Ogni volta che in Italia accade un fatto che coinvolge migliaia di consumatori si sente richiedere a gran voce la class action. Si tratta dell’azione collettiva prevista dall’art. 140 bis del Codice del Consumo ed entrata in vigore nel 2010 che consente di attivare un unico processo per ottenere il risarcimento del danno subito da un gruppo di cittadini danneggiati dalla stessa azienda (esclusa la Pubblica amministrazione) in una situazione omogenea. In altre parole, nel caso in cui più persone abbiano subito gli stessi danni derivanti per esempio da prodotti difettosi o pericolosi, oppure da comportamenti commerciali scorretti o contrari alle norme sulla concorrenza, un solo giudice può condannare l’impresa al risarcimento di massa dei danni.

Ultimo caso, in ordine di tempo, è l’annuncio di una class action per tutti i pensionati danneggiati dallo stop delle rivalutazioni deciso nel 2011 dal governo Monti e bocciato dalla sentenza della Consulta. Poi c’è il governatore della Lombardia Roberto Maroni che sta preparando un’azione regionale contro i black bloc per risarcire i milanesi che hanno subito danni durante la manifestazione No Expo. Ma recente è anche la class action promossa da Altroconsumo contro Fca sui consumi auto che a luglio arriverà in tribunale a Torino.

Cosa succede, però, dopo che viene dato l’annuncio? Praticamente nulla. A cinque anni dal varo della class action italiana, con un iter a dir poco controverso (introdotta con la legge Finanziaria del 2008 è stata modificata solo nel 2012 con il decreto Liberalizzazioni, facendo così sfumare la possibilità di farla utilizzare ai risparmiatori coinvolti nei crac finanziari Parmalat, Cirio e Argentina), questo strumento si è rivelato inefficace e inadeguato, aumentando le difficoltà di accesso per i consumatori. E a dire che non funziona sono i numeri: ad oggi, l’unica azione collettiva vinta è quella del 2013 promossa dall’Unione Nazionale Consumatori contro il tour operator Wecantour. Il Tribunale di Napoli ha infatti riconosciuto il risarcimento del danno da vacanza rovinata a un gruppo di turisti in viaggio a Zanzibar che, pur avendo pagato profumatamente per alloggiare in un lussuoso resort, si sono poi ritrovati in un cantiere. Altri dati è però impossibile reperirli, perché lo stesso ministero della Giustizia a ilfattoquotidiano.it ha risposto che “non ci sono statistiche sull’argomento, siamo in attesa che la materia venga recepita dai registri informatizzati per poter procedere con una rilevazione”.

Molti del resto i motivi che rendono la class action un’arma spuntata. “È una truffa, è uno strumento inattuabile che certamente non serve ai consumatori”, sostiene Rosario Trefelitti, presidente di Federconsumatori. Gli fa eco Marco Ramadori del co-presidente Codacons che parla di una “sonora fregatura a vantaggio solo di banche e assicurazioni e che invece di rappresentare un’azione dissuasoria nei confronti delle aziende, lo fa verso i cittadini”. Elio Lannutti, presidente di Adusbef, sottolinea, invece, il ruolo ingannevole del nome dato a questo strumento: “Non ha niente a che fare con la class action statunitense”. Negli Usa, infatti, lo strumento è ampiamente utilizzato e rappresenta il terrore della grande industria (dal tabacco all’automobilismo passando per le banche) messa in ginocchio per le cifre record sborsate ai consumatori in caso di sconfitta.

Basti pensare ai 23,6 miliardi di dollari pagati dalla RJ Reynolds (che produce Camel, Winston, Pall Mall) accusata di non aver pubblicizzava abbastanza i pericoli per la salute o ai 3 miliardi e mezzo di dollari che la più grande società costruttrice di protesi al seno ha liquidato alle donne che hanno riportato malattie autoimmunitarie dopo l’impianto. E ancora all’ambientalista eroina (interpretata nel film Erin Brockovich da Julia Roberts) che, portando in tribunale la Pacific Gas & Eletric Co con l’accusa di aver contaminato le falde acquifere della città, ha ottenuto 333 milioni di dollari.

In Italia, tuttavia, anche se la class action funzionasse, gli importi sarebbero decisamente diversi dal momento che, tra le profonde differenze che ci sono tra i due strumenti, spicca quella del ruolo del danno punitivo: da noi, infatti, possono essere risarciti solo i danni effettivi (il rimborso di quanto si è speso), mentre negli Usa concorrono all’importo anche le spese morali e legali. Quindi il legale ha tutto l’interesse a vincere, perché guadagnerebbe anche sulla quota di risarcimento del danno, incluso quello punitivo.

Alle interpretazioni restrittive sul piano procedurale, si aggiungono anche altre questioni che non fanno funzionare la class action. Lo scorso anno, al terzo grado di giudizio è stata bocciata la class action presentata dal Codacons contro la Voden Medical Instrument, rea di avere realizzato un kit per diagnosticare l’influenza suina rivelatosi poi una bufala. La Cassazione, tuttavia, anche se ha confermto l’esistenza di una pratica commerciale illecita da parte dell’azienda che ha diffuso informazioni scorrette sulle proprietà di un farmaco, non ha però riconosciuto valido l’elemento fondante della class action, vale a dire il diritto dell’omogeneità. “Per il giudice – spiega l’avvocato del Codacons Ramadori – i sintomi causati dal vaccino non sono stati infatti simili, perché alcuni consumatori hanno accusato mal di testa e altri la nausea”. E, se anche avessero vinto la causa, avrebbero ottenuto come risarcimento solo 14 euro, perché tanto era stato pagato il farmaco.

Altra questione è la modalità di presentazione della stessa class action che rende ulteriormente complessa l’operazione. La normativa prevede, infatti, che l’azione sia efficace solo nei confronti di coloro che hanno comunicato di volervi espressamente aderire (il cosiddetto opt-in), a differenza dagli Usa dove il meccanismo è automatico, salvo dichiarare di non partecipare (opt-out). In pratica, quindi, un correntista italiano che decidesse di ricorrere alla class action contro la banca, rea di aver applicato illecite commissioni di scoperto, a proprie spese dovrebbe acquistare pagine di giornali, per mettere a conoscenza anche gli altri consumatori della sua iniziativa. Elemento che spinge solo le associazioni dei consumatori a promuovere le cause al tribunale.

C’è la speranza di veder trasformata la class action da un insieme di meccanismi farraginosi, paletti spesso insuperabili ed enormi difficoltà procedurali a reale strumento di tutela per i consumatori? L’unico flebile spiraglio si è aperto lo scorso 24 febbraio, quando il ministro della Giustizia ,Andrea Orlando, ha incontrato 18 associazioni dei consumatori che gli hanno consegnato un documento contenente alcune proposte di modifica dell’art. 140 bis del Codice del Consumo relativamente all’istituto della class action. “Abbiamo chiesto al ministro – spiega Aurora Di Benedetto dell’Adusbef-Piemonte – di modificare in primis il meccanismo dell’opt-in che rappresenta il maggiore ostacolo al suo corretto funzionamento. Va poi chiarito l’ambito di azione della class action, includendo chiaramente i casi bancari, assicurativi e finanziari. Ed è, quindi, necessario abbattere i costi di pubblicità, riservando adeguati spazi televisivi messi a disposizione dalla Rai”.

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