Se ne parla da più di quindici anni. Da quando, nel 2000, la Convenzione di Bruxelles sull’assistenza giudiziaria in materia penale introdusse per la prima volta il tema nell’agenda europea. Si tratta della costituzione di squadre investigative comuni per condurre indagini che richiedono un’azione coordinata e concertata tra due o più Stati membri. Un istituto tornato ora di strettissima attualità dopo le stragi di Parigi. Sebbene in grado di contrastare una lunga serie di forme di criminalità, è stato concepito come strumento prioritario nel contrasto al terrorismo, al traffico di stupefacenti e alla tratta di esseri umani. Non a caso, ad appena un anno dall’attentato alle Torri Gemelle di New York dell’11 settembre 2001, una decisione quadro del Consiglio Giustizia e Affari interni (Gai) dell’Unione europea ne rilanciò l’urgenza, riproducendone di fatto i contenuti principali. Ma da allora, dei 28 Paesi dell’Ue, solo 24 hanno provveduto a ratificare la Convenzione di Bruxelles. Un elenco nel quale, insieme a Grecia, Croazia e Irlanda, manca però all’appello ancora l’Italia. Che adesso sta cercando di colmare in fretta la lacuna.
VERSO IL TRAGUARDO – Il governo Renzi ha infatti trasmesso alle Camere, per i relativi pareri, lo schema di decreto legislativo per dare attuazione alla decisione quadro adottata dal Gai quindici anni fa. Le commissioni competenti di Montecitorio (Giustizia, Politiche Ue e Bilancio) e Palazzo Madama (Giustizia, Affari costituzionali, Bilancio e Politiche Ue) dovranno pronunciarsi entro dicembre sul provvedimento che nel giro di qualche settimana potrebbe quindi vedere la luce. Contemporaneamente, per completare il quadro legislativo, dopo il via libera della Camera, il 5 giugno scorso è stato trasmesso al Senato il disegno di legge (ddl) di autorizzazione alla ratifica della Convenzione di Bruxelles che, peraltro, delega l’esecutivo alla riforma del codice di procedura penale circa i rapporti tra le autorità giudiziarie italiane e straniere, relativamente alla costituzione di squadre investigative comuni con altri Stati membri dell’Ue. Il ddl è stato assegnato alle commissioni Giustizia e Affari esteri di Palazzo Madama dove, però, l’esame non è ancora iniziato. Quando la procedura di ratifica sarà completata in tutti i 28 Paesi dell’Ue, la decisione quadro del Gai cesserà i suoi effetti, che saranno assorbiti dalla Convenzione.
GIUSTIZIA IN COMUNE – Ma cosa prevedono, nel dettaglio, gli otto articoli di cui si compone lo schema di decreto varato dall’esecutivo? L’obiettivo è quello di dare attuazione proprio alla decisione del Gai, disciplinando innanzitutto le procedure da seguire per la richiesta di costituzione di una squadra investigativa comune avanzata dall’autorità giudiziaria italiana (procedura attiva) o proveniente da uno Stato estero (procedura passiva). Nel primo caso la richiesta può essere presentata da qualsiasi procuratore della Repubblica quando vi sia necessità di compiere indagini in relazione a reati puniti con la pena massima non inferiore a 5 anni di reclusione o, a prescindere dall’entità della pena, a delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione; strage; omicidio; delitti di immigrazione clandestina, commercio o detenzione di armi ed esplosivi; delitti di mafia; tratta di esseri umani; sequestro di persona a scopo di estorsione; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. E, ancora, ai reati di associazione a delinquere finalizzata alla contraffazione; al traffico illecito di stupefacenti o al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; delitti di criminalità informatica; violenza sessuale. Infine, la richiesta di costituire una squadra investigativa può essere avanzata in relazione ad indagini particolarmente complesse da svolgere sul territorio di diversi Stati o qualora sia necessario assicurarne in coordinamento.
RECIPROCA COLLABORAZIONE – Quanto alla procedura passiva, qualora cioè la richiesta provenga da uno Stato membro, il procuratore della Repubblica che la riceve in Italia, qualora la competenza (per territorio) spetti ad altro ufficio, la trasmette alla procura competente avvisando l’autorità straniera richiedente. La squadra che opera sul territorio italiano è sottoposta alla direzione del pubblico ministero. Quanto all’acquisizione degli atti compiuti, lo schema di decreto precisa che entrano a far parte del fascicolo del dibattimento anche “i verbali degli atti non ripetibili posti in essere dalla squadra investigativa comune”. Il procuratore della Repubblica che ha sottoscritto l’atto costitutivo della squadra può richiedere all’autorità competente degli altri Stati membri coinvolti di ritardare – per un massimo di sei mesi – l’uso delle informazioni ottenute dai componenti della squadra, quando ciò può pregiudicare altre indagini o procedimenti penali in corso in Italia. La stessa possibilità deve essere accordata dal magistrato, quando analoga richiesta provenga dall’autorità estera.
Twitter: @Antonio_Pitoni