Nel disastro delle varie opere pubbliche, inutili, incompiute, esose o ancor peggio mal realizzate c’è da chiedersi chi (o addirittura se) abbia controllato. Esiste, dalla notte dei tempi, e cioè dal Regio Decreto 350 del 1895, un istituto, il collaudo, attraverso il quale dovrebbero essere effettuati tutti gli accertamenti, i saggi, le prove e le verifiche su un’opera pubblica.

Ovviamente tale istituto è stato sempre confermato, pur con piccole modifiche, nei vari testi di legislazione sugli appalti, dalla Legge Merloni ad oggi. Occorre infatti ricordare quanto sia fondamentale questo istituto tenuto conto che: “Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d’arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore”.

Ancora più delicato ed incisivo il collaudo in corso d’opera e finale esperito, specie nei restauri, quando si tratta di compiere diverse visite in cantiere durante lo svolgimento dei lavori al fine di verificare il fisiologico o patologico loro andamento. Fondamentale questa fase perché si possono individuare criticità, problematiche e porre i provvedimenti atti ad evitare anomalie e ritardi, varianti onerose, vizi laddove progettista e direzione lavori non siano intervenuti sufficientemente. Il collaudatore può e anzi deve attenersi alla “verifica della buona esecuzione di un lavoro effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l’organo di collaudo giudica necessariù”.

Appare evidente che più frequenti e minuziose saranno le visite, più saranno concrete le possibilità di prevenire e correggere in tempo difetti ed errori e va da sé che il collaudatore dev’essere un professionista rigoroso, preparato, indipendente e non coinvolto e non colluso con stazione appaltante, impresa e quindi ancor meglio se distante dal territorio.

Viceversa il collaudo si è via via trasformato in una pratica da sbrigare al più presto, sorvolando anche su macroscopici errori, al fine ultimo del rilascio di un certificato/patentino di corretto espletamento delle opere, una specie di condono tombale per lavori mal progettati, mal diretti e mal realizzati. Questo lo si può dedurre da vari Bandi di collaudo in corso d’opera al massimo ribasso anche in zone disagiate. Basta guardare i bandi pubblicati nell’ultimo biennio affidati con il 70% di sconto.

Questo è l’ennesimo risultato del famigerato Decreto Bersani che ha ancora più evidenziato non solo la poca serietà e dignità di alcuni professionisti, ma anche l’obiettivo di molte, troppe stazioni appaltanti, di garantirsi a buon prezzo l’immunità dei propri disastri con i risultati di scuole, chiese, viadotti fatiscenti crollati dopo pochi anni dal termine lavori e con costi lievitati durante l’esecuzione degli stessi.

Il collaudatore rigoroso così come il responsabile della sicurezza, anziché essere apprezzato viene allontanato in quanto non garantisce la connivenza malavitosa tra stazione appaltante, Dl, impresa ed è del tutto evidente che un collaudatore, o un responsabile della sicurezza, deve avere la garanzia di poter operare in serenità di pensiero ed anche economica. Tutto ciò premesso, al netto viceversa di collaudi (o Dl) milionari affidati ad un ristretto giro di professionisti collusi con cricche varie, come i recenti fatti di cronache giudiziarie hanno dimostrato (basti  ricordare i più noti e recenti riferiti al Sistema Mose e Tav a Firenze), i quali benché super retribuiti, ponevano lo stesso scarsa attenzione nel seguire il mandato loro affidato.

Ritorno sull’argomento in quanto in dirittura d’arrivo il Nuovo Codice Appalti dove si accenna all’esclusione del massimo di ribasso per i servizi tecnici ed un possibile Albo dei Collaudatori e Dl da tenersi presso il Ministero delle Infrastrutture. Il principio del non conflitto d’interessi (essere controllore e controllato), della rotazione degli incarichi, della assoluta rettitudine personale e professionale degli incaricati,come parrebbe dal Nuovo Codice (c’è da stabilire quali debbano essere i requisiti di moralità), dovrebbero essere il minimo sindacale per affidamenti atti a garantire la certificazione delle nostre, ahimè disastrate, opere pubbliche.

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