E’ piuttosto interessante il dibattito televisivo seguito alla notizia dellanatura mediatica” e non (del tutto) veritiera del video che ritrae il camioncino riconducibile all’imputato Bossetti che si aggira nei pressi della palestra dove la povera Yara Gambirasio faceva lezione di danza e da dove è stata “prelevata” dal suo assassino. Da un lato c’è chi è scandalizzato, quasi lamentando un falso; dall’altro c’è chi propende per la tesi “minimalista” che relega la questione ad un fatto irrilevante in quanto, in ogni caso, quel video, non è agli atti del processo e dunque la polemica si risolverebbe in un “nulla di fatto”.

Si tratta di una diatriba dal sapore antico, forse addirittura di basso profilo. Restare ancorati al “derby” tra giustizialisti (o presunti tali) e garantisti (o presunti tali) porta esclusivamente a non cogliere ciò che questa vicenda può suggerire. I temi da approfondire credo siano i seguenti e sono di un certo interesse: è certo che una simile “informazione” sia realmente insignificante se viene divulgata sui media, anche se poi non è inserita nel fascicolo processuale?; esiste un’etica processuale a prescindere dalla prova proposta nel processo?; esistono due “processi” per ogni vicenda giudiziaria di pubblico interesse, uno mediatico e uno reale?

Provo a suggerire qualche risposta. Quanto alla prima questione: ogni studioso della conoscenza, logico o psicologo cognitivo insegna la centralità delle euristiche di ragionamento e dei bias cognitivi (errori) in presenza di messaggi ambigui. Justice of Mind ha più volte sottolineato (vedasi quanto scritto sulla rivista Crimen) come queste trappole mentali possano colpire anche i protagonisti processuali ed in specie il giudice. Tutto ciò è ancor più amplificato considerando che vicende come quella oggetto di attenzione sono giudicate da una giuria popolare (associata a due giudici togati). S’intenda bene: la trappola mentale può operare nel doppio senso: dando rilevanza decisiva al video come “prova definitiva” di colpevolezza allorquando lo si intende genuino; decisivo in senso opposto quando si disvela che è stato “concordato” (come detto dall’esperto in aula) per fini non processuali. In ogni caso può causare una trappola mentale. Justice of Mind aveva colto nel segno evidenziando i rischi di bias cognitivi insiti in determinati mezzi di prova e, specialmente, nella modalità della loro proposizione mediatica. Quanto al secondo tema: ritengo che esista e debba esistere, al di là di tutto, un’etica processuale che va oltre la visione “minimalista” che dà valore solamente a ciò che viene strettamente proposto come mezzo di prova nel processo. E ciò a maggior ragione per i protagonisti dell’accusa che sono (e tengono ad essere) rappresentanti dello Stato e che, dunque, come imposto dall’art.97 della Costituzione, hanno un dovere di imparzialità.

Quanto alla terza questione: ho già espresso il mio parere su questo blog. La giustizia penale mediatica ha da qualche tempo sostituito la giustizia penale che si svolge nell’aula, creando una forma comunicativa modellata sui canoni del messaggio pubblicitario e della fiction, seguendo lo stesso percorso dell’arte pop (rispetto alle forme di arte tradizionale). E’ il trionfo della pop Justice e del processo penale-pubblicità.

La forza dirompente di questa nuova forma di processo mediatico sta nel non fungere più da supporto per il “processo vero” (come accadeva per il processo mediatico tradizionale) ma di creare una storia a sé, tanto da legittimare anche l’utilizzo di ricostruzioni pseudo-vere; senza dichiararne la natura puramente ipotetica e lasciandole poi fuori dal processo. Tutte questioni che pongono ulteriori e nuove prospettive al tema della persuasione nel processo penale.

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