Anche con la nuova legge sulla responsabilità delle toghe, l’azione di risarcimento dei danni “non costituisce di per sé ragione idonea e sufficiente a imporre la sostituzione del singolo magistrato”. Lo stabilisce un verdetto della Corte di cassazione che va a “sanare” una delle maggiori criticità della riforma voluta dal governo Renzi. In seguito alla cancellazione dell’udienza filtro sull’ammissibilità delle cause di risarcimento, nel procedimento civile il pm di un procedimento può diventare immediatamente controparte del suo indagato o imputato. E di conseguenza, essere oggetto di una domanda di ricusazione nel procedimento penale. Anche l’Anm aveva paventato una possibile pioggia di ricorsi che avrebbe reso ancora più ingolfata la macchina della giustizia. Ora la suprema corte esclude che la richiesta di responsabilità civile possa comportare automaticamente la rimozione del magistrato.

Il verdetto è stato emesso dalla Sesta sezione penale, che per la prima volta ha esaminato la nuova legge sulla responsabilità civile dei magistrati, affrontando il ricorso di un avvocato sotto processo a Pordenone che aveva chiesto la ricusazione di un giudice nei confronti del quale aveva iniziato l’azione risarcitoria per colpa professionale.

Ne sono state tratte due massime di diritto. Con la prima, si è escluso che il magistrato nei confronti del quale un imputato avanzi domanda risarcitoria possa mai essere considerato “un debitore” dal momento che la domanda non è “diretta” ma è proposta nei confronti dello Stato. Con la seconda, si è esclusa la ricusazione “automatica” del magistrato la cui condotta professionale sia stato oggetto di una domanda di risarcimento. Riguardo al primo punto, è vero che l’azione di risarcimento è sempre rivolta allo Stato e non al singolo magistrato. Ma nell’ambito della causa civile il magistrato può intervenire per esporre le proprie ragioni, e anzi è incentivato a farlo dal fatto che, in caso di condanna, in determinati casi lo Stato deve rivalersi sul magistrato stesso.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’avvocato di Pordenone che chiedeva di trasferire il procedimento a suo carico per furto pluriaggravato, falso per soppressione e calunnia, adducendo come motivazione “l’incompatibilità ambientale della sede di Pordenone per motivi risarcitori civili nei confronti del secondo giudice e di altri due magistrati, in servizio presso il tribunale penale di Pordenone”. Secondo l’avvocato poiché i tre magistrati di fatto “rappresentano l’organico della sezione penale del tribunale di Pordenone”, il processo in questione non potrebbe essere celebrato nella stessa sede “perchè in ogni caso sarebbe assegnato ad uno di questi tre magistrati”. Richiesta bocciata da piazza Cavour che si è allineata alle stesse richieste avanzate dal pg Mauro Iacoviello.

Il legale è accusato di aver sottratto dalla cancelleria del gip il suo verbale di sommarie informazioni e una lettera del pm. Uno dei fogli spariti fu poi rinvenuto nel suo studio nel corso di una perquisizione. L’avvocato diede ai cancellieri la colpa di avergli dato senza richiesta la copia di quegli atti. Il suo studio venne messo sotto sigilli e per “una poi riconosciuta erronea lettura del verbale di perquisizione”, il tribunale del riesame protrasse il sequestro che invece andava annullato, cosa che poi avvenne, in quanto gli inquirenti avevano già portato via il materiale di interesse. Per questo errore, il legale ha iniziato l’azione risarcitoria nei confronti dei tre giudici del riesame, uno dei quali si occupa ancora del suo caso. In Cassazione, il legale ha sostenuto che “non è mai giusto un processo in cui il giudice è anche debitore della persona che deve giudicare, tanto più se proprio per danni cagionati alla vittima alla sua mercé nell’ambito dello stesso processo”.

La sentenza 16924 redatta da Carlo Citterio ricorda che “l’istituto della rimessione ha natura assolutamente eccezionale e non costituisce una sorta di cumulo generale e generico di ricusazioni individuali dei componenti di un intero ufficio giudiziario”. Sicchè “quand’anche fosse ipotizzabile la ricusabilità di tutti i singoli magistrati di un medesimo ufficio giudiziario in relazione ad uno specifico procedimento”, la Cassazione ricorda che “devono essere allegate specifiche cause di ricusazione con riferimento ai singoli giudici e seguite le corrispondenti specifiche diverse procedure, senza che l’accertata infondatezza delle pertinenti doglianze nella sede propria della ricusazione possa invece fondare la reiterazione delle medesime censure nel contesto del diverso istituto della rimessione”.

Più in generale, la Cassazione, anche alla luce della nuova legge sulla responsabilità dei magistrati ricorda che “la proposizione di più azioni di risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, esercitata ai sensi della legge 117/1988 e pur dopo le modifiche introdotte dalla legge 23/2015 nei confronti di più magistrati di un medesimo ufficio giudiziario, non costituisce grave situazione locale idonea ad imporre la rimessione del processo”. A scanso di equivoci, la Cassazione ricorda che non è che “la mera pluralità dei casi” possa “attribuire una consistenza che un singolo caso non possiede”.

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