Politica

Italicum, il giurista Pertici: “Sostituzioni in commissione forzatura delle regole”

Il docente di Diritto costituzionale a Pisa: "Secondo la Corte nessuna norma può disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito"

Mister Renzi si avvia a fare dei cambi: fuori i giocatori che creano problemi allo spogliatoio, dentro quelli che non hanno obiezioni sullo schema di gioco.  Ma Montecitorio non è un campo di pallone, e comunque anche nel calcio ci sono limiti e regole. La sostituzione dei deputati dissidenti non piace molto al professor Andrea Pertici, ordinario di Diritto costituzionale a Pisa: “Il parlamentare, pur eletto con un partito di cui condivide gli orientamenti, deve comunque agire secondo il proprio convincimento, in base al divieto di vincolo di mandato. Farà sue valutazioni, dentro alle quali ci sarà anche una riflessione sull’aderenza all’indirizzo del gruppo, ma alla fine deve decidere, e votare, liberamente”.

Lei vede una violazione del principio di assenza di vincolo di mandato?

La Corte costituzionale, nella sentenza 14 del 1964,  si esprime sul punto in modo molto preciso: “Il divieto di mandato imperativo importa che il parlamentare è libero di votare secondo l’indirizzo del suo partito, ma è anche libero di sottrarsene. Nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito”. È chiaro che ogni parlamentare farà il suo bilanciamento tra la rappresentanza della Nazione e la sua appartenenza politica: il gruppo rimane libero di sanzionarlo. Ma non in quanto parlamentare, in quanto membro del gruppo.

Il problema si era posto anche in giugno, al Senato, quando Renzi sostituì in Commissione Mineo e Chiti, contrari alle riforme costituzionali. Il premier disse: “Contano di più i voti degli italiani”.

In realtà Mineo e Chiti non erano contrari alle riforme ma a quel testo, o meglio ad alcuni aspetti dello stesso. La soluzione mi aveva lasciato perplesso già allora, ma qui sembrerebbe arrivarsi addirittura a una sostituzione di massa (ben dieci deputati), che evidentemente rende l’operazione ancora più discutibile: praticamente si forma (o anzi ri-forma) una commissione in base a una preventiva dichiarazione di voto. Non capisco poi l’obiettivo: il problema del dissenso si riproporrà in aula.

I regolamenti parlamentari, però, prevedono la sostituzione.

Il caso che ci occupa, però, non sembra riconducibile a nessuna delle ipotesi puntualmente previste. Si può sostituire un parlamentare che diventa componente del governo, o in relazione a un determinato progetto di legge, perché magari è opportuno che partecipi un parlamentare che normalmente non fa parte dell’organo e certo la ratio di questa previsione non è l’imposizione della disciplina di partito. Ci sono poi le ipotesi di richiesta di sostituzione per impossibilità di partecipare alla seduta e quella della sostituzione vicendevole tra i componenti di un gruppo. Ogni due anni, infine, è prevista la conferma dei membri nelle Commissioni.

Questo può essere uno strumento politico? 

Direi che per quest’ultima ipotesi le ragioni possono essere le più diverse, ma terrei a specificare che il fatto che i membri delle commissioni siano indicati dal gruppo, non significa che ci sia un diritto di revoca o sostituzione “a piacere”. Anche perché si rischia di incidere su quella che potremmo considerare la norma di chiusura: l’articolo 67.

Sembra che per i dirigenti del Pd valga più la disciplina di partito…

Questo sarebbe grave e privo di fondamento. Il divieto di mandato imperativo è una norma fondamentale che assicura al parlamentare di non essere condizionato da interessi specifici, e anche di poter mantenere fede agli impegni presi con gli elettori. Potrebbe anche verificarsi che un partito cambi linea politica nel corso della legislatura, ma il parlamentare potrebbe voler tenere fede agli impegni in base a cui è stato eletto.

Possiamo dire che la sostituzione di massa è incostituzionale?

Preciso che la già ricordata sentenza n. 14 del 1964 ha chiarito che “l’art. 67 della Costituzione, collocato fra le norme che attengono all’ordinamento delle Camere e non fra quelle che disciplinano la formazione delle leggi, non spiega efficacia ai fini della validità delle deliberazioni”. Quindi non si verifica l’incostituzionalità del testo approvato. Ma la forzatura rispetto al libero esercizio del mandato, quella sì, mi pare ci sarebbe.

Il Parlamento, eletto con una legge ritenuta incostituzionale dalla Consulta, è gravato da un sospetto di illegittimità. In questa situazione non si dovrebbe procedere con il massimo del rispetto per il pluralismo, per il principio di rappresentanza, cioè per tutto ciò che sta alla base della Carta?

Questi principi andrebbero comunque rispettati. Ma per queste riforme non si tratta oggi della prima forzatura. Oltre alla sostituzione in Commissione a Palazzo Madama, penso alla seduta fiume utilizzata sulla base di precedenti relativi solo a leggi ordinarie, oppure al fatto che si è andati avanti nonostante l’uscita delle opposizioni, o al ricorso al canguro, il taglio degli emendamenti simili: gli articoli devono essere discussi. La Costituzione non è nata da una proposta “prendere o lasciare” del Governo, ma da una vera discussione in Assemblea. Sarebbe bene seguire quell’esempio.

da Il Fatto Quotidiano del 21 aprile 2015