di Francesca Garisto *

Se da un lato la quantità complessiva di infortuni sul lavoro risulta in calo, dall’altro il dato riguardante gli infortuni mortali segna purtroppo, secondo le statistiche dell’Inail, un sensibile incremento.

A far crescere la preoccupazione vi è la circostanza che queste statistiche non tengono in considerazione i lavoratori assicurati con altri istituti e, ovviamente, dell’economia sommersa, che rappresenta ancora un fenomeno significativo.

Expo 2015, degrado e lavori incompiuti

Sebbene la vita, la salute e in ogni caso l’incolumità fisica, non abbiano prezzo, le sofferenze delle vittime di infortunio sul lavoro e dei loro familiari, quando conseguano ad un comportamento illecito del datore di lavoro, devono essere risarcite, poiché il risarcimento costituisce l’unica forma di ristoro che la legge può garantire alle vittime, oltre a costituire un significativo deterrente per il futuro per le aziende coinvolte.

A tal proposito, fermo restando l’indennizzo erogato dall’assicurazione sociale in ragione del semplice verificarsi dell’infortunio, il lavoratore potrà richiedere il risarcimento conseguente all’illiceità della condotta del datore di lavoro e potrà farlo in sede civile, secondo le modalità descritte in un post pubblicato su questo blog, ed anche in sede penale.

Infatti, secondo il principio di autonomia del giudizio civile da quello penale, previsto dall’art. 75 c.p.p., qualora un medesimo fatto illecito produca diverse voci di danno, la vittima può pretendere il risarcimento di ciascuna di queste separatamente dalle altre, esercitando l’azione in sede civile per una voce di danno e costituendosi parte civile nel processo penale per le restanti ulteriori voci di danno.

Nella maggior parte dei casi, la mancanza di adeguate informazioni, inducono il lavoratore a presentare richiesta di risarcimento nella sola sede civile.

Tuttavia, è opportuno che il lavoratore valuti anche la possibilità di avvalersi di una assistenza e tutela di tipo penale che, in alcuni casi, può presentarsi particolarmente efficace al fine di ottenere un adeguato e più sollecito risarcimento.

Peraltro il d.lgs. 81/2008, testo unico della sicurezza sul lavoro, oltre alla tutela apprestata attraverso norme di tipo civile e amministrativo prevede anche norme di natura penale.

Alcune di queste, le cosiddette “contravvenzioni” (termine che indica i reati che prevedono pene meno gravi, a volte solo di tipo pecuniario), sanzionano penalmente le condotte illecite del datore di lavoro e delle altre figure di responsabili (quali il delegato, il dirigente o il preposto), anche in assenza di un evento lesivo ai danni del lavoratore/lavoratrice.

A questo proposito si segnala che uno dei decreti attuativi del Jobs Act ha disposto un aggravamento di sanzioni a carico del datore di lavoro conseguenti a diverse contravvenzioni (ad esempio per la mancata formazione dei dipendenti).

Diversamente, quando all’illecito “contravvenzionale” segua un infortunio o la morte del lavoratore, il datore di lavoro e i responsabili sono chiamati a rispondere, ciascuno per il loro ambito di responsabilità, del reato di lesioni o di omicidio. In questi casi il lavoratore o i suoi familiari sono ammessi, in qualità di persone offese dal reato, ad avanzare richiesta di risarcimento nel processo penale.

Peraltro, al fine di evitare che il lavoratore che intenda denunciare l’infortunio all’Autorità Giudiziaria possa essere esposto a ritorsioni sul lavoro, il legislatore ha previsto, all’art. 594 co. 5 c.p., che in ipotesi di lesioni con prognosi superiore a 40 giorni, il procedimento penale si instauri d’ufficio.

Questo significa che il procedimento penale avrà inizio anche in assenza di querela della persona offesa. Ai fini pratici si può affermare che, in caso di lesioni superiori ai 40 giorni, il lavoratore deve solo assumere l’iniziativa di costituirsi parte civile nel processo già instauratosi d’ufficio, senza che si sia dovuta presentare denuncia.

Nella fase precedente, quella delle indagini, il lavoratore può attivarsi per fornire all’Autorità Giudiziaria documentazione medica e ogni altro elemento utile per l’accertamento dei fatti e della gravità del danno subito.

Il datore di lavoro coinvolto nel processo penale, dal canto suo, ha invece l’interesse a raggiungere un’intesa risarcitoria con il lavoratore, al fine godere delle attenuanti previste dal codice penale, oltre che di una migliore considerazione da parte del Tribunale che lo dovrà giudicare. Pertanto, non è raro il caso in cui il legale del datore di lavoro o della compagnia assicurativa di questi, avanzi un’offerta risarcitoria prima della definizione del processo penale.

Non va trascurato un altro aspetto del procedimento penale, ovvero che l’azienda alle cui dipendenze è occupato il lavoratore infortunato, può incorrere nelle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 231/2001, che prevede la responsabilità penale dell’impresa per alcuni reati, tra cui quello di lesioni e omicidio colposo commessi dalle figure apicali, nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

Fra le sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 231/01, di particolare rilevanza e afflittività sono quelle dell’interdizione dall’esercizio dell’attività, del divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione e dell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi, oltre alla revoca di quelli già concessi.

Tali sanzioni costituiscono un potente incentivo all’implementazione dei protocolli di sicurezza all’interno delle aziende.

In conclusione, al fine di predisporre le condizioni per una efficace prevenzione da un lato e risarcimento dall’altro, è sempre necessaria un’attenta valutazione di tutte le possibilità di tutela a salvaguardia degli interessi del lavoratore e della sicurezza del luogo di lavoro. 

* Avvocata penalista, consulente della CGIL di Milano, vice-presidente del Centro antiviolenza Casa delle Donne Maltrattate di Milano, da sempre impegnata nella difesa delle donne vittime di violenza, psicologica, fisica ed economica, che si consuma in ambito “domestico” e nella difesa di uomini e donne che subiscono violenza, in tutte le sue espressioni, nei luoghi di lavoro. Svolge la libera professione e ha studio in Milano.

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