L’approvazione dell’Italicum, da momento culminante delle ‘larghe intese’, è divenuto ormai un diktat imposto dal solo Renzi non soltanto alle opposizioni, ma al suo stesso partito. Ciò rende tanto più urgente, allora, sottolineare ancora una volta quello che è l’aspetto più problematico della nuova legge elettorale, e che rischia di determinarne l’illegittimità costituzionale. Ci sarebbe, in realtà, da rilevare, fin da subito, l’introduzione dei capi-lista ‘bloccati’, che farà sì che più di 300 parlamentari verranno nominati dalle segreterie dei partiti, eludendo di fatto la pronuncia della Consulta che aveva ritenuto le liste bloccate una grave distorsione della democrazia, in quanto forma di alterazione del rapporto di rappresentanza tra elettori ed eletti. Ma ciò che rende davvero ‘a rischio’ l’Italicum è, a mio avviso, la disciplina del premio di maggioranza.

La sentenza 1/2014 della Corte ha rilevato l’incostituzionalità del Porcellum nella mancata previsione di una ‘soglia minima di voti’ per l’assegnazione del premio di maggioranza. In tal modo, si legge nella pronuncia, “il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza prefigurato dalle norme censurate, inserite nel sistema proporzionale introdotto con la legge n. 270 del 2005, in quanto combinato con l’assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all’assegnazione del premio, è pertanto tale da determinare un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.)”.

Con la nuova legge elettorale, il meccanismo viene ridisegnato secondo un sistema a doppio turno. Per il primo turno, viene fissata una ‘soglia minima’ per l’assegnazione del premio di maggioranza (40%). Ma – dal momento che, verosimilmente, nessuna lista sarà in grado di raggiungerla – si prevede un secondo turno tra i due partiti più votati, al termine del quale la lista risultata vincitrice ottiene di diritto il premio.

Le conseguenze di tale sistema sono evidenti. Vi sarà, presumibilmente, un primo turno in cui nessuna lista raggiunge la soglia prevista per l’assegnazione del premio. A quel punto, si passerà al ballottaggio tra le due liste più votate, al termine del quale verrà attribuito il premio. Ciò significa che una lista che ha conseguito il 15% dei voti potrebbe benissimo andare al ballottaggio e, vincendo, ottenere il premio. Di fatto, la ‘soglia minima’ passerebbe dunque dal 40% al 15%. Mi chiedo, allora: sarebbe ragionevole tale soglia? Sarebbe rispettosa del principio di eguaglianza del voto e di rappresentatività? Non riproporrebbe proprio l’effetto di “trasformare una formazione che ha conseguito una percentuale pur molto ridotta di suffragi in quella che raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea” che la Corte aveva denunziato?

A suo tempo, avevo già suggerito come l’unico modo per evitare tali effetti sarebbe quello di introdurre anche per il ballottaggio una soglia minima, tale da assicurare (ad esempio: per accedere al secondo turno occorre aver ottenuto almeno il 22% dei voti). In conclusione, se il testo dovesse passare così come è attualmente formulato, esso rischierebbe dunque di incorrere –come già la precedente legge elettorale– in una pronuncia di incostituzionalità da parte della Consulta.

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