Da sei anni, col benestare dei sindacati, la compagnia richiama in servizio il personale di riposo derogando le norme nazionali e comunitarie sulla sicurezza in volo. Nel 2011 un dipendente si rifiuta di decollare e viene sanzionato. Ora il giudice del lavoro gli dà ragione e dichiara illegittimi i “riposi mensili movibili”. La nuova Alitalia-Ethiad: "Li abbiamo ridotti a due al mese e su base volontaria". Ma non ha ritirato la sanzione
Il “riposo movibile” non è riposo. E nessuno pretenda più che si decolli lo stesso. Non c’è davvero pace per Alitalia, ma ci saranno almeno riposi “veri” per il personale di volo. Perché la cosa, e qui sta la notizia, non è affatto scontata come potrebbe sembrare. Dal 2009 la compagnia di bandiera, in accordo coi sindacati, ha introdotto nella disciplina dei turni la categoria dei “riposi movibili”, soluzione che gli permette di richiamare in servizio primi ufficiali e personale navigante di cabina in riposo anche all’ultimo, per via telefonica. I sindacati interni – ben otto sigle – hanno accolto la richiesta dell’azienda sorvolando su malumori dei lavoratori e sul rischio che quel sistema fosse in contrasto con le norme nazionali e comunitarie sulla sicurezza in volo. E infatti il bubbone esplode solo ora, a distanza di sei anni, e solo a seguito di una vertenza tra un singolo lavoratore e l’azienda. Davide contro Golia. L’epilogo della disfida dà ragione a Davide, che risponde al nome di Bernardo De Vries, presidente di FamilyWay, associazione nata proprio per tutelare le esigenze familiari del personale di volo.
A tirare una riga sulla vicenda è stato il Tribunale di Civitavecchia. Il giudice si è espresso sul contenzioso tra Alitalia Cai Spa e lo stewart che aveva impugnato una sanzione disciplinare (un giorno di sospensione dal servizio e della retribuzione) irrogata nei suoi confronti il 23 dicembre 2011. Il motivo? Il 16 ottobre la Gestione operativa equipaggi lo aveva contattato telefonicamente per comunicargli un avvicendamento della durata di 3 giorni che prevedeva il suo impiego, nel giorno di “riposo movibile”, programmato per il 18 ottobre. In pratica veniva richiamato in servizio alla vigilia del primo dei due giorni di “riserva”, cui seguiva un giorno di “riposo rimovibile”.
Il lavoratore si oppone alla richiesta, pur rendendosi disponibile a prestare la propria attività lavorativa per le prime due giornate in cui si trovava in riserva. La variazione, aveva sostenuto, non era in linea con le previsioni del contratto nazionale di settore. Peggio, era in contrasto con le prescrizioni europee sulla sicurezza in volo, nonché con le norme nazionali che le recepiscono e prescrivono almeno 7 riposi inamovibili al mese, 96 l’anno. Niente da fare, il lavoratore viene punito. Così la diatriba finisce in tribunale. E ieri è arrivata la sentenza che fa chiarezza sul punto. Con una decisione affatto scontata.
Il meccanismo: fogli turni, riposi e chiamate
I giudici, esaminata la questione, danno ragione al lavoratore. Il legale di Alitalia illustrava così le modalità operative delle disposizioni che hanno determinato il contenzioso: “In applicazione del CCNL consideriamo inamovibili 2 riposi al mese nel periodo estivo e 3 nel periodo invernale. Tali riposi vengono tutti programmati il 23 del mese precedente; gli altri riposi sono invece “movibili”, che significa comunque programmati”. Ebbene “di fronte alle necessità, l’azienda utilizza l’istituto della riserva in prima battuta, se ci sono poi ulteriori esigenze che non è possibile gestire con le riserve chiama i lavoratori che vengono avvertiti in genere qualche giorno prima, comunque quando si verifica l’esigenza. Il lavoratore sa che il riposo è movibile e dunque sa che in quel giorno potrebbe verificarsi la chiamata e quindi è obbligato a venire”.
