“Tutti gli elementi raccolti convergono nel dimostrare prima di ogni altra cosa un fatto incontestabile per la sua palese e ripetuta evidenza: le ingerenze massicce del coimputato Buzzi in generale in molte attività politiche ed amministrative degli enti locali”. È una delle riflessioni finali del gup di Roma Alessandra Boffi nelle motivazioni della sentenza con cui il 7 gennaio scorso ha condannato, in abbreviato, l’ex assessore alla Casa del comune di Roma a due anni e due mesi nell’ambito di uno dei filoni di Mafia Capitale. Daniele Ozzimo era accusato di corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio. L’ex assessore era stato scarcerato la vigilia di Natale dopo che, al processo, era emerso un errore di trascrizione che stravolgeva il senso delle parole pronunciate dallo stesso Buzzi in un’intercettazione. Ma l’accusa di corruzione è rimasta in piedi.
“La condotta di Daniele Ozzimo ha violato i generali doveri del pubblico amministratore, quello dell’esercizio dei poteri nel rispetto della imparzialità e del buon andamento dell’ufficio di cui è investito. Da un lato – argomenta il magistrato – per l’impegno di spesa che ha assunto l’ente comunale, dall’altro per la automatica esclusione di altri interessati allo stesso servizio eludendo, a priori, il ricorso a regolari procedure per l’affidamento dei servizi”. Il giudice scrive che “non sono in discussione i rapporti di Ozzimo con Salvatore Buzzi” che “si sostanzia in un contributo elettorale per un totale di 20mila euro“. Buzzi, a detta del giudice, ha sostenuto “la elezione di Ozzimo”, organizzando “anche un incontro per presentare il candidato”.
Per il gup Ozzimo, “si è impegnato, previo accordo, per contribuire effettivamente alla realizzazione del piano ideato da Buzzi al quale erano a cuore le proroghe e i rinnovi delle convenzioni” con il Comune di Roma. In merito agli affidamenti al consorzio Eriches-29, presieduta da Buzzi, “va rilevato come l’affidamento sia avvenuto in via diretta, in assenza di qualsivoglia procedura concorrenziale sebbene l’importo del servizio sia largamente superiore al limite previsto dalla legge”.