di livello, con la creazione di una camera di controllo per le azioni violente. Sono queste le ragioni con cui il 23 febbraio la Seconda sezione penale della Corte di Cassazione, presieduta da Antonio Esposito, ha confermato 47 condanne del processo “Minotauro” contro cinquanta ‘ndranghetisti di Torino che hanno scelto il rito abbreviato. Le motivazioni di questa condanna sono importanti perché il 28 maggio la Corte d’appello di Torino deciderà la sorte degli altri imputati nel processo ordinario.
Secondo la Suprema Corte l’organizzazione criminale, fermata con l’operazione “Minotauro” dell’8 giugno 2011, era autonoma dalla ‘ndrangheta della provincia di Reggio Calabria, da dove arrivano molti degli affiliati. Sebbene questi fossero in contatto con la “casa madre” non erano solo dei “meri bracci esecutivi”, anzi potevano “individuare propri obiettivi e agire di conseguenza nei modi ritenuti più opportuni ed efficaci”. L’autonomia delle locali di ‘ndrangheta a Torino era garantita anche dalla solidarietà interna, dimostrata anche dalle “collette” e dalle estorsioni fatte per raccogliere denaro da destinare ai carcerati e alle famiglie, e dalla protezione nel confronto di esterni.
Per gli avvocati non sarebbe emerso il “metodo mafioso”, ma la Cassazione non è d’accordo: “Per commettere delitti (in genere estorsioni in danno di imprenditori e commercianti) e assumere il controllo di attività economiche, gli affiliati si sono concretamente avvalsi della forza di intimidazione dell’associazione mafiosa, con conseguente assoggettamento delle vittime e rifiuto omertoso delle stesse di collaborare con gli inquirenti”, scrivono i giudici. A dimostrazione di ciò citano parecchi episodi, a cominciare da due casi particolari. Nel primo due imputati condannati, Vincenzo Argirò e Francesco D’Agostino, si sono presentati da un imprenditore con un’ordinanza di custodia cautelare dell’arresto di alcuni “compari”, affermando che “quelli erano loro”, che avevano bisogno di denaro perché dovevano aiutare i carcerati e che di solito bruciavano escavatori. Nel secondo invece Bruno Iaria, capo della locale di Cuorgné, spiegava a un giovane parente che in pizzeria lui e gli affiliati non pagavano perché l’organizzazione controllava le attività del paese.
Per dimostrare la “diffusa omertà” i magistrati ricordano che la sentenza della Corte d’appello di Torino evidenzia come “in molte occasioni gli imprenditori della zona non hanno mai denunciato i delitti di cui sono rimasti vittima”. Spiegano poi che “la concreta capacità di intimidazione dell’associazione mafiosa” proviene dal legame con la ‘ndrangheta reggina “di cui ha mantenuto modalità organizzative e comportamenti tipicamente mafiosi”, ma si è manifestata autonomamente in Piemonte “realizzando nella comunità locale quelle condizioni di assoggettamento e di omertà”.Inoltre “sempre a dimostrazione del carattere mafioso è stata tenuta presente la vastità del campo d’interesse dell’associazione, tutt’altro che limitato al mero controllo di attività commerciali, ma esteso a quello dell’edilizia”.
Una parte importante delle motivazioni è dedicata ai due pentiti, Rocco Varacalli e Rocco Marando, che il tribunale di Torino ha ritenuto inattendibili nel processo ordinario ora in fase di appello. Di Varacalli, collaboratore grazie al quale il pm Roberto Sparagna ha potuto aprire uno squarcio su questo mondo, scrivono: “Il suo narrato è rimasto coerente e costante, privo di contraddizioni e munito di plurimi riscontri esterni, mai smentito da risultanze processuali di segno contrastante”. Ovviamente ciò non farebbe di lui un santo, considerata la recentissima condanna a 23 anni per un omicidio commesso nel periodo in cui era libero. Di Marando sottolineano che “proviene da una famiglia pesantemente coinvolta in gravi fatti di sangue nell’ambito di scenari di criminalità organizzata”.