Nuove disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas a tutela dei consumatori alle prese con bollette mai arrivate (o consegnate già scadute), pagate in ritardo o con reclami
Le bollette di luce e gas saranno rateizzabili anche dopo la scadenza. Si allungano i tempi a disposizione e si rafforzano le garanzie per i clienti non regolari nei pagamenti in caso di costituzione in mora. Queste le principali novità in tema di morosità approvate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, con la delibera 258 del 29 maggio scorso (leggi qui il testo integrale).
Una buona notizia per i consumatori che, a causa della crisi, sempre più spesso si sono ritrovati a pagare in ritardo i bollettini, rischiando il distacco dell’utenza. I numeri dell’ultimo monitoraggio dell’Authority, diffusi a febbraio 2015, sono eloquenti (leggi qui il documento). “Il fenomeno della morosità – si legge nel report relativo al 2012 e al 2013 – ha assunto livelli elevati e crescenti, con le richieste di sospensione per i clienti domestici nel settore della luce che hanno raggiunto quota 1,76 milioni, in aumento del 9,6% rispetto all’anno precedente”. Colpa di una regolamentazione eccessivamente complessa che ha una chiara conseguenza sulle tasche dei consumatori: il calcolo delle insolvenze ricade tutto su di loro a causa del sistema indennitario vigente. Tanto che l’Autorità parla di un giro di crediti da 2,1 miliardi di euro, il 60% dei quali direttamente a carico delle bollette. Un dramma per le famiglie italiane che ora, almeno, avranno un po’ più tempo per provvedere al pagamento delle bollette prima che il contatore venga staccato.
In particolare, sul fronte della rateizzazione, è previsto un allungamento delle tempistiche per la richiesta di rateizzazione: può avvenire entro i 10 giorni successivi dal termine fissato per il pagamento della bolletta, vale a dire entro 30 giorni dall’emissione bolletta, in luogo degli attuali 20 giorni. Tempo in più che viene concesso anche nei casi di fatturazione a conguaglio o di addebito di consumi non registrati dal contatore per malfunzionamento non imputabile al cliente.
Nel caso di costituzione in mora, invece, la tempistica si dilata in caso di morosità reiterata (vale a dire le richieste di sospensioni effettuate nei 90 giorni successivi alla prima). Ad esempio, il termine minimo per provvedere al pagamento non può essere inferiore a 10 giorni dall’emissione della comunicazione di costituzione in mora (in luogo di un tempo minimo di circa 20 giorni nei casi di morosità non reiterate).
Così, in pratica, in caso di bollette non pagate, il gestore non potrà procedere alla richiesta di sospensione della fornitura senza prima aver inviato al cliente, per raccomandata, una comunicazione di messa in mora riportando la nuova scadenza per pagare e la data in cui potrà essere richiesta la sospensione della fornitura (termine che non può essere inferiore a 3 giorni lavorativi calcolati dall’ultimo giorno utile per il pagamento).
Inoltre, a tutela dei consumatori, la comunicazione di messa in mora sarà obbligatoria per tutte le fatture per le quali non risultino i pagamenti, anche per quelle scadute nel periodo in cui è già in corso una precedente procedura di mora, altrimenti il venditore non potrà richiedere la sospensione della fornitura. Innovazione che dovrebbe risolvere l’annoso problema della sospensione della fornitura per morosità quando il cliente non riceve la comunicazione in tempo utile per effettuare il pagamento. E il riferimento va al caso esploso lo scorso inverno con Poste Italiane che non consegna le bollette in diverse parti d’Italia.
Il garante ha anche imposto ai gestori che, prima di richiedere la sospensione per morosità in caso di conguagli o di importi anomali, debbano comunque rispondere ai reclami scritti. Ma per ricevere finalmente delle risposte corrette e trasparenti occorre pazientare ancora, perché gestori e associazioni dei consumatori stanno elaborando nuovi obblighi in tema di contenuti minimi delle stesse risposte.
Sul fronte degli indennizzi, in caso di mancato rispetto delle regole, ai cliente andranno 30 euro se la fornitura viene sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora per raccomandata; 20 euro se la fornitura viene sospesa per morosità e il venditore, pur avendo inviato la raccomandata, non ha rispettato le tempistiche previste. In questi casi, inoltre, non può essere richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo per la sospensione o riattivazione della fornitura.
Infine, sempre in tema di tutele e trasparenza, dal primo settembre il venditore, anche se si avvale di un altro operatore per i rapporti col distributore, sarà obbligato a integrare il contratto con nuove previsioni a tutela del cliente e della continuità del servizio.