Il tetto ai compensi per manager e dipendenti della pubblica amministrazione fissato con la legge 89/2014 in 240mila euro ha effetti diretti sulle quote di pensione maturate a partire dal primo maggio del 2014. Lo chiarisce l’Inps con una circolare nella quale ricorda la riduzione dei limiti retributivi (il tetto per chiunque riceva emolumenti o retribuzioni dalle finanze pubbliche è il compenso del primo presidente della Corte di Cassazione) da 311 a 240mila euro annui. L’Inps ricorda che il limite retributivo riguarda gli amministratori di società non quotate direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni, i titolari di lavoro dipendente o autonomo con le società non quotate controllate o direttamente con le amministrazioni pubbliche, i componenti o presidenti delle autorità amministrative indipendenti, i titolari di rapporti di lavoro dipendenti e autonomo con amministrazioni locali e con enti pubblici economici.
Le società non quotate sono divise in fasce con limiti retributivi del 100% del trattamento del primo presidente della Corte di Cassazione per la prima fascia (Anas, Invimit, Rai), l’80% per la seconda fascia (Coni, Consip, Enav, Invitalia ecc), 50% del trattamento per gli amministratori delle società di terza fascia (Italia lavoro, Istituto Luce, Sogesid ecc). La riduzione fino al limite dei 240mila euro annui opera, ai fini dei trattamenti previdenziali, con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal primo maggio 2014. La riduzione, scrive l’Inps, “incide su tutte le quote di pensione che concorrono alla determinazione del reddito pensionistico”. La riduzione dei limiti retributivi opera naturalmente anche sul Tfr per le quote maturate dopo il primo maggio 2014.

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