Il “whistleblower” (soffiatore nel fischietto) è il lavoratore che, durante l’attività lavorativa all’interno di un’azienda, rileva una possibile frode, un pericolo o un altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell’impresa/ente pubblico; per questo decide di segnalarla. Il whistleblowing è uno strumento legale – già collaudato da qualche anno, anche se con modalità diverse, negli Stati uniti e in Gran Bretagna – per informare tempestivamente eventuali tipologie di rischio: pericoli sul luogo di lavoro, frodi all’interno, ai danni o ad opera dell’organizzazione, danni ambientali, false comunicazioni sociali, negligenze mediche, illecite operazioni finanziarie, minacce alla salute, casi di corruzione o concussione e molti altri ancora.
Il soffiare il fischietto è una metafora del ruolo di arbitro o di poliziotto assunto da chi richiama l’attenzione su attività non consentite affinché vengano bloccate. Il termine è in uso in America almeno dal 1958, quando apparve nel Mansfield News-Journal (Ohio).
Una legge per l’istituto del whistleblowing offre – e offrirebbe anche in Italia – una tutela legale per i lavoratori che denunciano le irregolarità nel caso questi subiscano una ritorsione da parte del “denunciato” proprio a causa della delazione di quest’ultimo. In America è stato reintrodotto da Ronald Reagan nel 1986 con il False Claims Act. Chiunque può fare causa contro chi tradisce il suo incarico presso la pubblica Amministrazione, ricevendo in compenso pari al 15%-25% dei rimborsi ottenuti dallo Stato. Il meccanismo introdotto scoraggia i falsi delatori, che devono pagare le spese processuali senza ottenere nulla, mentre incoraggia chi ha una notizia vera di una frode. Nella maggior parte dei casi, il denunziante inizia solo la causa. È poi il governo a proseguirla, garantendo il 15% dei ricavi al denunziante. Dal 1986 grazie al False Claims Act, gli Stati uniti recuperano ogni anno più di un miliardo di dollari attraverso questo meccanismo. Ma l’aspetto più importante del False Claims Act non è la punizione, ma la deterrenza. Sapendo che ognuno si può trasformare in un denunziante civico, i corruttori temono perfino i propri complici. Questo rende la corruzione molto più difficile.
Nel 1989 inoltre è stato approvato il Whistleblower Protection Act, una legge federale che protegge gli impiegati del governo che denunciano illeciti, proteggendoli da eventuali azioni di ritorsione derivanti dalla divulgazione dell’illecito.
L’art. 1 della legge 6/11/2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica Amministrazione) ha disciplinato per la prima volta nella legislazione italiana, certamente in maniera parziale e problematica, la figura della gola profonda, con particolare riferimento al “dipendente pubblico che segnala illeciti”, al quale viene offerta una parziale forma di tutela.
La ratio della norma è quella di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli. La norma tutela l’anonimato facendo specifico riferimento al procedimento disciplinare. La tutela dell’anonimato prevista dalla norma non è sinonimo di accettazione di segnalazione anonima. La misura di tutela introdotta dalla disposizione si riferisce al caso della segnalazione proveniente da dipendenti individuabili e riconoscibili.
Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico.
Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche e accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, purché recapitate tramite le modalità previste dalla disposizione, verranno prese in considerazione ove si presentino adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, siano tali cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (esempio indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menzione di uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.). Le disposizioni a tutela dell’anonimato e di esclusione dell’accesso documentale non possono comunque essere riferibili a casi in cui, in seguito a disposizioni di legge speciale, l’anonimato non può essere opposto, ad esempio indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, ecc.
Sono state adottate regole per il whistleblowing anche nel settore creditizio. Si prevede infatti che le banche e le relative capogruppo adottino procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle nonne disciplinanti l’attività bancaria
La Banca d’Italia, che riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti le norme in oggetto nonché atti dell’Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie, dovrà tener conto dei criteri di cui sopra e deve stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.
La connotazione del whistleblowing come una delazione, in senso negativo, in Italia, fa sì che sia poco praticata la segnalazione di cui alle norme sopra riportate. L’esempio positivo è quello americano, che sarebbe positivo adottare anche in Italia, dove il premio previsto per il segnalatore, ha fatto si che dall’entrata in vigore del False Claims Act, la Federazione abbia ottenuto risparmi valutati in milioni di dollari, per il semplice ridursi degli sprechi dovuti alla corruzione.
di Riccardo Pizzorno per @SpazioEconomia