Ungheria migranti 6 675

Alzi la mano chi non ha sentito parlare di “hotspot” nelle ultime settimane. Tutti invocano gli hotspot, confidano negli hotspot. La Commissione europea, per il tramite del commissario per l’immigrazione, Dimitris Avramopoulos, intima: “Occorre attivare subito gli hotspot”. Insiste sul punto la cancelliera tedesca, Angela Merkel: “Subito gli hotspot!”. Risponde zelante il ministro Alfano: “Siamo pronti a partire con il primo hotspot”. Si aggiunge al coro il primo ministro Renzi: “Gli hotspot sono un pezzo della soluzione”. Insomma, pare che gli hotspot siano ormai la panacea di tutti i mali, per quanto in pochi sappiano davvero cosa siano o saranno. Il nome già può trarre in inganno e creare una serie di equivoci, ma qualsiasi cosa stiate pensando posso garantire che la realtà è molto peggio, o meglio si profila decisamente peggiore.

Perché? Perché è facile dire qualsiasi cosa in Tv o sui giornali, utilizzare nomi impropri, fantasiosi o volutamente ambigui, ma ciò che davvero conta in questi casi è quello che c’è scritto nei testi legislativi. E’ lì che si delinea nei dettagli la fisionomia dei concetti strombazzati a destra e a manca. Infatti, per quanto lo si faccia passare un po’ sotto silenzio, l’attuale governo ha già approvato il decreto legislativo che definisce i cosiddetti hotspot. Cioè, per chiarirci: li crea (e vedremo in che modo assurdo), ma non li definisce. Vado con ordine.

Il decreto in questione è il decreto legislativo n. 142 del 2015, approvato il 18 agosto scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 15 settembre ed entrerà in vigore il 30 settembre 2015. Si tratta di un decreto di “attuazione della direttiva 2013/33/Ue recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/Ue, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”. Era l’occasione giusta per dare finalmente un volto e un nome agli hotspot e per migliorare l’intero sistema di accoglienza.

Il decreto contiene diverse novità, alcune delle quali apportano concreti miglioramenti allo status dei richiedenti la protezione internazionale e dei rifugiati, come ad esempio: il fatto che ora venga esplicitamente esteso l’ambito della tutela dei richiedenti alle frontiere, alle zone di transito e alle acque territoriali, e non solo al territorio nazionale (navi militari comprese) (art. 1); il fatto che una persona sia considerata richiedente sin dal momento in cui manifesta la volontà di chiedere la protezione (art. 1) e non invece dal momento in cui verbalizza la sua domanda; il fatto che la durata del permesso di soggiorno per i richiedenti abbia la durata di 6 mesi e non di soli 3 mesi, come avveniva fino ad oggi (art. 4); il fatto che sia prevista formalmente la possibilità che la questura competente possa rilasciare un documento di viaggio per i richiedenti, per quanto limitata a casi in cui si presentano “gravi ragioni umanitarie” (art.4); il fatto che sia provvisto l’obbligo di informazione circa i diritti del richiedente per gli uffici di polizia e anche per i centri di prima accoglienza tramite la distribuzione di un opuscolo (art. 3), anche se questo obbligo era già previsto dall’art. 10 del decreto legislativo n. 25 del 2008 e fino a ieri ancora si attendevano gli opuscoli che il ministero avrebbe dovuto inviare già 7 anni fa (ma, con calma, non c’è fretta); il fatto che si possa accedere al mercato del lavoro dopo 60 giorni (art. 22) e non dopo 6 mesi come era previsto dalla precedente legislazione. Intendiamoci, molte di queste previsioni erano previste nella direttiva europea e non sono invenzione del governo italiano. Si trattava, cioè, di atti obbligati.

Ciò detto, torniamo agli hotspot, che sono anche l’obiettivo principale di analisi di questo post. Dove si parla di hotspot nel decreto? Da nessuna parte. Cioè, ufficialmente, il termine “hotspot” non appare nel decreto. Vabbé, si potrebbe dire che non è importante, ciò che conta è la sostanza, ovvero che siano previsti questi centri di cui parlano tutti e che nessuno spiega dettagliatamente a cosa dovrebbero davvero servire, quale concreto status giuridico dovrebbero avere e dove saranno costruiti o allestiti. Ebbene, non c’è manco questo. O meglio, si istituiscono dei nuovi centri e si modifica in senso complessivo il cosiddetto “sistema di accoglienza”, ma per quanto riguarda gli hotspot la situazione peggiora, superando i limiti del grottesco. Davvero.

