Sbloccato il congedo parentale a ore. E’ finalmente uscita la circolare Inps relativa alla misura introdotta dal decreto del Jobs act sulla conciliazione tra vita e lavoro: la procedura è accessibile dal sito dell’istituto di previdenza. Il via libera è arrivato dopo le crescenti proteste dei genitori italiani, che non riuscivano ad accedere al servizio, benché la legge fosse entrata in vigore il 25 giugno scorso. Ad accrescere la preoccupazione degli utenti, che hanno bombardato di messaggi la pagina Facebook di “Inps per la famiglia”, era stato il limite temporale della misura, che in attesa di nuovi interventi rimane sperimentale fino a fine 2015. Ora, la situazione è stata sbloccata, ma il congedo a ore si riduce alla facoltà di stare a casa necessariamente per metà giornata. Un utilizzo più flessibile, per esempio con un numero inferiore di ore al giorno, sarà possibile solo attraverso la contrattazione.
A CHI SPETTA – Il congedo parentale a ore può essere richiesto dai lavoratori dipendenti, genitori di un bambino che abbia fino ai dodici anni di età. Le stesse regole valgono anche per le situazioni di adozione e affidamento: in questo caso, i dodici anni si contano a partire dall’ingresso in famiglia del bambino.
IL CONGEDO DURA SOLO PER MEZZA GIORNATA – L’utilizzo del congedo su base oraria si traduce, nei fatti, nella possibilità di astenersi dal lavoro per metà giornata. La circolare Inps, infatti, spiega che in mancanza di altre indicazioni frutto della contrattazione, “la fruizione nella singola giornata di lavoro è necessariamente pari alla metà dell’orario medio giornaliero”. La misura, per adesso, è disponibile solo fino a dicembre 2015, come stabilito dal relativo decreto del Jobs act. In realtà, il governo si è impegnato a rendere strutturale questa possibilità, ma l’ufficialità arriverà solo più avanti, con l’entrata in vigore del decreto sugli ammortizzatori sociali.
COME FARE RICHIESTA – Le domande di congedo parentale a ore possono essere inoltrate attraverso il sito dell’Inps, nella sezione “Domande di maternità online”. A questo fine, è possibile anche servirsi del contact center dell’istituto 803164 o dei patronati. La richiesta va presentata al datore di lavoro almeno due giorni prima del congedo. In una prima fase di transizione, la domanda sarà relativa al singolo mese. Quindi se si vuole fare richiesta di congedo ad agosto e settembre, bisognerà presentare due richieste distinte. Sempre in questa fase iniziale, sarà possibile fare domanda per giornate antecedenti all’inoltro della richiesta.
CONGEDO RETRIBUITO FINO AI SEI ANNI DEL BAMBINO – Nei primi sei anni di vita del figlio, il congedo sarà parzialmente pagato, a prescindere dal reddito del genitore: al lavoratore spetterà il 30% della retribuzione media giornaliera. Dai sei agli otto anni di età del figlio, l’indennizzo è previsto solo per il genitore al di sotto di una soglia di reddito che, per il 2015, si attesta a quota 6.531,07 euro. Anche in questo caso, la retribuzione sarà pari al 30% della retribuzione media giornaliera. Dagli otto ai dodici anni di età del figlio, invece, non è previsto alcun indennizzo.
IL LIMITE DEL CONGEDO RESTA A SEI MESI – Il lavoratore può fruire al massimo di sei mesi di congedo. Sommando i periodi di astensione dal lavoro di entrambi i genitori, il risultato non deve superare i dieci mesi. E’ possibile sforare questi limiti, arrivando rispettivamente a sette e undici mesi, solo nel caso in cui il padre fruisca di almeno tre mesi di congedo. Il congedo parentale a ore non risulta cumulabile con altri permessi o riposi, come per esempio i permessi per allattamento.