di Sergio Galleano*
Mentre avanza, tra i sussulti del percorso parlamentare, il piano per la stabilizzazione dei precari della scuola, senza che si abbia ancora certezza su quanti saranno assunti, ci si è dimenticati di tutti gli altri precari pubblici italiani, impiegati da anni e anni negli enti locali, nei ministeri e negli enti pubblici.
Eppure, anche per questi la sentenza Mascolo della Corte europea, che ha accertato l’abuso nell’utilizzo dei contratti a termine della scuola, impone la regolarizzazione.
La impone perché in tutto il settore pubblico sono anni che non vengono effettuati concorsi ed i posti vacanti vengono coperti con reiterati contratti a termine. Pure il Ministero degli interni, dopo avere utilizzato ininterrottamente dal 2004, grazie alla legge Bossi – Fini, centinaia di precari, prima con contratti interinali e di somministrazione e poi a termine, dopo avere perso centinaia di cause e dovendo pagare somme ingenti a titolo di risarcimento del danno, aveva varato finalmente un programma di stabilizzazione quinquennale del personale. Come spesso accade, fatte le prime assunzioni, le altre sono state rinviate a data da destinarsi.
Nel frattempo, la Commissione europea ha aperto una nuova procedura di infrazione per la violazione plurima della direttiva Ue 1999/70 sul contratto a termine e che riguarda, questa volta, la violazione della clausola 4 della Direttiva la quale vieta discriminazioni nel trattamento economico e professionale tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori assunti stabilmente.
Tale procedura, che si inserisce nel sistema Ee Pilot, al quale la Commissione ricorre quando la situazione di fatto o di diritto richiede un chiarimento da parte di uno Stato membro a fronte di una valutazione di possibile violazione della normativa europea.
E’ quindi probabile l’avvio di una nuova procedura di infrazione nei confronti del nostro paese, al solito riguardante l’utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte delle imprese statali, tra queste comprese Poste italiane e Trenitalia (v. sentenze Carratù e Fiamingo).
Questo contesto di confusione è conseguenza degli alti lamenti sui presunti costi delle stabilizzazioni per lo Stato italiano, tanto che molti chiedono decisioni drastiche, tra cui alcuni noti giudici, su prestigiose riviste di diritto, che giungono ad ipotizzare decisioni giudiziarie “finalizzate alle conseguenze”, convinti che la stabilizzazione dei precari comporti lievitazioni della spesa pubblica incompatibili con gli obblighi assunti con l’Europa: si tratta di un’affermazione del tutto falsa, perché mantenere l’alto tasso di precariato esistente in Italia è dubbio che comporti un risparmio di costi, come rileva la Corte dei Conti nel 2012.
Senza contare che negli interventi in tema si richiama la Corte costituzionale la quale, nell’ordinanza 207/13 riporta sì la valutazione (errata) sui costi ma, nello stesso tempo, rimette la questione alla Corte europea, quanto meno per ottenere chiarimenti in merito al risarcimento del danno dovuto ai precari, con conseguenze qui sì inimmaginabili sull’erario pubblico.
Questa situazione fa fondatamente ritenere che, in luogo del pagamento dei risarcimenti, che potrebbe portare a cifre insostenibili per il bilancio pubblico, sarebbe molto più conveniente la stabilizzazione di tutti i rapporti (che infatti, dopo le conclusioni dell’avvocato generale Szpunar nella causa Mascolo, depositate a luglio 2014, è stata annunciata per la scuola a spron battuto dal Governo nel settembre scorso).
Occorre inoltre valutare i costi sociali conseguenti all’esistenza di una consistente fetta di lavoratori in stato di precariato e, al contrario, le conseguenze economiche positive che potrebbe avere la stabilizzazione dei rapporti in termini di capacità di spesa dei lavoratori, oggi bloccata dall’insicurezza del futuro e delle difficoltà di accesso al credito.
Non è che le vantate conseguenze negative sotto il profilo finanziario siano una scusa bella e buona per opporsi alla conversione dei rapporti e che siano in realtà del tutto insussistenti?
E, ammesso anche che sia vero (ma ribadiamo, non è vero) che vi siano questioni finanziarie, non sorge, infine, il sospetto che ci si trovi di fronte a due necessità ineluttabili imposte dall’adesione al sistema europeo, ovvero il rispetto dei limiti finanziari e la tutela del precariato, che hanno – quantomeno – pari dignità?
Perché allora nulla si eccepisce agli imposti limiti finanziari, per poi insorgere sull’obbligo di adeguarsi all’applicazione della Direttiva 1999/70?
E soprattutto perché il presunto contrasto deve essere pagato dai precari, in omaggio al feticcio del concorso (e quando mai, in Italia, salvo poche eccezioni, si sono fatti concorsi seri…), mentre potrebbe essere evitato con altre misure di contenimento della spesa pubblica?
Del resto anche la Corte europea, nella sentenza Mascolo (punto 110) ha riconosciuto che le considerazioni di bilancio possono costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro ed influenzare le scelte di politica economica, ma non possono comunque giustificare, neppure nel pubblico impiego, il ricorso abusivo a contratti a termine che si protrae per anni e anni.
Ove ciò avvenga, come è avvenuto in Italia, secondo la Corte europea debbono essere adottate misure effettive ed equivalenti al fine di sanzionare debitamente tale abuso e cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione (punto 79). E quale misura è più effettiva ed equivalente della conversione del rapporto a tempo indeterminato dopo anni di precariato?
Si tratta dunque di un problema che va affrontato seriamente, anche da parte della Corte Costituzionale dove, il 23 giugno p.v., si discuteranno le cause che tornano dalla Corte europea dopo la sentenza Mascolo e dove andremo a ribadire la necessità di una stabilizzazione di tutti i precari.
* Avvocato giuslavorista, socio Agi. Opera nei suoi studi di Milano e Roma che si occupano di diritto del lavoro pubblico e privato, sempre ex parte lavoratoris, seguendo personalmente le cause in Cassazione, in Consiglio di Stato e in Corte costituzionale. La difesa dei lavoratori a termine è iniziata negli anni ’80 e, dal settore privato, si è via via estesa a tutti i settori, con particolare attenzione al pubblico impiego e nel mondo della partecipate pubbliche, come Poste italiane, difendendo i docenti della scuola in Corte europea a Lussemburgo.