L’articolo che per primo tratta l’argomento dell’accoglienza è l’articolo 8 del decreto legislativo in questione. Al primo comma si sancisce quanto segue: “Il sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale si basa sulla leale collaborazione tra i livelli di governo interessati, secondo le forme di coordinamento nazionale e regionale di cui all’articolo 16, e si articola in una fase di  prima accoglienza assicurata nelle strutture di cui agli articoli 9 e 11 e una fase di seconda accoglienza disposta nelle strutture di cui all’articolo 14”. 

Dunque, in primo luogo, bisogna dire che ora abbiamo ufficialmente la divisione in una prima e in una seconda fase dell’accoglienza. Va da sé che i misteriosi hotspot, di cui tutti parlano, rientrano nella fase di prima accoglienza, ovvero quella in cui si dovrebbe compiere la “scrematura” tra immigrati “buoni” (genti che provengono da alcune particolari zone del pianeta e a cui i paesi Ue riconoscono con più facilità la protezione internazionale) e immigrati “cattivi” (quelli che hanno la sfortuna di provenire da zone altrettante sfortunate, ma a cui i paesi Ue non riconoscono con facilità la protezione internazionale), come se queste divisioni non fossero il mero frutto di decisioni politiche degli stati, adottate sulla base di interessi non sempre nobili (bisogna dirlo, altrimenti parliamo di aria fritta: perché ai somali, ad esempio, l’Italia riconosce la protezione con maggiore facilità della Francia o della Germania?). Oltre alla “scrematura”, in questi posti dovrebbero essere messe in pratica le procedure di identificazione, materia assai delicata dal punto di vista procedurale, poiché non si possono prendere con la forza le impronte digitali, almeno non senza un provvedimento del Pubblico ministero, che naturalmente lo adotta soltanto se in presenza di un reato. E quale sarebbe qui il reato?

Ma torniamo alle previsioni dell’art.8  per comprendere cosa prevede la norma sui centri che svolgono le funzioni di soccorso, di prima accoglienza e di identificazione, ovvero gli hotspot. Prima di tutto, che cosa sono? E’ il comma 2 dell’art. 8 che prova a dare una risposta. Poiché però si tratta di una risposta curiosa, direi grottesca, riporto integralmente il testo della norma giuridica: “Le funzioni di  soccorso e prima assistenza, nonché di identificazione continuano ad essere svolte nelle strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563”.

Gli hotspot, di cui Renzi dice che “sono un pezzo della soluzione”, devono quindi essere allestiti ai sensi del decreto legge 451 del 1995. Sapete che cos’è? E’ il decreto che reca “Disposizioni urgenti per l’ulteriore impiego del personale delle forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella Regione Puglia”. Non avete letto male. Ve lo garantisco. La Puglia? Che cosa c’entrano ora le forze armate e il controllo delle coste pugliesi? Perché continuare a utilizzare le strutture allestite a suo tempo in Puglia sarebbe ora “un pezzo della soluzione”? Esistono ancora queste strutture in Puglia? Quante sono? Dove sono? Che fine hanno fatto? Chi le gestisce?

E’ inutile cercare di ottenere risposte dal nuovissimo decreto, non ne troverete. Ma sarebbe un errore pensare che si tratti di una svista. La storia della “miopia” dei governi e delle classi dirigenti che scrivono le norme coi piedi non convince più, non dopo decenni di politiche volutamente furbe ed ambigue, che puntano a tutt’altri obiettivi rispetto a quelli formalmente dichiarati e strombazzati. Piuttosto, quel che si vuole creare è un programmato caos, ovvero si vogliono creare degli spazi di ambiguità giuridica e procedurale, affinché si possa continuare ad imporre le solite decisioni arbitrarie, magari tramite circolare. Tanto si tratta della vita e dei diritti degli immigrati.

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