“A seguito dell’ingresso nel nostro Paese di [Uber Pop] anche il tradizionale servizio radio-taxi si sta evolvendo verso l’adozione di strumenti tecnologici simili, a dimostrazione di come l’introduzione di queste nuove modalità di fruizione dei servizi di trasporto non di linea rappresenti un ampliamento delle modalità di offerta del servizio a vantaggio del consumatore”.

Uber – compreso il suo servizio Pop che mette in comunicazione autisti non professionisti e consumatori – fa bene al mercato. E’ questo, probabilmente, il principio più significativo che l’Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato ha messo nero su bianco lo scorso 29 settembre (ma il documento è stato pubblicato solo ieri sul sito della Authority, ndr) nella sua risposta ad una richiesta di parere formulatale dal Ministero dell’Interno.

Francia , tassisti in rivolta contro Uber

“Per quel che qui rileva, l’Autorità intende sottolineare con forza gli evidenti benefici concorrenziali e per i consumatori finali derivanti da una generale affermazione delle nuove piattaforme di comunicazione fra domanda e offerta di servizi di mobilità non di linea. L’utilizzo di questi strumenti, attraverso un più efficiente uso della capacità di offerta di servizi di mobilità presente in un dato contesto urbano, consente una maggiore facilità di fruizione del servizio di mobilità, una migliore copertura di una domanda spesso insoddisfatta, una conseguente riduzione dei costi per l’utenza, e nella misura in cui disincentiva l’uso del mezzo privato, un decongestionamento del traffico urbano con un miglioramento delle condizioni di offerta del servizio di trasporto pubblico di linea e di circolazione del traffico privato”.

Ed è muovendo da queste premesse che “in una prospettiva de iure condendo, l’Autorità auspica l’adozione di una regolamentazione minima di questo tipo di servizi, alla luce dell’esigenza di contemperare interessi meritevoli di tutela: concorrenza, sicurezza stradale e incolumità dei passeggeri, anche definendo un ‘terzo genere’ di fornitori di servizi di mobilità non di linea (in aggiunta ai taxi ed agli Ncc), ovvero piattaforme on line che connettono i passeggeri con autisti non professionisti”.

Serve, dunque – e su questo sembra non nutrire dubbio alcuno l’Authority del mercato – che il legislatore intervenga “con la massima sollecitudine al fine di regolamentare – nel modo meno invasivo possibile – queste nuove forme di trasporto non di linea, in modo da consentire un ampliamento delle modalità di offerta del servizio a vantaggio del consumatore” e “fino a tale momento – aggiunge l’Autorità – non può che ribadirsi la necessità di un’interpretazione delle norme costituzionalmente orientata con riferimento a UberBlack e UberVan” ma anche a UberPop.

Ed a questo riguardo l’Autorità Garante della concorrenza esclude senza esitazioni che ai servizi tradizionali forniti da Uber – Black e Van – possano applicarsi le vecchie norme, tuttora in vigore, nate per governare il trasporto con conducente giacché: “Una piattaforma digitale che mette in collegamento tramite smartphone la domanda e l’offerta di servizi prestati da operatori Ncc non può infatti per definizione rispettare una norma che impone agli autisti l’acquisizione del servizio dalla rimessa e il ritorno in rimessa a fine viaggio. Sotto questo profilo, e in un’ottica di giusto bilanciamento tra i vantaggi concorrenziali derivanti dallo sviluppo di questo tipo di piattaforme digitali (e di tutela degli interessi pubblici ad esse connessi) e la tutela di singole categorie di operatori, seguendo un’interpretazione delle norme costituzionalmente orientata rispettosa del principio di libertà di iniziativa economica privata di cui all’articolo 41 della Costituzione, si ritiene che ai servizi che mettono in collegamento autisti professionisti dotati di autorizzazione Ncc da un lato e domanda di mobilità dall’altro non vadano applicati gli articoli 3 e 11 della legge 21/92”.

La palla, dunque, secondo l’Antitrust è in mano a Parlamento e governo sebbene – tra le righe del parere – sembra leggersi che, forse, anche i giudici, avrebbero potuto e potrebbero, in futuro, fare la loro parte, guardando di meno alla disciplina di dettaglio e di più alla Costituzione e all’interesse collettivo.

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