Ho già scritto che la nuova legge per la responsabilità civile dei magistrati è inutile, demagogica e dannosa. Inutile: era sostanzialmente identica alla precedente, risalente al 1988. Demagogica: scrivere una legge uguale ad altra precedente serve solo a cavalcare lo scontento popolare e indirizzarlo, invece che a leggi mal fatte e dunque a chi le ha emanate, ai giudici che altro non possono fare se non applicarle. Dannosa: lo si dimostra oggi, con la sentenza di Cassazione 23/4/2015 n. 16924.

Come può una legge uguale a una precedente essere dannosa se quella non lo era? Perché – come ho detto – è “sostanzialmente” uguale; non identica. Contiene una previsione nuova: l’abolizione del filtro di ammissibilità. Che, manco a dirlo, è una stupidaggine. La legge del 1988 prevedeva che la domanda di risarcimento passasse a un preventivo vaglio del Tribunale: i termini e le formalità previste dalla legge sono stati rispettati?

E – soprattutto – è manifestamente infondata? Se le risposte erano no e sì, il Tribunale, in Camera di Consiglio, la dichiarava inammissibile e il processo non iniziava nemmeno. Naturalmente c’era tutta una procedura a disposizione di chi aveva presentato la richiesta di risarcimento per opporsi a questa decisione del Tribunale: si poteva arrivare fino in Cassazione. Ma comunque i processi manifestamente infondati non partivano. Adesso invece partono tutti; poi il Tribunale deciderà e, magari, darà torto alla parte che ha chiesto il risarcimento; ma intanto il processo si deve fare.

È un processo che, in teoria, non riguarda il giudice che avrebbe cagionato il danno perché chi è citato in giudizio è lo Stato; poi, se il Tribunale condannerà lo Stato a risarcire, partirà (obbligatoriamente) un secondo processo in cui lo Stato chiederà al magistrato di rifondere quanto pagato al danneggiato; non tutto, solo nella misura della metà del suo stipendio annuo. Si chiama giudizio di rivalsa.

Così stando le cose, si è posto il problema di cosa deve fare il giudice del processo all’interno del quale sarebbe stato cagionato il danno. Perché, in alcuni casi, quest’accusa potrebbe arrivare mentre il processo è ancora in piedi; e il giudice si troverebbe a dover pronunciare sentenza nei confronti di qualcuno con il quale non si può dire che abbia un atteggiamento sereno e imparziale: diamine, è stato appena accusato di avergli procurato un danno, magari di milioni di euro; e – se lo Stato sarà condannato a risarcirlo – a lui giudice toccherà sborsare una bella fetta del suo stipendio.

Insomma, chi vorrebbe farsi giudicare da questo giudice in un caso del genere? Che infatti è stato previsto dai codici di procedura: il giudice che abbia rapporti di credito/debito con la parte o l’imputato deve “astenersi”; cioè deve rinunciare al processo, che lo faccia qualcun altro. E – se non si astiene – può essere “ricusato”: io questo giudice non lo voglio; potrebbe avercela con me. Inoltre, astensione e ricusazione sono previste anche “quando esistono gravi ragioni di convenienza”.

Naturalmente tutto ciò crea problemi. Trasportare processi da un giudice all’altro fa perdere un sacco di tempo: notifiche, studio degli atti, in penale si deve ricominciare tutto daccapo. Figuriamoci se questa cosa dovesse ripetersi per un numero di processi elevato. Come succederà, adesso che il filtro di ammissibilità non c’è più. Addirittura la richiesta di risarcimento potrebbe essere utilizzata come un grimaldello per ritardare i processi; magari arrivare alla prescrizione. Forse in previsione di ciò, la Cassazione ha stabilito che – tecnicamente – il giudice coinvolto in una richiesta di risarcimento danni, non è debitore del danneggiato e dunque non deve astenersi né può essere ricusato. Perché il primo giudizio si fa nei confronti dello Stato e non di lui; e anche, quello – eventuale – di rivalsa, ha “presupposti e contenuti parzialmente diversi da quelli dell’azione diretta nei confronti dello Stato”. Tentativo, forse lodevole, di evitare che i processi siano ritardati oltre misura, anche strumentalmente. Ma tentativo giuridicamente sbagliato e nemmeno ragionevole.

Giuridicamente sbagliato perché, che il giudice sia o no debitore nei confronti di chi promuove l’azione di risarcimento danni, sta di fatto che gravi ragioni di convenienza sussistono: ve le immaginate le conseguenze di questa situazione sulla sua serenità e imparzialità? E irragionevole perché non tocca alla magistratura, con funambolismi giurisprudenziali, cavare le castagne dal fuoco alla politica. Hanno fatto una legge inutile, demagogica e dannosa? Prendano atto dei casini che hanno combinato e si diano da fare per modificarla. Così, forse, la prossima volta studieranno un po’ di più prima di scrivere scemenze.

Il Fatto Quotidiano, 28 aprile 2015

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