Mafie

Mafia, non luogo a procedere per Ciancio. Gip cita la sentenza Contrada: “Concorso esterno reato quasi idealizzato”

Le motivazioni del gip che ha prosciolto l'editore catanese riaprono l'infinita polemica sul reato nato negli anni '80 per perseguire i cosiddetti “colletti bianchi”

Il concorso esterno alla mafia è “una figura che si potrebbe definire quasi idealizzata nell’ambito di un illecito penale così grave per la collettività”. Per questo motivo nel dicembre 2015, il giudice per le indagini preliminari di Catania, Gaetana Bernabò Distefano, ha decretato il non luogo a procedere per Mario Ciancio Sanfilippo. Il potente editore catanese, direttore e patron del quotidiano La Sicilia e di una serie di televisioni e giornali locali, era finito sotto indagine nel 2007, ma nel 2012 la procura etnea ne aveva chiesto l’archiviazione. Richiesta bocciata dal gip, che aveva ordinato nuove indagini: tre anni dopo, ecco che i pm chiedevano di processare Ciancio, raccogliendo però il pollice verso del giudice. Che adesso, con 170 pagine di motivazioni riapre l’infinita polemica sul concorso esterno a Cosa nostra.

“Concorso esterno: reato vanificato”
Nato negli anni ’80 sommando gli articoli 110 e 416 bis del codice penale, il concorso esterno venne ideato per perseguire i cosiddetti “colletti bianchi”, e cioè i soggetti non organici all’organizzazione criminale, ma che contribuiscono ad accrescerne le attività. Una fattispecie che non è mai stato tradotta in legge dal Parlamento, ed è per questo motivo che negli anni ha scatenato una vera e propria battaglia ideologica tra giuristi, magistrati e avvocati con sentenze che hanno fatto spesso discutere. Un elenco quest’ultimo che si arricchisce sicuramente con le sentenza emessa dal gip per il caso Ciancio. Motivando la sua decisione di non luogo a procedere per l’editore, infatti, il giudice cita a più riprese la sentenza della Corte europea dei diritti umani dell’aprile del 2015. In quel caso i magistrati di Bruxelles hanno ritenuto che Bruno Contrada non doveva essere condannato per concorso esterno, perché all’epoca delle condotte addebitate all’ex superpoliziotto, il reato non era sufficientemente chiaro. “La sentenza Cedu del 2015 – scrive adesso il gip di Catania – ha riproposto in tutta la sua attualità l‘applicazione di un reato che non esiste nella legislazione italiana. Tale sentenza considera quale perno fondamentale della materia, la sentenza del 1994 Demitry. Deve pertanto iniziare ogni ragionamento sulla figura del concorso esterno basandosi sulla sentenza Demitry”. Come dire che si può cominciare a discutere di concorso esterno soltanto dal 1994. Secondo il giudice Distefano, però, “l’enucleazione di un concetto di concorso esterno nel 1994, ontologicamente distinguibile da quella del concorso interno, è stato nel tempo vanificato. Dopo la sentenza Cedu del 2015, è possibile ancora oggi parlare di concorso esterno? Si ritiene di no”.

“Nessuna differenza tra esterni e interni”
La posizione del magistrato è semplice, anche se rischia di apparire controversa. “Si impone – scrive il gip -una rivisitazione della materia non solo alla luce del tempo trascorso dalla sua introduzione e dalle condivisibili esigenze di tutela della collettività, ma soprattutto per la modificazione strutturale della società per come è emerso negli ultimi decenni: da organizzazioni mafiose nettamente separate dalla c.d. società civile, si è progressivamente assistito ad una insinuazione dell’apparato mafioso all’interno di gangli vitali della società medesima. Di conseguenza, anche il concetto di metodo mafioso ha avuto una modificazione contenutistica nel senso che non si può oggi immaginare il mafioso solo come colui che fa espresso uso della forza fisica per intimidire, ma anche colui che, utilizzando la forza espressa dal primo (o usando una forza che non emerge in termini puramente fisici), opera nella propria attività economica e\o professionale con la piena consapevolezza di avere un gruppo mafioso alle spalle e di utilizzare tale situazione per ampliare i propri guadagni”. Come dire, visto che ormai le associazioni criminali hanno infiltrato gran parte degli ambienti istituzionali, non si può fare differenza tra colletti bianchi e affiliati: sono entrambi elementi fondamentali per la cosca, senza differenza tra concorrenti esterni ed elementi interni.

“In sostanza – continua sempre il gip – oggi qual è il motivo per non considerare associato un soggetto che, pur non aderendo in modo formale alla compagine mafiosa, nella sostanza si comporti come tale, traendone notevoli benefici e, anche solo a voler considerare un lungo lasso temporale durante il quale egli presta i propri servigi, rafforzando e contribuendo causalmente alla vita dell’associazione medesima?”. Secondo il giudice, infatti, le condotte contestate a Ciancio sono talmente ampie da essere “in netto contrasto con la figura del concorso esterno, In primo luogo, si rileva la durata temporale della contestazione, Inizialmente, è stato contestato un arco temporale di circa quarant’anni” .

“Poche prove: prosciogliete l’imputato”
Un periodo troppo ampio per contestare solo il concorso esterno “Già a livello astratto, è difficile ipotizzare un concorso esterno che si estende in un arco temporale che può andare dai 40 ai 60 anni della vita di un soggetto. Proprio la mancanza di indicazione di specifiche e puntuali condotte a fronte di una attività cosi ampia prevista in imputazione, può far sorgere il dubbio che il ruolo del Ciancio possa essere ben più articolato e complesso, giungendo finanche a rivestire la qualità, se non di promotore, quanto meno di direzione o di organizzazione dell’associazione criminale, concetto incompatibile con quello di mero consociato esterno”. Il potente editore siciliano andava dunque processato direttamente per associazione mafiosa? No, perché anche in quel caso il gip non pensa che l’accusa abbia prodotto bastevoli elementi di prova. “La mancata contestazione di reati fine – scrive il gip – evidenzia, soprattutto in un procedimento estremamente complesso come il presente sotto il profilo della raccolta di elementi fattuali, la difficoltà di individuare le condotte che siano penalmente contestabili al Ciancio. Tale estrema difficoltà ricostruttiva e probatoria impone, comunque, il proscioglimento dell’imputato nella presente fase”. E fu così, dunque, che Mario Ciancio Sanfilippo vide svanire ogni nube giudiziaria dal suo orizzonte.