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Italicum, un ulteriore profilo di incostituzionalità

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Sugli elementi di anticostituzionalità del meccanismo premiale previsto dall’ Italicum ci siamo già soffermati in altre occasioni, non ultima la lettera aperta indirizzata al Presidente della Repubblica pubblicata martedì su il Fatto Quotidiano. C’è però un altro aspetto piuttosto complicato e che pone dei problemi di non poco conto, che, invece, nell’attuale dibattito è passato pressoché inosservato. Riguarda un punto specifico, ovverosia, il conteggio dei voti e l’attribuzione dei seggi delle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta. In queste due circoscrizioni vengono in tutto assegnati 12 seggi speciali.

Ora, il 6 comma dell’articolo 83 dell’Italicum stabilisce che i voti espressi in tali circoscrizioni dovranno essere considerati in vista della verifica del raggiungimento della soglia di sbarramento per le liste dei partiti e per l’assegnazione del premio di maggioranza a livello nazionale; poi, con riguardo alle successive fasi di conteggio si limita laconicamente a stabilire che essi “non concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati nella restante parte del territorio nazionale“. In questo modo però esso chiude la stalla quando ormai i buoi sono scappati dal momento che a quel punto i voti di quelle due regioni sono già stati contabilizzati. Pertanto essi vengono contati due volte: una prima per l’assegnazione dei seggi sul piano nazionale e una seconda per quella nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta. I voti di queste due Regioni dunque varranno doppio.

Peraltro, non è solo una questione di numeri (anche se la questione di numeri di certo non è trascurabile). Va pur detto che non c’è alcun fondamento costituzionale (né tantomeno alcuna ‘ragione di equilibrio etnico-linguistico’ giustificabile a norma della Costituzione) in grado di giustificare il descritto regime elettorale speciale di queste due Regioni. Viene anzi creata una disparità di trattamento rispetto alle altre Regioni a statuto speciale, nonché in considerazione del più ampio quadro di tutela delle minoranze linguistiche che com’è noto sono presenti anche in altre Regioni: e allora perché riconoscere uno speciale regime elettorale solo per Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta?

Si pensi inoltre all’analogo trattamento riservato a tali seggi speciali rispetto ai seggi esteri, mancando nella Carta per i primi previsioni analoghe a quelle stabilite per i secondi (specialmente il 2 comma dell’articolo 56 della Costituzione “numero dei deputati è 630, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero“, mentre analogo privilegio non lo riconosce ai 12 seggi di Trentino-Alto Adige e Valle d’Aosta.

D’altro canto bisogna anche osservare che queste due Regioni potrebbero lamentare una indebita violazione della propria autonomia da parte del legislatore, a motivo del suddetto obbligo di collegamento delle proprie liste con le altre in sede nazionale, dal momento che trattandosi di Regioni a Statuto speciale spetta a loro stabilire il sistema di assegnazione dei seggi nel proprio territorio. Insomma, anche da questo punto di vista l’Italicum difficilmente potrebbe superare l’esame della Corte costituzionale.

P.S. è sorprendente che a scrivere queste cose sia un filosofo del diritto, mentre la dottrina costituzionalista o è osannante o tace. Anche questo è un segno del regime che avanza.

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