Così facendo, però, il lavoratore a riposo in realtà non può mai considerarsi davvero tale. E i giudici lo rilevano nella sentenza: “Appare, dunque, evidente che i giorni di “riposo movibile” non consentono al lavoratore di considerarsi del tutto libero dalla prestazione lavorativa, dovendo egli restare sempre a disposizione per eventuali chiamate. Ciò impedisce di considerare i “riposi movibili” come “giorni liberi da ogni tipo di servizio e di riserva” ai sensi dell’art. 5 del D.lgs.185/2005 e, dunque, di computare tali giornate nel novero di quelle necessarie al rispetto della prescrizione normativa” che fissa i riposi inamovibili in almeno 7 al mese o 96 l’anno. Non 5 giorni l’anno, come faceva Alitalia. Non è un dettaglio, perché aggiungere un giorno di lavoro a chi ha volato per 13 o 18 ore di fila per giorni va a incidere sulle sue condizioni psico-fisiche. E non è una garanzia per gli ignari passeggeri, che pensano invece di poter contare su personale in ottima forma. Così la decisione: il “riposo mensile movibile” considerato dal contratto CAI come un giorno di riposo di cui l’azienda può disporre “in operativo” è illegittimo.
“Inadempimento datoriale”. Stop riposi movibili
Così i giudici ribaltano i termini della questione. Non è il dipendente ad essersi illegittimamente sottratto a un dovere ma l’azienda. L’inadempimento datoriale – ragiona il giudice Irene Abrusci – è consistito “nella pretesa della Cai di far lavorare il dipendente in un giorno che, invece, doveva per legge essere dedicato al riposo, al recupero delle energie psico-fisiche ed al soddisfacimento di esigenze familiari e sociali, di indubbio rilievo costituzionale”. E del resto il rifiuto del dipendente, punito con severità dall’azienda, appare sproporzionato rispetto a quell’unico turno mancato, anche “alla luce delle dimensioni della società resistente e del numero dei lavoratori occupati, l’assenza di un assistente di volo per una sola giornata lavorativa non risulta idonea a pregiudicare in alcun modo l’attività aziendale”. Ed, infatti, la Alitalia CAI non ha allegato – e conseguentemente provato – di aver subito alcun pregiudizio concreto dalla assenza del dipendente.
Resta da vedere cosa succederà ora che un tribunale ha “condannato” i riposi movibili e dichiarato nulla la clausola del contratto che li ha introdotti. “La pronuncia non è definitiva ma essendo immediatamente esecutiva, fino ad eventuale pronuncia contraria, potrà essere richiamata dal personale di volo che si veda destinatario di analoga illegittima richiesta da parte dell’Azienda”, sottolinea FamilyWay che ha supportato la vertenza. Non solo: “Per effetto della sentenza, intanto, l’azienda dovrà adeguare con effetto immediato la disciplina sui riposi, eliminando la distinzione tra riposi movibili e inamovibili”.
Alitalia-Etihad: “Ridotti a due, su base volontaria”
La società fa sapere, nel frattempo, che “la sentenza riguarda una vicenda riferibile alla passata gestione” e che il meccanismo dei turni da allora è stato parzialmente modificato. Nella nuova Alitalia-Etihad, precisa, i giorni di riposo movibili per esigenze operative restano, ma non possono essere più di due al mese, a fronte di otto inamovibili, “in linea con il dettato europeo”. Aggiunge anche che “a differenza del passato il personale non è più costretto ad aderire ma lo fa su base volontaria”. Tuttavia, si potrebbe obiettare, non ha revocato la sanzione all’unico steward che si era rifiutato di rientrare in servizio, lasciando su tutti i dipendenti la spada di Damocle dei provvedimenti disciplinari. Nel merito, infine, il giudice ha accolto le motivazioni dedotte dal ricorrente laddove indicava il riposo movibile in contrasto con le norme di sicurezza del volo, senza distinzioni per quantità e frequenza. Tanto da dichiarare nulle le clausole contrattuali che lo disciplinano. Se ne deduce che – se anche nel frattempo sono stati ridotti a due – ne sarebbero due di troppo.
di Thomas Mackinson e Ferruccio Sansa