Sono state depositate oggi le motivazioni in base alle quali la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme sul blocco dei contratti nella Pubblica amministrazione. La sentenza non ha valore retroattivo e non inguaia il governo. Madia: "Decideremo nella Legge di Stabilità, la discussione in autunno"
“Discriminante” rispetto ai lavoratori privati, “sproporzionato” per misura e durata e per giunta “irragionevole”. Tanto da violare le libertà sindacali. Questa la motivazione che ha indotto la Corte, lo scorso giugno, ha bocciare il congelamento della parte economica delle procedure contrattuali e negoziali dei contratti pubblici, scattato per il 2013-2014 ed esteso fino al 2015. La sentenza però non è retroattiva: ha efficacia dalla pubblicazione in Gazzetta e dunque non fa tremare i polsi al governo come è avvenuto a maggio con la questione dell’indicizzazione delle pensioni. Non a caso arriva subito la reazione del ministro della PA, Marianna Madia: “Nella discussione sulla prossima legge di stabilità capiremo le risorse e da lì dobbiamo partire, tra l’altro si tratta di una discussione da fare da adesso, in autunno”.
Cosa scrivono i giudici? Che “sono fondate – si legge nella sentenza depositata oggi, di cui è relatrice il giudice Silvana Sciarra – le censure mosse, al regime di sospensione per la parte economica delle procedure contrattuali e negoziali in riferimento all’art. 39, primo comma, Cost. Esse si incentrano sul protrarsi del blocco negoziale, così prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertà sindacale”. Per questo, ogni “considerazione atomistica del bloccò della contrattazione economica per il periodo 2013-2014, avulso dalla successiva proroga” non regge, perché “le norme impugnate dai giudici rimettenti e le norme sopravvenute della legge di stabilità per il 2015 si susseguono senza soluzione di continuità, proprio perché accomunate da analoga direzione finalistica”, cioè dagli stessi scopi. Tradotto, non concedere aumenti. “Il ‘blocco, così come emerge dalle disposizioni che, nel loro stesso concatenarsi, ne definiscono la durata complessiva, non può che essere colto in una prospettiva unitaria”. Alla luce di questo, si coglie “l’incidenza, tutt’altro che episodica, sui valori costituzionali coinvolti”.
Nell’affrontare le questioni di legittimità sul blocco dei contratti pubblici, la Consulta ha stabilito che le norme esaminate non violano l’art. 36 della Costituzione sul diritto a un’equa retribuzione. Le censure sollevate in merito non sono state accolte. E la Corte precisa che le misure ci contenimento programmate su base triennale rispondono “all’esigenza di governare una voce rilevante della spesa pubblica, che aveva registrato una crescita incontrollata, sopravanzando l’incremento delle retribuzioni del settore privato”. E tuttavia le motivazioni della sentenza bastonano gli ultimi governi con parole forti.
“Le limitazioni, imposte dal legislatore per il periodo 2010-2014, introdurrebbero una disciplina irragionevole e sproporzionata, discriminando, per un periodo tutt’altro che transitorio ed eccezionale, i lavoratori pubblici rispetto ai lavoratori del settore privato”. Non solo. Per la Corte “una prolungata sospensione delle procedure negoziali e dell’ordinaria dinamica retributiva, si porrebbe in contrasto con i princípi di eguaglianza, di tutela del lavoro, di proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto, di libertà di contrattazione collettiva”.
E ancora: “Il carattere strutturale delle misure e la conseguente violazione dell’autonomia negoziale non possono essere esclusi, solo perché, per la tornata 2013-2014, è stata salvaguardata la libertà di svolgere le procedure negoziali riguardanti la parte normativa”, spiega la sentenza. E aggiunge: “La contrattazione deve potersi esprimere nella sua pienezza su ogni aspetto riguardante la determinazione delle condizioni di lavoro, che attengono immancabilmente anche alla parte qualificante dei profili economici”. Il corallario è che il blocco non poteva essere “ad libitum”. “Se i periodi di sospensione delle procedure negoziali e contrattuali non possono essere ancorati al rigido termine di un anno”, si legge nelle motivazioni depositate oggi “è parimenti innegabile che tali periodi debbano essere comunque definiti e non possano essere protratti ad libitum”. E le necessità legate all’equilibrio del bilancio dello Stato vanno bilanciate col diritto alla libertà sindacale. A conti fatti la sentenza bacchetta la condotta dei governi sulle proroghe, al tempo stesso però solleva quello in carica dal dover mettere mano a un’altra gigantesca voragine nei conti pubblici, come è accaduto con la perequazione delle pensioni da 10 miliardi.