I quattro cittadini marocchini residenti nel Bolognese, espulsi nelle ultime ore da Angelino Alfano perché sospettati di fare proselitismo jihadista, nei mesi scorsi non finirono in carcere e rimasero in libertà anche in base alla nuova legge sulla custodia cautelare. Una legge votata e voluta anche dal partito di Alfano. Il riferimento alla legge 47 del 2015 è infatti scritto nero su bianco nell’ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari di Bologna, Letizio Magliaro, lo scorso settembre aveva rigettato il carcere per Abdelali Bouirki, Abdelkrim Kaimoussi, Mourad El Hachlafi e Said Razek, oggi mandati via dal nostro Paese su disposizione del ministro dell’interno in persona. Il pubblico ministero Enrico Cieri dal 2010 indagava su un gruppo di persone sospettate di essere in qualche modo legate al terrorismo islamico. Dopo anni di indagini, perquisizioni, pedinamenti, traduzioni dall’arabo di materiale ritrovato sui computer sequestrati (testi scritti, canti jihadisti e file audio e video), a maggio 2015 era partita la richiesta di arresto con la accusa per i quattro di “addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale”.
Ma il gip l’ha rigettata. Perché? Almeno due i motivi della decisione: secondo il giudice il materiale era stato scaricato da Internet e quindi non c’erano prove che fosse finalizzato a una azione di indottrinamento jihadista. Secondo motivo: il gip cita nella sua ordinanza la legge in vigore, la 47/2015 e la mancanza di “attualità” del materiale e degli indizi raccolti dalla Procura. Le perquisizioni erano del 2012: difficile, secondo il gip, riscontrare indizi “attuali”, come vuole la riforma votata a maggio dalla attuale maggioranza con l’apporto di Forza Italia e il solo no di Lega e Movimento 5 Stelle.
Va detto che il codice di procedura penale riformato dalla legge 47 tende a escludere dalle nuove regole i reati di associazione mafiosa e terrorismo internazionale. Ma rischia di non essere sempre così: “Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis (terrorismo, ndr) e 416-bis (mafia, ndr) – dice la nuova norma – è applicata la custodia cautelare in carcere”. Ma poi la stessa norma aggiunge aggiunge “salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari”.
Già a inizio 2015 giuristi e magistrati avevano lanciato l’allarme sulle possibili conseguenze della riforma. “Stanno rendendo impossibile l’arresto, anche domiciliare, per delitti che considero di un certo allarme sociale”, disse il procuratore capo di Roma Giuseppe Pignatone. Le nuove norme, nate soprattutto per contrastare il dramma tutto italiano del sovraffollamento carcerario, secondo Pignatone rischiavano di favorire i colletti bianchi disonesti: “Se dobbiamo dare alla parola ‘attuale’, calata nel testo di legge, il significato che ha nel vocabolario italiano – disse Pignatone in Commissione parlamentare – noi rischiamo di non poter mai più ricorrere alle misure cautelari al di fuori dei casi di flagranza o dell’immediata minima distanza temporale dei fatti”. Una difficoltà che secondo Pignatone “si esalta per i reati dei colletti bianchi, della pubblica amministrazione e via elencando”.
Alcuni giorni fa il gip di Trento aveva scarcerato due arrestati con la accusa di fare proselitismo jihaidista via web. In un’intervista a ilfattoquotidiano.it il procuratore capo di Trento Giuseppe Amato aveva ricordato come anche in quel caso la distanza temporale tra gli arresti e i fatti contestati aveva reso secondo il gip il fatto “non attuale”: “Secondo le ultime norme sulla custodia cautelare – aveva spiegato Amato – gli indizi devono essere attuali e alcuni indagati erano in realtà spariti dall’orizzonte investigativo da tempo”.