Porre la fiducia da parte del governo sulla riforma della scuola ha significato non consentire al Parlamento ed alle opposizioni di svolgere su temi centrali della vita civile del Paese, attinenti alla tutela di diritti fondamentali, il ruolo e la funzione che la Costituzione riconosce loro. Infatti, il provvedimento prevede scelte di discrezionalità legislativa destinate a ripercuotersi sui diritti di una pluralità di soggetti, ed in senso più ampio su una struttura organizzativa fondativa del nostro Stato sociale.

Bisogna dare al Parlamento ed alle opposizioni il diritto di svolgere il proprio ruolo, costituzionalmente garantito, ed in particolare di esprimersi su una serie di questioni di dubbia costituzionalità.

1. L’alternanza scuola-lavoro ed il conseguente vulnus del diritto allo studio

In contrasto con il diritto allo studio sembra porsi la parte relativa all’alternanza scuola-lavoro. Il riferimento, in particolare è all’obbligo (e non alla mera possibilità) di ‘esperienza lavorativa’ per almeno 400 ore (nel secondo biennio e nell’ultimo anno negli istituti tecnici e professionali) e 200 (nel triennio nei licei). Si dubita della compatibilità di una tale imposizione con il diritto di ‘solo’ studio e col diritto ad una valutazione che tenga conto esclusivamente del proprio percorso scolastico: viceversa, l’inclusione delle esperienze extrascolastiche nel curriculum dello studente le rende valutabili in sede di esame di Stato.

Sarebbe, pertanto, fortemente auspicabile articolare l’alternanza scuola-lavoro su base volontaria e rendere immune il giudizio valutativo da qualsiasi attività extradidattica.

2. Il c.d. Preside-sceriffo

Senza dubbio, tra le disposizioni più contestate rientrano quelle concernenti il cosiddetto ‘preside sceriffo’. Si allude al conferimento di poteri al dirigente scolastico in particolare al potere di ‘individuare’ il personale da assegnare ai posti dell’organico. Attualmente, sono gli stessi vincitori del concorso a scegliere, nell’ordine in cui sono inseriti nella graduatoria, il posto di ruolo fra quelli disponibili nella regione.

La norma stabilisce che il dirigente, per la copertura dei posti dell’istituzione scolastica, propone gli incarichi triennali ai docenti di ruolo assegnati all’ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi.

Prevede, inoltre, la facoltà del dirigente di utilizzare docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l’insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.

Si tratta di poteri significativi lesivi di diritti costituzionalmente garantiti (uguaglianza, diritto al lavoro, buon andamento e imparzialità dell’agire amministativo).

3. Valutazioni e premialità vs. la libertà d’insegnamento del docente

Un’ulteriore considerazione va svolta sul carattere del lavoro dell’insegnante che ha strutturalmente, e aggiungerei fisiologicamente, natura non subordinata nel senso che è frutto dell’esercizio del diritto costituzionale alla libertà d’insegnamento (art. 33 Cost.).  Se però è il preside che sceglie, come si è visto, il corpo insegnante per l’organico funzionale, tale scelta condiziona la libertà d’insegnamento nel senso che può costituire una forma di pressione e di adeguamento alla volontà di una figura monocratica.

Identico discorso va fatto per l’aspetto premiale che, se oggetto di una valutazione da parte di commissioni in cui seggono anche i genitori e gli allievi, può risultare distorcente rispetto la serenità dello svolgimento del lavoro del docente che avrebbe come valutatori quelli che valuta. Di tenore diverso sarebbe usare tali commissioni per provare la ricezione del proprio lavoro e introdurvi dei correttivi; una cosa ben diversa dal legare questo momento ad una premialità di qualsiasi tipo.

4. Risorse esterne e contributi pubblici per le scuole private

Infine ultima questione da valutare è la realizzazione di un’autonomia non solo funzionale ma finanziaria delle scuole, legando la riuscita della scuola alla possibilità di attrarre risorse esterne. In tal caso i fattori economici e storico sociali del contesto in cui opera la scuola diventerebbero poi un dato condizionante la disparità tra scuola e scuola, in violazione dei primari principi fondativi dello Stato sociale (artt. 2, 3, 33, 41 Cost.)

Identico discorso, in violazione dell’art. 33 Cost. (Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato) andrebbe posto sulla possibilità per le scuole private di incamerare oltre che il finanziamento statale anche le somme che i singoli contribuenti hanno chiesto come rimborso per la spesa dell’istruzione (il cosiddetto buono scuola).

In conclusione si tratta di tutti aspetti molto preoccupanti e soprattutto lesivi di principi costituzionali, che meritano approfondimenti e che soprattutto non possono essere “liquidati” con un voto di fiducia. Prevedo sul piano giuridico ricorsi e soprattutto il ricorso alla Corte costituzionale che ne verifichi la dubbia “tenuta” costituzionale.

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