I giudici hanno accolto un ricorso del Comune di Pineto (Teramo) contro le sentenze delle commissioni tributarie di merito che avevano 'esentato' il gruppo dal pagamento del tributo relativo a quattro piattaforme per l'estrazione di idrocarburi installate nel mare Adriatico. L'Eni: "Legge di Stabilità ha azzaerato 2016 gli effetti della recente pronuncia"
Nell’attesa del referendum anti trivelle che si svolgerà il 17 aprile sulla questione arriva una sentenza della Cassazione. Le piattaforme petrolifere devono pagare l’Ici. I giudici hanno accolto un ricorso del Comune di Pineto (Teramo) contro le sentenze delle commissioni tributarie di merito che avevano ‘esentato’ il gruppo dal pagamento del tributo relativo a quattro piattaforme per l’estrazione di idrocarburi installate nel mare di fronte al lido di Pineto, nelle acque territoriali dell’Adriatico.
Sia la Commissione provinciale di Teramo, in primo grado, che la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo in secondo grado, nel 2009, erano state del parere che siccome si trattava di piattaforme non iscritte al catasto e correlate a una centrale di smistamento posta sulla terra ferma, non sussisteva il “potere impositivo del Comune sul mare territoriale” e le piattaforme dovevano essere considerate “intassabili” in quanto non iscritte al catasto e ricadenti nella categoria ‘E’ dei beni esentati dall’Ici.
La Suprema Corte non ha condiviso questo punto di vista. “Le piattaforme petrolifere – affermano gli ermellininel verdetto 3618 della Sezione tributaria – sono soggette ad Ici e sono classificabili nella categoria D/7, stante la riconducibilità delle stesse al concetto di immobile ai fini civili e fiscali, alla loro suscettibilità di accatastamento ed a produrre un reddito proprio in quanto la redditività deve essere riferita allo svolgimento di attività imprenditoriale-industriale e non alla diretta produzione di un reddito da parte della struttura”.
Inoltre, la Cassazione sottolinea che “in mancanza di rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme, classificabili nella categoria D/7, è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell’art. 6 del d.legge 11 luglio 1992, n. 33, cioè in base al valore costituito dall’ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili”.
Il ricorso incidentale dell’Eni, che si opponeva al reclamo dell’amministrazione comunale di Pineto è stato rigettato. Ora una nuova sezione della Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo dovrà fare marcia indietro sull’esenzione. Il Comune di Pineto aveva mandato all’Eni avvisi di accertamento per gli anni dal 1993 al 1998 del valore di quasi 14 milioni di euro a titolo di maggior imposta, di poco più di 14 milioni di euro a titolo di sanzioni per omesso versamento di omessa dichiarazione, e poco meno di cinque milioni di euro per interessi.
“La sentenza della Corte di Cassazione interviene dopo che la legge di Stabilità 2016 con la norma sui c.d. imbullonati ha escluso gli impianti, fra i quali rientrano ovviamente anche le piattaforme petrolifere, dal pagamento di Ici/Imu – si legge in una nota dell’Eni – Questo intervento normativo, sollecitato da tutte le imprese d’Italia, che sostanzialmente azzera dal 2016 gli effetti della recente pronuncia della Cassazione sulle piattaforme è altresì la dimostrazione della grande irrazionalità di applicare agli impianti produttivi le imposte concepite per i plusvalori immobiliari e per il finanziamento dei servizi locali”.