Marcia indietro del Ministero dell’Istruzione sui viaggi d’istruzione: i docenti non avranno alcuna responsabilità sulla condotta del conducente e non dovranno controllare l’idoneità dei veicoli.
Le polemiche nate a seguito della circolare del dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Miur hanno convinto viale Trastevere a fare chiarezza, ritrattando qualche verbo usato nella prima nota emanata. Al ministero hanno deciso di affidare ancora una volta alle Faq il compito di rispondere agli interrogativi che tanti dirigenti e insegnanti hanno sollevato, minacciando di non fare più alcun viaggio d’istruzione. Questione di parole ma la sostanza è cambiata.
Nel vademecum elaborato dalla Polizia Stradale, inviato con la circolare dal direttore generale dell’ufficio Giovanni Boda, la responsabilità dei docenti era chiara e sottolineata dal verbo “dovere”: “Nel corso del viaggio gli accompagnatori dovranno prestare attenzione al fatto che il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità. Durante la guida egli non può far uso di apparecchi telefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare”. Disposizioni che avevano fatto allarmare i professori.
Così anche per quanto riguarda l’idoneità del veicolo: “In maniera empirica – spiegava il vademecum – si dovrà prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionali e ad alcuni importanti dispositivi di equipaggiamento: l’usura pneumatici, l’efficienza dei dispositivi visivi, di illuminazione, dei retrovisori. Se l’autobus è dotato di sistemi di ritenuta – cinture di sicurezza i passeggeri devono utilizzarli e devono essere informati, mediante cartelli pittogrammi o sistemi audio visivi, di tale obbligo. Se il mancato uso riguarda un minore ne risponde il conducente o chi è tenuto alla sua sorveglianza, qualora si trovi a bordo del veicolo”.
Nessuna paura, ora le risposte del Miur chiariscono che la nota del 3 febbraio scorso “non attribuisce nuove responsabilità ai docenti e dirigenti scolastici. In particolare, per quanto attiene agli accertamenti circa lo stato dei mezzi di trasporto, si tratta di documenti e verifiche che la scuola è tenuta a richiedere alla società di trasporti che viene di volta in volta individuata”.
Per quanto riguarda la responsabilità sulla condotta dell’autista si cambia verso: “Non è compito quindi del personale docente o del dirigente scolastico l’accertamento di detta idoneità. Il vademecum elaborato dalla Polizia stradale effettua un puntuale riepilogo degli obblighi previsti dalle norme di condotta, e invita gli insegnanti a segnalare alla Polizia medesima, in una dimensione di esercizio di senso civico, eventuali comportamenti considerati a rischio dei quali dovessero avere testimonianza diretta”.
Nessun obbligo nemmeno per i dirigenti e per le segreterie. Il vademecum allegato alla circolare impegnava i presidi in maniera chiara: “Per consentire alla Polizia Stradale di organizzare i servizi di controllo, compatibilmente con le altre attività̀ istituzionali e fatte salve eventuali emergenze, i dirigenti scolastici avranno cura di inviare alla sezione polizia stradale del capoluogo di provincia della località̀ in cui avrà̀ inizio il viaggio, una comunicazione secondo l’allegato schema”.
Ora con le faq è sparito quel “avranno cura” per lasciare spazio alla libertà di chi dirige le scuole: “Non è obbligatorio né comunicare la partenza o richiedere l’intervento preventivo. Chi finora si rivolgeva alla polizia locale può continuare a farlo. La nota informa che c’è la possibilità di rivolgersi alla sezione di polizia stradale più vicina alla scuola e richiedere l’intervento della stessa per un controllo del mezzo e la verifica dell’idoneità del veicolo e del conducente la mattina, prima della partenza, in caso sorgano dubbi sulla regolarità degli stessi”.