Nuovo capitolo sulla vicenda del batterio ritenuto tra i responsabili della malattia degli ulivi salentini: il Tar Lazio ritiene viziata la decisione di esecuzione di Bruxelles e, di conseguenza, illegittimi tutti gli atti a cascata. A decidere ora saranno i giudici europei
Sul caso Xylella sarà la Corte di Giustizia europea a decidere: per il Tar Lazio, è viziata a monte tutta la filiera dei provvedimenti adottati dall’Ue e dall’Italia per contrastare il batterio da quarantena, ritenuto una delle concause del disseccamento degli ulivi salentini.
È il clamoroso contenuto dell’ordinanza con la quale, oggi, i giudici amministrativi (Carmine Volpe, presidente; Rosa Perna, consigliere; Ivo Correale, estensore) hanno rimesso nelle mani di Lussemburgo sei questioni pregiudiziali. Nel frattempo, il giudizio resta sospeso, così come il taglio degli alberi,sotto chiave anche per il sequestro disposto dalla Procura di Lecce, confermato proprio in queste ore con la rinuncia della discussione di fronte al Tribunale del Riesame da parte di due indagati.
Procedimenti che corrono in parallelo, quello penale e quello amministrativo, ma con motivazioni che appaiono vicinissime, per quanto non dipendenti l’una dall’altra. La decisione del Tar Lazio, infatti, è arrivata dopo la discussione di merito, il 16 dicembre scorso (prima degli avvisi di garanzia del 18 dicembre), di due ricorsi presentati da tre olivicoltori di Oria, rappresentati dall’avvocato Giovanni Pesce, e ventuno di Torchiarolo, difesi dai legali Mariano Alterio e Mario Tagliaferro, con la consulenza legale di Nicola Grasso. Sono stati loro a sollevare la questione pregiudiziale. E il Tar, che già aveva rimesso gli atti alla Corte sulla base di un’altra richiesta di aziende bio salentine, conferma la linea. Ed entra nel merito con motivazioni pesantissime.
Questo il cuore: la decisione di esecuzione varata dalla Commissione Ue il 18 maggio scorso, ciò su cui si è basata l’intera strategia italiana di lotta al patogeno, contrasterebbe con l’atto sovraordinato da cui dipende (la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell’8 maggio 2000) e questo renderebbe illegittimi tutti i provvedimenti a cascata, dal decreto del ministro Maurizio Martina del 19 giugno 2015 al secondo piano del commissario straordinario Giuseppe Silletti.
La discrasia, per i giudici, è macroscopica: in quella direttiva “non si rinvengono norme che impongano l’eradicazione di organismi vegetali ‘sani’ presenti in un determinato raggio da organismi riconosciuti come ‘infetti’, senza prima dare luogo ad approfondimenti scientifici idonei a ritenere tale misura l’unica idonea a evitare la diffusione di organismi nocivi”. Nella decisione di esecuzione, invece, è ordinata l’estirpazione di tutte le piante possibili ospiti di Xylella nel raggio di cento metri da quelle infette. Ciò che, solo a Torchiarolo, avrebbe comportato il deserto su 120 ettari a fronte di solo 40 ulivi contagiati. Non solo, “nel caso di specie – è scritto nell’ordinanza – non vi è certezza scientifica sull’eventuale patogenicità del batterio Xylella sulle piante ospiti, né sul nesso causale tra il batterio e il disseccamento rapido dell’olivo. A fronte di una posizione dubitativa espressa dall’Efsa persino sulla distruzione delle piante infette, la Commissione europea avrebbe dovuto ragionevolmente astenersi dall’adottare misure più gravi e restrittive”.
“Il principio di proporzionalità – continuano i giudici romani – avrebbe dunque richiesto alla Commissione la rappresentazione di tutte le misure alternative possibili per poi scegliere motivatamente, tra di esse, quella idonea al raggiungimento dello scopo con il minor sacrificio, essendo oltretutto in gioco valori fondamentali (come la salute, l’ambiente, il paesaggio)”.
Per questo, il Tar “condivide i dubbi avanzati dai ricorrenti” e chiede alla Corte di Lussemburgo di dire se la direttiva madre del 2000 “nonché i principi di proporzionalità, logicità e ragionevolezza ostino all’applicazione della decisione di esecuzione della Commissione europea”, nella parte in cui impone di rimuovere tutte le piante ricadenti nei cento metri. E se ciò può avvenire “senza adeguato supporto scientifico” sul nesso causale, con atto “privo di idonea motivazione”, prima dell’applicazione preventiva di misure meno impattanti e “senza prevedere alcuna forma di indennizzo a favore dei proprietari incolpevoli della diffusione dell’organismo in questione”. Il tutto mentre pende sull’Italia una procedura d’infrazione avviata dalla stessa Commissione.