Approvata, ma non senza polemiche. Dopo il via libera di Montecitorio la riforma della diffamazione a mezzo stampa torna al Senato per la terza lettura. «E mi auguro che sia anche l’ultima», commenta il relatore Walter Verini del Partito democratico. Archiviando un iter segnato addirittura dal disconoscimento della paternità del testo da parte del suo primo firmatario, il vice ministro alla Giustizia Enrico Costa. «Il provvedimento sulla diffamazione ha assunto connotati diversi rispetto alla proposta originaria, che era orientata principalmente a sopprimere la previsione del carcere per i giornalisti – ha spiegato in rotta di collisione con il relatore del Pd –. Il Parlamento ha modificato istituti del processo civile, rafforzando tutele esclusivamente per i giornalisti. Scelta rispettabile che oggettivamente si discosta dall’impianto originario del testo che, da primo firmatario, fatico oggi a intravedere». Ma cosa prevede nel dettaglio il testo licenziato dalla Camera e votato da Pd, Sel, Scelta civica e Forza Italia?

ADDIO AL CARCERE, MA MULTA FINO A 50MILA EURO. La diffamazione a mezzo stampa resta un delitto punito dal codice penale, ma scompare la pena detentiva. Il carcere viene rimpiazzato dalla multa: da 5.000 a 10.000 euro o da 10.000 a 50.000 euro se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della falsità. Il giudice, quindi, non potrà scendere sotto la soglia minima (5.000 o 10.000 euro) nell’irrogazione della multa, a meno che il giornalista non sia incensurato. Solo in questo caso, concesse le attenuanti generiche, la multa è ridotta di un terzo. La condanna comporta anche l’applicazione della pena accessoria della pubblicazione della sentenza e, nelle ipotesi di recidiva, dell’interdizione dalla professione di giornalista per un minimo di uno e un massimo di sei mesi. Insomma, per effetto delle nuove sanzioni penali (multa e interdizione per i recidivi), al netto dell’abolizione della pena detentiva che, tuttavia, non era già di fatto quasi mai applicata salvo casi eccezionali, fare il giornalista potrebbe diventare più rischioso. Non sono, comunque, punibili l’autore dell’articolo e il direttore responsabile che provvedono alla rettifica nei tempi e nei modi prescritti dalla legge.

RETTIFICHE MONOLOGO. A richiesta della persona che si ritenga lesa nella dignità, nell’onore o nella reputazione, deve essere pubblicata senza commento e senza risposta e con l’indicazione del titolo dell’articolo ritenuto diffamatorio, dell’autore e della data di pubblicazione. A meno che le dichiarazioni o le rettifiche non siano suscettibili di incriminazione penale o non siano «inequivocabilmente» false. Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a informare l’autore dell’articolo o del servizio, ove sia firmato, della richiesta di rettifica. Una norma nella quale c’è già chi, come il presidente dell’Ordine dei giornalisti Enzo Jacopino, intravede il rischio di trasformare le redazioni nella buca delle lettere dei rettificatori. Per di più senza diritto di replica per i cronisti. Per la stampa cartacea, inoltre, si pone un altro problema: dal momento che non è previsto un limite di lunghezza, c’è il rischio di dover destinare alle rettifiche intere pagine di giornale. In ogni caso, la rettifica, pubblicata nelle forme e nei modi previsti dalla nuova normativa, esclude la punibilità dell’autore dell’articolo e del direttore della testata. In caso di mancata pubblicazione, l’interessato può richiedere al giudice di ordinarne la pubblicazione con un provvedimento d’urgenza. Della stessa procedura può avvalersi l’autore dell’articolo nel caso di inerzia del direttore del giornale o periodico o della testata on line o del responsabile della trasmissione radio-tv. Il giudice, se riconosce che la rettifica è stata illegittimamente trascurata, trasmette gli atti al competente ordine professionale e chiede al prefetto l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria se l’ordine di pubblicazione non viene rispettato. Sanzione che può variare da un minimo di 8.000 ad un massimo di 16.000 euro.

ONLINE COME LA CARTA. Per quanto concerne le testate online regolarmente registrate presso le cancellerie dei tribunali (alle quali è estesa l’applicazione della Legge sulla Stampa), gli obblighi di pubblicazione vanno assolti entro due giorni dalla richiesta (come per i quotidiani cartacei), «con la stessa metodologia, visibilità e modalità di accesso al sito internet, nonché con le stesse caratteristiche grafiche della notizia cui si riferiscono», va posta «all’inizio dell’articolo contenente la notizia cui si riferiscono, senza modificarne la Url, e in modo da rendere evidente l’avvenuta modifica». Inoltre, se la testata giornalistica online fornisce un servizio personalizzato, «le dichiarazioni o le rettifiche devono essere inviate agli utenti che hanno avuto accesso alla notizia originaria». Per la stampa non periodica (ad esempio i libri), a richiesta dell’offeso, l’autore dello scritto, l’editore (se l’autore è ignoto o non imputabile) o lo stampatore (se l’editore non è indicato o non è imputabile) provvedono alla pubblicazione delle dichiarazioni o delle rettifiche in caso di ristampa o nuova diffusione, anche in versione elettronica, e, in ogni caso, nel proprio sito internet ufficiale non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta. In ogni caso la pubblicazione delle rettifiche sul sito internet e nelle nuove pubblicazioni elettroniche deve avvenire entro due giorni dalla richiesta e nella prima ristampa utile, con idonea collocazione e caratteristica grafica e con «chiaro riferimento» allo scritto che l’ha determinata. Nell’impossibilità di procedere alla ristampa dell’opera o alla pubblicazione sul sito internet, la rettifica dovrà essere pubblicata entro 15 giorni sul sito internet di un quotidiano a diffusione nazionale.

