Il giudice delle indagini preliminari di Roma Vilma Passamonti, su richiesta della locale Procura,  ha disposto il 31 dicembre scorso l’ordine di sequestro preventivo del sito web www.radioislam.org e sulla versione italiana www.abbc.net, per propaganda all’odio razziale. La misura è stata eseguita dalla polizia postale il 5 gennaio.

Nella lista compaiono i nomi di “ebrei influenti” in Italia, di imprenditori, intellettuali, giornalisti e anche una serie di documenti riguardanti il “potere ebraico in Italia”.

I siti sono stati sequestrati nella loro interezza, pur comparendo nell’imputazione provvisoria, e nel corpo del provvedimento, solo il link relativo alla lista citata. I siti peraltro, che si richiamano in più punti alla libertà d’espressione, ospitano anche le versioni in diverse lingue dei protocolli degli anziani di Sion e del Mein Kampf di Hitler.

Rispetto alle ipotesi di reato circolate in precedenza, e rispetto a ipotesi simili del passato (per esempio il sequestro del sito Stormfront) il titolo per cui si procede appare però più lieve. Almeno per quel che riguarda le ipotesi di reato per le quali è stato richiesto il sequestro.

Alcuni organi di stampa avevano ipotizzato a metà dicembre l’apertura di un fascicolo di indagine per minacce e diffamazione aggravata dall’odio razziale: sarebbero stati quelli i reati ipotizzati dalla Procura della Repubblica di Roma in seguito alla pubblicazione sul sito ‘Radio Islam’ di un elenco contenente i nomi di persone di religione ebraica.

Il giudice delle indagini preliminari di Roma ipotizza invece: “I delitti di cui agli art. 3, legge 10 ottobre 1975, n. 654 e successive modifiche per aver propagandato idee fondate sull’odio razziale attraverso il sito internet “Radio Islam” nell’articolo dal titolo “Lista degli ebrei influenti in Italia”. in Roma, acc il 17 novembre 2015”.

La norma, che è stata modificata nel 2006 con l’alleggerimento del regime sanzionatorio,  punisce con la reclusione fino a un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosa.

Vengono escluse dunque sia le ipotesi di diffamazione aggravata che di minaccia e gli atti di istigazione (diversi dalla propaganda o dall’istigazione alla discriminazione) alla vera e propria violenza razziale, che avrebbero invece giustificato un più rigido trattamento sanzionatorio.

Quest’ultima norma in particolare punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Il fascicolo, pur avendo i siti una specifica sezione in italiano, è a carico di ignoti.

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