Non era mai accaduto, prima d’ora, che il Parlamento non riuscisse – per così tanto tempo – a provvedere alla nomina dei giudici mancanti della Corte Costituzionale, assicurandone così la piena composizione. La ventinovesima “fumata nera” dei giorni scorsi è passata, di fatto, inosservata. Ma essa costituisce un episodio grave, che rischia di compromettere il funzionamento della Consulta. È vero che, negli ultimi anni, i ritardi sono stati frequenti, ed i tempi si sono spesso dilatati: la Sciarra è stata eletta solo al 21° scrutinio (2014), Giuseppe Frigo al 22° (2008). L’elezione di Vaccarella e De Siervo, nel 2002, avvenne al 15° scrutinio, e soltanto dopo il duro sciopero della fame e della sete di Pannella e l’intervento dell’allora capo dello Stato Ciampi, che paventò la possibilità di un messaggio alle Camere “nel caso di deprecabili, ulteriori ritardi”.

Nel 1996 ci vollero 12 scrutini, e, nel 1991, il ritardo di un anno, da parte del Parlamento, giustificò l’intervento del presidente della Repubblica Cossiga: in un messaggio alle Camere minacciò, di fatto, lo scioglimento. A oggi, invece, Mattarella non è andato al di là di una nota, pubblicata lo scorso ottobre, con la quale ha invitato il Parlamento a provvedere “con la massima urgenza, a questo doveroso e fondamentale adempimento, a tutela del buon funzionamento e del prestigio della Corte”. Passati due mesi, le “fumate nere” si sono ripetute, e si è andati al di là di ogni possibile margine di tollerabilità. Che fare, dunque? Difficile pensare che un messaggio alle Camere possa risolvere una situazione ormai intricatissima, in cui Renzi non può a nessun costo rinunciare al proprio candidato di punta.

Le soluzioni, a nostro avviso, sono, di fatto, solo tre.
1. Seduta ininterrotta. Anzitutto, come ricordava già Giuseppe Guarino nel 1954, di fronte a una situazione di inerzia tale come quella che si sta verificando, sarebbe obbligo del presidente della Camera convocare il Parlamento in seduta comune e far ripetere ininterrottamente gli scrutini senza sospenderli e senza porre termine alla seduta fino a quando non si sia raggiunta la nomina.
2. Sostituzione. In caso di inerzia del Parlamento, sembra lecito sostenere – come del resto ha fatto anche parte della dottrina (Pinardi) –, che sia il presidente della Repubblica stesso a poter provvedere alle nomine, esercitando un potere di sostituzione necessario per garantire il funzionamento di un organo costituzionale fondamentale.
3. Scioglimento. Si deve ritenere che il capo dello Stato possa sempre procedere allo scioglimento delle Camere, come ricordato anche dal presidente emerito della Consulta Giovanni Maria Flick. Mattarella non può più restare a guardare, se non vuole che la sua inerzia diventi, a sua volta, costituzionalmente illegittima.

Da Il Fatto Quotidiano del 06/12/2015

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