Vi è mai capitato di avere una controversia con una compagnia aerea europea per rimborsi da cancellazione volo, ritardi o bagagli smarriti oppure con un venditore europeo online per l’acquisto di un paio di scarpe, o, se siete una piccola/media impresa, per recuperare un credito entro i 2000 euro da un debitore di un altro Paese dell’Unione Europea? Cosa può fare il cittadino europeo per il recupero di piccoli importi in questi classici casi di inadempimento contrattuale?
Il procedimento europeo, funziona in base a quattro moduli standard (A, B, C e D) presenti sul sito dell’Ue in tutte le lingue comunitarie e si svolge per iscritto, a meno che il Giudice non ritenga necessaria un’udienza con la presenza delle parti; udienza che può essere tenuta anche tramite videoconferenza e/o altri mezzi di comunicazione (e-mail, pec, etc).
Il valore della controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non deve essere superiore a 2000 euro alla data in cui l’organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda. I costi sono anticipati dalle parti ma graveranno alla fine sulla parte soccombente. L’istituto in questione viene soprattutto usato nell’E-commerce e nel M-commerce, dove spesso i contratti di compravendita presentano elementi di estraneità rispetto al territorio nazionale. Esso trova applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione della Danimarca.
In questi anni di utilizzo in Europa è stato stimato che il procedimento per controversie di modesta entità ha ridotto i costi processuali per le piccole attività transfrontaliere fino al 40% e la durata del contenzioso di due anni e cinque mesi per una media di cinque mesi.
Nei giorni scorsi la Commissione Affari Legali Ue ha presentato, sulla base dei dati sopracitati, un piano per migliorare ed estendere la disponibilità dell’European Small Claim anche per le piccole medie imprese con un aumento del valore dell’importo da recuperare, dagli attuali euro 2.000,00 ad euro 10.000,00. Inoltre è prevista una riduzione dei costi processuali al 5 % del valore del credito. Ogni Stato membro dovrebbe introdurre una soglia minima di reddito sotto il quale non ci sarebbe alcun obbligo di pagare le spese di giudizio. Il procedimento dovrebbe essere esteso anche ai crediti di lavoro, relativi agli stipendi maturati in diversi Stati membri.
Esempi rari e positivi di utilizzo di questo procedimento ne abbiamo anche in Italia, si possono trovare su Internet la sentenza del giudice di pace di Firenze contro Ryanair, un’altra del giudice di pace di Parma contro Easyjet, e qualche altro. Purtroppo restano casi isolati; infatti, come ho potuto personalmente constatare nella pratica quotidiana, questo procedimento è sconosciuto ai più e/o difficilmente applicabile in strutture con personale non aggiornato e tecnologie inadeguate o assenti come presso i nostri giudici di pace.