Ancora una volta la difficile battaglia del consumatore che vuole far valere i propri diritti e cerca di difenderli tra una giungla di disservizi e fregature passa per i corridoi del Parlamento europeo. Il governo italiano ha infatti approvato un decreto legislativo che, come previsto dalla direttiva europea 2013/11, istituisce nuove procedure alternative per la risoluzione delle controversie, in modo da ridurre il ricorso alle aule dei tribunali e agli avvocati. In particolare il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri, che ora dovrà essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, regolamenta le procedure di risoluzione extragiudiziale di tutti i contenziosi, che siano nazionali o transfrontalieri, riguardanti “le obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti nell’Unione e consumatori residenti nell’Ue attraverso l’intervento di un organismo Adr (Alternative dispute resolution)”. E’ proprio questo acronimo inglese (che tradotto in italiano assomiglia molto alla risoluzione extragiudiziale delle controversie) che rappresenta l’arma in più per facilitare la vita dei consumatori, permettendo tempi più rapidi nella soluzione delle dispute con costi bassissimi o nulli.
Chi sono gli organismi Adr? Il ministero della Giustizia con il ministero dello Sviluppo economico per la mediazione in materia di consumo, la Consob (cioè l’autorità di vigilanza sui mercati finanziari) per le controversie insorte tra investitori e intermediari per la violazione da parte dei secondi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas, il sistema idrico (Aeegsi), l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) e la Banca d’Italia per i rispettivi settori di competenza. Così, se si vorrà contestare a un rivenditore di elettrodomestici che l’ultimo modello di smartphone acquistato non funziona o che il televisore si è rotto dopo pochi giorni, ma anche nel caso in cui si volesse ottenere un risarcimento dal mediatore per un investimento sbagliato o poco trasparente, non si dovrà più ricorrere alla giustizia ordinaria, ma basterà rivolgersi all’organismo Adr competente per materie e chiedere aiuto.
Come funziona La procedura di risoluzione alternativa delle controversie, che ha una durata massina di 90 giorni, non è un processo e non si conclude con una decisione su chi ha torto e chi ha ragione. E’ semplicemente un incontro delle parti davanti a un soggetto terzo (il conciliatore) che, invitandole a spiegare meglio i motivi del contrasto, le aiuta a dialogare in un clima di maggiore fiducia e a trovare un accordo per la risoluzione della controversia. Il tutto nel nome “dell’indipendenza, dell’imparzialità, della trasparenza, dell’efficacia e della rapidità”.
Il punto nodale del decreto prevede, infatti, che le parti possano partecipare alle procedure Adr senza obbligo di assistenza legale, consapevoli che si tratta di un parere indipendente. Un po’ come accade per l’Arbitro bancario finanziario, altro organismo che nato nel 2009 si occupa della risoluzione delle liti in tutte le controversie relative ai servizi bancari e finanziari (diversi da quelli di investimento), tra cui le operazioni di prestiti per l’acquisto della casa. Poi, in caso di raggiungimento di un accordo, questo assume un valore di un contratto, con efficacia tra le parti. Ma in caso contrario non si subisce nessuna conseguenza e ciascuna parte conserva il diritto di avviare eventualmente una causa in sede giudiziaria.
La nuova normativa viene introdotta integrando e modificando l’articolo 141 del Codice del consumo vale a dire la bibbia dei consumatori che, tuttavia, essendo datata 2005, nel corso degli anni si è spuntata o è stata addirittura affossata. E’ il caso della class action che, anni luce lontana dal modello americano, è l’eterna incompiuta di qualsiasi governo, perché nessun politico riesce a farla approvare dovendo contrastare i poteri forti. Ed ora il testo proposto dal M5S giace a bagnomaria sui tavoli del Senato.
Anche se con un ritardo di decenni rispetto ai Paesi anglosassoni, questo metodo alternativo (e amichevole) delle risoluzione delle controversie potrebbe quindi, finalmente, rappresentare una svolta per la potenzialità dell’ambito di applicazione. Ma i dubbi restano visto che la strada delle soluzioni extragiudiziali risulta poco efficace non prevedendo delle sanzioni e non essendo vincolante. Tanto che ad oggi l’iniziativa del ricorso a queste risoluzioni rimane quasi sempre del consumatore che in caso di indisponibilità della controparte non ha altra alternativa che la via giudiziale.
Inoltre, c’è il fattore informazione. O meglio la mancanza di una sua adeguata diffusione. Ecco perché è stato previsto che gli organismi Adr prevedano un sito web che fornisca facile accesso alle informazioni e consenta al consumatore di presentare reclamo anche con modalità diverse da quella telematica: per telefono, fax o lettera.
Gli occhi a questo punto sono puntati soprattutto sulla Consob, dal momento che con questa nuova procedura potrebbe migliorare soprattutto la tutela dei risparmiatori e superare le debolezze dell’attuale sistema, di scarso impatto per i suoi stessi limiti di competenza. Rispetto all’attuale Camera di conciliazione e arbitrato istituita presso la Commissione, infatti, il nuovo organismo avrà poteri molto più estesi: si rivolgerà non solo agli intermediari finanziari ma anche ai promotori. E, a differenza di quanto stabilito finora, se convocati entrambi avranno l’obbligo di sedersi al tavolo e di adeguarsi alle decisioni del nuovo arbitro. Inoltre, se fino ad oggi la Camera di conciliazione non ha avuto potere decisionale, il nuovo arbitro lo avrà e potrà anche, nel caso in cui intermediari o promotori non aderiscano al meccanismo, impartire sanzioni.