La Naspi è cumulabile con il reddito da servizio civile, lavoro accessorio e a chiamata. Anche se con decurtazioni. E per chi ha fruito di aspettativa sindacale o cassa integrazione in deroga a zero ore si allargano le maglie di accesso all’ammortizzatore sociale. Queste le principali novità contenute nell’ultima circolare Inps, la 142 del 2015, relativa al nuovo sussidio di disoccupazione partorito dal Jobs act. Il documento ritocca e precisa alcuni aspetti finora poco chiari rispetto alla Naspi. Va ricordato che l’ammortizzatore sociale spetta ai lavoratori dipendenti che abbiano perso il posto di lavoro in modo involontario a partire dal 1 maggio 2015. Per ottenere il sussidio, oltre a essere disoccupati, bisogna avere versato i contributi per almeno 13 settimane nei quattro anni precedenti la perdita del lavoro e avere lavorato per almeno 30 giorni nei dodici mesi prima della disoccupazione. L’assegno dura 24 mesi e è pari al 75% della retribuzione, se questa non supera quota 1.195 euro nel 2015. In caso contrario, l’importo aumenta progressivamente.

Naspi compatibile con servizio civile, ma sarà ridotta – Un aspetto importante che la circolare Inps chiarisce riguarda i redditi cumulabili con la Naspi. E un primo punto affrontato dal documento è la relazione tra il compenso per il servizio civile e il sussidio Naspi. I due assegni sono cumulabili, precisa la circolare, ma l’importo della disoccupazione sarà ridotto di una cifra pari all’80% del compenso per il servizio civile. Il beneficiario è tenuto a comunicare la propria situazione a Inps e servizio civile nazionale, entro un mese dall’inizio dell’attività di volontariato o della percezione della Naspi.

Lavoro accessorio: sopra i 3mila euro di reddito la Naspi è decurtata – La Naspi è anche compatibile con il lavoro accessorio, pagato con i voucher. Nel dettaglio, se in un anno una persona porta a casa meno di 3mila euro di compensi grazie a questi buoni, allora l’assegno di disoccupazione sarà erogato interamente. Al contrario, se l’importo supera i 3mila euro, la Naspi sarà decurtata: anche in questo caso, sarà scalato un importo pari all’80% del reddito ottenuto con i voucher. Il lavoratore avrà un mese di tempo per informare l’Inps.

Lavoro a chiamata: il tetto per la Naspi sono 8mila euro di reddito – Un altro capitolo della circolare riguarda il lavoro a chiamata. Questa tipologia di contratto può prevedere o meno l’obbligo di risposta alla chiamata e, di conseguenza, un’indennità di disponibilità. Se questa clausola è presente, allora il lavoratore mantiene la Naspi se la somma di compensi e indennità di disponibilità non supera gli 8mila euro all’anno. Se invece non c’è l’obbligo di risposta, il sussidio di disoccupazione sarà sospeso solo per le giornate di lavoro effettivo e, anche in questo caso, avrà diritto alla Naspi solo se non guadagna più di 8mila euro l’anno.

Esteso l’accesso alla Naspi: ritoccati i “periodi neutri” – Si allargano le maglie dell’accesso alla Naspi per alcune categorie di lavoratori. Come detto, l’ammortizzatore è riservato a chi può contare 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni. Ma resta da capire come calcolare questi quattro anni. L’Inps individua alcuni periodi cosiddetti “neutri”, cioè che non vanno considerati nel conteggio. E che così spostano indietro negli anni il punto di partenza dal quale cominciare a cercare le 13 settimane di contribuzione utili per accedere alla Naspi. Nella circolare di maggio, era previsto che fossero considerati periodi neutri la malattia e l’infortunio sul lavoro (nel caso non ci fosse integrazione della retribuzione da parte dell’azienda), la cassa integrazione straordinaria e ordinaria a zero ore, i permessi e i congedi per parenti di disabili gravi. Ora, con la nuova circolare, a questi casi si aggiungono l’aspettativa sindacale, la cassa integrazione in deroga a zero ore e il lavoro all’estero in Paesi non convenzionati con l’Italia.

Per tradurre il concetto nella pratica, si può ricorrere a un esempio. Un dipendente perde il lavoro il 15 maggio 2015. In teoria, per accedere alla Naspi, dovrebbe avere 13 settimane di contribuzione a partire dal 15 maggio 2011, cioè quattro anni prima. Ma se il lavoratore ha fruito per 30 mesi della cassa integrazione in deroga a zero ore, quel periodo non vale ai fini del conteggio. E così, si portano le lancette indietro di 30 mesi e si arriva al 15 novembre del 2008. Da questa data, il disoccupato potrà partire a cercare le sue 13 settimane di lavoro per ottenere il sussidio. I periodi “neutri” si considerano anche nel conteggio degli ultimi 12 mesi dove individuare almeno 30 giorni di lavoro.

Naspi anche in caso di licenziamento disciplinare e offerta conciliativa – La circolare chiarisce anche un aspetto non limpido del decreto sulla Naspi: l’ammortizzatore sociale spetta anche ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari e a quelli che hanno accettato l’offerta di conciliazione dell’azienda. Questa possibilità, anch’essa introdotta dal Jobs act, consiste in una somma esentasse che l’azienda propone al lavoratore licenziato con le tutele crescenti, in cambio della rinuncia a impugnare il provvedimento.

Non si perde la Naspi se si rifiutano offerte di lavoro troppo lontane – Il decreto che istituisce la Naspi precisa che l’erogazione dell’assegno è “condizionata alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale” proposti dai servizi per l’impiego. Tuttavia, la circolare Inps pone dei limiti “geografici” a questa regola. Infatti, il documento stabilisce che il disoccupato non perderà la Naspi se rifiuta un’offerta di lavoro o un’iniziativa di politica attiva (per esempio, un corso di formazione) che disti più di 50 chilometri dalla sua residenza o che si possa raggiungere in più di 80 minuti con i mezzi pubblici. Se invece il beneficiario dirà no a una proposta più vicina, allora perderà il suo assegno.

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