Il Tribunale di Milano ha dichiarato nullo il marchio cosmetico Neve, vietandone l’utilizzazione in quanto confondibile con la storica Nivea della società tedesca Beiersdorf. Secondo i giudici, infatti, la parola “Neve” non può essere utilizzata da altri concorrenti come marchio nel settore cosmetico perché altro non è che la traduzione dal latino della parola nivea, ossia “bianco come la neve”.
Secondo la sentenza, quindi, anche quando le parole che costituiscono i marchi sono apparentemente diverse vi può essere confondibilità e quindi uso illecito quando il consumatore possa “associare” mentalmente i due segni e quindi i rispettivi prodotti. Tale associazione può crearsi anche in via per così dire “subliminale” per motivi legati all’origine storica ed etimologica delle parole.