LITI TEMERARIE. La riforma interviene anche sui codici di procedura penale e di procedura civile sanzionando i casi di querela o lite temerarie. In particolare, in sede penale, è prevista la condanna del querelante alle spese e ai danni in caso di sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso. In questo caso il giudice può irrogare nei suoi confronti una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro, da versare alla cassa delle ammende. In sede civile viene introdotta una responsabilità aggravata a carico di chi promuove un’azione di risarcimento temeraria per diffamazione a mezzo stampa. Chi agisce in giudizio con malafede o colpa grave, rischia la condanna al pagamento in favore del giornalista chiamato in causa di una somma quantificata dal giudice tenendo conto «dell’entità della domanda risarcitoria». Stesura definitiva modificata, dopo la riunione del comitato dei nove che ha preceduto di qualche ora il voto dell’Aula di Montecitorio, rispetto a quella uscita dalla commissione Giustizia, in base alla quale il giudice poteva disporre un risarcimento fino al 50% della somma richiesta dal presunto diffamato nel caso in cui si accertasse la temerarietà dell’azione civile. Insomma, sanzioni più soft rispetto al testo della commissione ma più rigorose se raffrontate alla versione licenziata dal Senato, che affidava al giudice la quantificazione «in via equitativa» del risarcimento. Un compromesso al ribasso? «Assolutamente no – assicura a ilfattoquotidiano.it Walter Verini (Pd), relatore della proposta di legge –. Personalmente avrei preferito un orientamento di tipo anglosassone, fissando la misura massima del risarcimento alla metà di quanto chiesto da chi ha dato vita alla lite temeraria, ma con l’ultima formulazione credo che si sia arrivati ad una posizione di sintesi tra diverse sensibilità su una materia così delicata che ci ha impegnato per due anni». Una modifica, quella sulle liti temerarie, decisa per superare le obiezioni di chi, in Parlamento, aveva sollevato profili di legittimità costituzionale per come la norma era stata formulata dalla commissione Giustizia. «In particolare per il fatto che, rispetto alla norma generale, si sarebbe introdotto un regime più favorevole per una sola categoria di cittadini, cioè i giornalisti – prosegue Verini -. Ma è pur vero che la libertà di espressione e di informazione rappresenta un bene tutelato in maniera più rigorosa rispetto ad altri».

ONLINE, CAUSE “A CASA” DEL DIFFAMATO. Sulle cause civili di risarcimento da diffamazione commessa «mediante comunicazione telematica», sarà competente il giudice del luogo di residenza del diffamato. Una norma contestata, quest’ultima, che rischia di trasformarsi in un vero e proprio salasso soprattutto per i piccoli giornali online, per non parlare dei blog, che potrebbero ritrovarsi costretti a difendersi in processi civili aperti in giro per l’Italia, dalle Alpi alla Sicilia. Il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione civile è stato ridotto da 5 a 2 anni. Nella quantificazione del risarcimento, in ogni caso, il giudice dovrà tenere conto «della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione» usato per compiere il reato, «della gravità dell’offesa» nonché «dell’effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica». Nei casi di fallimento delle società editrici, la riforma riconosce la qualifica di creditore privilegiato, nei confronti dell’editore proprietario, all’autore dello scritto (non solo quindi al giornalista professionista o pubblicista) o al direttore responsabile, che abbiano risarcito il danno a seguito di una sentenza di condanna. Salvo che sia stata accertata «la natura dolosa della condotta» dell’autore dell’articolo diffamatorio o del direttore.

STRETTA SUI DIRETTORI WEB. Ridisegnata anche la responsabilità del direttore o vicedirettore responsabile, che risponde a titolo di colpa dei delitti commessi con il mezzo della stampa, della diffusione radiotelevisiva o con altri mezzi di diffusione se il delitto è conseguenza della violazione dei doveri di vigilanza sul contenuto della pubblicazione. La pena è in ogni caso ridotta di un terzo e non si applica la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista. Rispetto al testo arrivato dal Senato, è stata soppressa la previsione secondo la quale il direttore responsabile risponde anche per gli scritti non firmati. Ma per i direttori delle testate web, alle quali come detto è stata estesa la Legge sulla Stampa, si applicheranno le norme sulla responsabilità oggettiva su tutti i contenuti del sito. E in un giornale online, sempre aperto e in continuo aggiornamento, verificare accuratamente ogni notizia è di fatto impossibile.

NIENTE OBLIO, PER ORA. Rimossa, inoltre, rispetto al provvedimento licenziato da Palazzo Madama, la disposizione che riconosceva alla persona offesa il diritto, strettamente inerente all’uso di Internet e degli archivi online dei giornali cartacei, di ottenere l’eliminazione dai siti e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori e dei dati personali trattati in violazione di legge (il cosiddetto diritto all’oblio). Un tema, quest’ultimo, che sarà affrontato in un diverso provvedimento.

SEGRETO ALLARGATO. Le norme sul segreto professionale, relativamente ai nomi delle fonti delle notizie di carattere confidenziale ottenute nell’esercizio dell’attività giornalistica (salvo i casi nei quali ai fini della prova del reato sia assolutamente necessaria la loro identificazione) si applicano, oltre che ai professionisti, anche ai pubblicisti.

Twitter: @Antonio_Pitoni

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