Se il volo viene annullato il passeggero ha diritto all’indennizzo. Anche se la causa è un problema tecnico imprevisto. A sancirlo è la Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui la compagnia aerea in caso di cancellazione deve fornire assistenza e una compensazione pecuniaria da 250 a 600 euro. Nulla è dovuto solo se il vettore prova che l’annullamento è imputabile a “circostanze eccezionali, che non avrebbero potuto essere evitate neppure adottando tutte le misure del caso”. Per esempio “problemi tecnici che risultino, in particolare, da vizi nascosti di fabbricazione sotto il profilo della sicurezza dei voli oppure da atti di sabotaggio o terrorismo“.
Il caso su cui si sono pronunciati i giudici del Lussemburgo nasce dal ricorso di una donna olandese, il cui volo da Quito, in Ecuador, ad Amsterdam, operato dalla compagnia Klm, è atterrato con un ritardo di 29 ore a causa di un guasto rilevato sull’aereo. La Corte le ha dato ragione, stabilendo che i “problemi tecnici” invocati da Klm non sono, appunto, “circostanze eccezionali”. Che sono “unicamente se sono collegate ad un evento che non sia inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfugga, per natura o per origine, all’effettivo controllo di quest’ultimo”. E fa il caso in cui “il costruttore degli apparecchi” o “una competente autorità” rivelassero “che tali apparecchi, già in servizio, presentano un vizio occulto di fabbricazione che incide sulla sicurezza dei voli”.
I passeggeri invece vanno compensati per tutti i casi, come quello della signora olandese, in cui il ritardo si è verificato per un guasto “connesso al funzionamento degli aerei”. In questo senso, è considerato un caso tipico la vicenda della signora, rimasta a Quito perché la Klm aveva dovuto inviare con un altro volo due pezzi di ricambio (la pompa del carburante e l’unità idromeccanica) risultati usurati anzitempo e che era impossibile trovare in Ecuador.
“I problemi tecnici emersi in occasione della manutenzione degli aeromobili, o a causa di una carenza di manutenzione, non possono costituire ‘circostanze eccezionali’, sentenzia la Corte. I giudici rilevano che “un guasto provocato dalla prematura difettosità di alcuni pezzo di un aeromobile costituisce certamente un evento inaspettato”, ma aggiungono che “tale evento inaspettato è inerente al normale esercizio dell’attività ed il vettore deve sistematicamente far fronte a problemi tecnici imprevisti”. Resta, per la compagnia aerea, il diritto a rivalersi sul fornitore dei pezzi difettosi. Ma i passeggeri che restano a terra devono essere ricompensati per il danno subito.