Si può sacrificare il paesaggio per un elettrodotto? E’ il problema che si è posto recentemente nel Friuli, dove, in un primo momento, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Friuli Venezia Giulia aveva dato parere contrario al passaggio di un elettrodotto in aree protette, rilevandone l’impatto negativo sul paesaggio in quanto, oltre a un “rilevante esbosco di specie arboree di valore paesaggistico, naturalistico ed ecologico”, si sarebbe deturpata la scenografia di tratti di corridoi fluviali di elevato valore paesaggistico del torrente Comor, del fiume Torre, del fiume Isonzo nonché della Roggia di Udine e della Roggia Mille Acque “con la irruzione nel campo visivo di sostegni e di cavi che costituiscono elementi anomali, per consistenza e altezza, rispetto alla matrice agricola e naturalistica del paesaggio e che, inoltre, in nove casi, avendo un’altezza superiore a 61 metri, dovrebbero, per rispettare le norme di sicurezza a bassa quota, presentare una verniciatura bianca e arancione nel terzo superiore”. In alternativa, la Soprintendenza suggeriva l’interramento dell’elettrodotto nelle fasce sottoposte a vincolo.
Tuttavia, la società che doveva costruire l’elettrodotto faceva presente che non considerava praticabile tale alternativa. E così, “considerata la impossibilità di realizzare l’elettrodotto” in sotterraneo, il ministero per i Beni e le attività culturali cambiava il parere, esprimendosi a favore dell’elettrodotto stesso.
Tale parere veniva impugnato da diversi cittadini, associazioni e aziende agricole. La questione arrivava al Consiglio di Stato la cui sentenza è stata appena pubblicata (Sez. 6, n. 3652 del 23 luglio 2015) .
Ebbene, il massimo organo della nostra giustizia amministrativa parte giustamente dalla Costituzione, evidenziando il principio fondamentale dell’art. 9: “La Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”, il quale fa eccezione a regole di semplificazione a effetti sostanziali altrimenti praticabili”, con la conseguenza che “la norma costituzionalizza e al massimo rango la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione – e questo richiede, a opera dell’Amministrazione appositamente preposta, che si esprimano valutazioni tecnico-professionali e non già comparative di interessi, quand’anche pubblici e da altre amministrazioni stimabili di particolare importanza”, censurando aspramente l’operato del ministero. Che “anziché occuparsi, come debito suo compito, di curare l’interesse paesaggistico (e di valutare, quindi, in termini non relativi ad altri interessi l’impatto paesaggistico dell’intervento) ha illegittimamente compiuto una non consentita attività di comparazione e di bilanciamento dell’interesse affidato alla sua cura (la tutela del paesaggio) con interessi pubblici di altra natura e spettanza (essenzialmente quelli sottesi alla realizzazione dell’elettrodotto e, dunque, al trasporto dell’energia elettrica). Non a esso, ma ad altre Amministrazioni competeva esprimere, nel confronto dialettico proprio della conferenza di servizi, quelle valutazioni, indicandone le rispettive ragioni”. Si tratta cioè, di “un parere sviato” in quanto “muovendo dalla considerazione non già dello stretto interesse paesaggistico, ma dall’interesse, da esso stesso fatto superiore, alla realizzazione dell’opera”, si conclude con una “inammissibile scelta di merito fondata sull’esigenza di dare priorità ad altri e non suoi interessi”.
E, pertanto, accoglie i ricorsi ed annulla il parere favorevole del ministero. Come si vede, la sentenza merita di essere citata per diversi aspetti. Da un lato, infatti, interviene direttamente (rifiutandola) sulla problematica, molto attuale, del “bilanciamento di interessi” che, secondo alcuni dovrebbe guidare la magistratura. E pertanto, anche in epoca di crisi economica e occupazionale, non esita ad anteporre, in nome della Costituzione, un bene immateriale come il paesaggio (inteso nel senso più lato) ad altri interessi, anche e soprattutto economici e di mercato.
Ovviamente questo non vuol dire che l’elettrodotto non si deve fare, ma solo che, se lo si vuole, si deve fare come rileva il Consiglio di Stato, in modo o con tracciato diverso, senza lesione dell’ambiente.
Ma soprattutto, leggendo la sentenza, appare chiaro che cosa significa, per le nostre istituzioni, uno “sviluppo compatibile”: non che le scelte economiche devono essere compatibili con l’ambiente, ma il contrario. L’ambiente si tutela solo se non incide sulle scelte economiche del mercato, se è con esse “compatibile”. Soprattutto quando c’è crisi. E, quindi, di fronte alla scelta fra ledere l’ambiente e fare un elettrodotto, l’ambiente (“il paesaggio”) soccombe. Si riecheggia cioè, un detto degli anni ’70 secondo cui bisogna tutelare i lavoratori, non i panda. Detto che, a prima vista sembra convincente.
Ma in realtà, la scelta tra ecologia e sviluppo è un falso problema. Perchè, come dimostrato – da ultimo – ogni giorno di più dall’impressionante aumento dei disastri climatici, l’unico sviluppo duraturo possibile è quello che fa riferimento ai valori umani e ambientali, e non solo a quelli economici. In altri termini, non può esistere alcuno sviluppo vero e duraturo, anche sotto il profilo occupazionale, se inteso solo in termini quantitativi di una “crescita” economica illimitata basata sulla rapina delle risorse naturali e sulla diseguaglianza. Per questo, il Pil non può essere l’unico indice di sviluppo di un paese.
Se non si capisce questa elementare verità, qualsiasi recupero di razionalità ed efficienza, per quanto voglia autodefinirsi “sostenibile” o “ambientalista”, si rivela solo un palliativo in quanto, a lungo termine, l’ efficienza è una soluzione solo in una società in cui la crescita ha un limite.
Herman Daly ha ben esemplificato questa verità con l’immagine di una nave, il cui carico è distribuito con la massima razionalità ed efficienza ma il cui peso totale continua a crescere: la nave affonderà ugualmente, anche se l’affondamento avverrà in modo ottimale.