Niente distacco della luce in caso di mancato pagamento del canone Rai. Priorità al saldo della quota dovuta per l’energia elettrica. E la richiesta di sanzioni e interessi spetterà all’Agenzia delle Entrate, anche se i fornitori di elettricità avranno l’onere di inviare i solleciti. E’ quanto prevede la bozza del decreto per il pagamento del canone nella bolletta elettrica, che il ministero dello Sviluppo economico sta preparando insieme al Tesoro. Il varo del testo è già in ritardo di due settimane, visto che la legge di Stabilità ne prevedeva l’approvazione entro il 15 febbraio.
“In caso di pagamento parziale della fattura elettrica senza indicazione da parte dell’utente dell’imputazione delle somme pagate, l’imputazione avviene prioritariamente alla fornitura elettrica”, si legge nel testo. Il pagamento del canone Rai avverrà “in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate si intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L’impresa elettrica inserisce nelle fatture solo le rate del canone scadute nel periodo in cui è titolare del contratto“.
In caso di mancato pagamento totale o parziale della fattura comprensiva del canone, l’impresa elettrica “provvede ad inviare solleciti al cliente con le modalità ordinariamente utilizzate. Per quanto attiene alla quota di canone, le sanzioni e gli interessi eventualmente dovuti sono comunque applicati dall’Agenzia delle entrate”. Qualora entro l’anno solare successivo il cliente non abbia provveduto al pagamento del canone “le azioni di recupero del canone non pagato, unitamente alle relative sanzioni e interessi, sono effettuate dall’Agenzia delle entrate. In nessun caso il mancato pagamento del canone comporta il distacco della fornitura di energia elettrica”.
L’Agenzia delle Entrate, si sottolinea nella bozza del decreto, “verifica la corrispondenza tra i dati contenuti nella comunicazione” e “le somme riversate dalle imprese elettriche. In caso di tardivo, omesso o parziale riversamento delle somme riscosse, trasmette una comunicazione alle imprese elettriche con la quale è richiesto il pagamento delle somme non riversate, unitamente alle sanzioni”. E ancora: secondo il provvedimento, l’ufficio territoriale di Torino 1 dell’Agenzia delle entrate “utilizza i dati contenuti nella comunicazione per verificare il corretto versamento del canone da parte degli utenti e determinare, in caso di omesso, parziale o tardivo versamento, l’importo del canone, degli interessi dovuti e delle relative sanzioni. Nei casi in cui la tardività non dipende da cause imputabili all’utente non si procede all’applicazione di sanzioni e interessi a suo carico”.
Le somme riscosse dalle imprese elettriche a titolo di canone, si legge nella bozza, “sono riversate mediante versamento unitario” entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l’intero canone riscosso è riversato entro il 20 dicembre di ciascun anno. “Ai fini del rispetto della scadenza del 20 dicembre si intendono per riscosse le somme incassate nel mese di novembre. Le somme riscosse nel mese di dicembre sono riversate entro il 20 gennaio dell’anno successivo”.