Il gestore di un esercizio commerciale che mette a disposizione della propria clientela la connessione a Internet via Wi-fi senza prevedere alcuna procedura di registrazione non può essere considerato responsabile di eventuali violazioni del diritto d’autore commesse dai propri clienti né può essere destinatario di un ordine con il quale gli si impone di sospendere tale attività, monitorare l’utilizzo di Internet da parte dei propri utenti o imporre a questi ultimi qualsivoglia procedura di registrazione. Sono queste le conclusioni che l’Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell’Unione europea, M. Macie J Szpunar ieri ha proposto ai giudici della stessa Corte di adottare nel decidere una questione pregiudiziale sollevata da un Tribunale tedesco.
Nella vicenda all’origine del giudizio ora pendente davanti alla Corte di Lussemburgo la Sony Music Entertainment aveva trascinato davanti ai giudici tedeschi il titolare di un negozio che, allo scopo dichiarato di attrarre clientela, metteva a disposizione dei frequentatori dei propri clienti Internet via Wi-fi, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per effetto del download pirata di propria musica da parte di un utente di tali risorse di connettività e, soprattutto, domandando al tribunale di ordinare al gestore dell’esercizio commerciale di sospendere la fornitura di tale servizio, sottoporla ad una procedura di registrazione dei clienti o iniziare a monitorare l’attività online di questi ultimi.
Nette, inequivoche ed inattaccabili sul piano logico le conclusioni dell’avvocato generale della Corte. Nessuna responsabilità civile – né per di altro tipo – può essere imputata a chi fornisce al pubblico risorse di connettività via Wi-fi nell’ipotesi in cui, uno dei propri utenti, utilizzi tali risorse per violare il diritto d’autore. E tale principio riguarda anche l’impossibilità di condannare il fornitore di risorse Wi-fi al rimborso al titolare dei diritti delle spese sostenute per segnalargli la violazione e domandargli di intervenire a porle fine.
Non ha dubbi, al riguardo, l’Avvocato Generale Szpunar che anche il semplice rischio di doversi far carico di costi di questo genere potrebbe costituire un disincentivo per il gestore dell’esercizio commerciale e, per questa via, porsi in contrasto con la disciplina europea della materia che, al contrario, mira ad escludere ogni limitazione nell’esercizio dell’attività di fornitura di risorse di connettività.
Deve, dunque, essere eguale a zero la responsabilità di chi mette a disposizione gratuitamente della propria clientela Internet in modalità wifi, limitatamente – sembra ovvio – ad eventuali violazioni poste in essere dagli utenti.
Ma il passaggio delle conclusioni dell’Avvocato Generale probabilmente più rilevante è un altro. Szpunar, infatti, mette nero su bianco di non ritenere che un giudice possa legittimamente imporre a chi metta a disposizione del pubblico Internet via Wi-fi di sottoporre la propria attività a qualsivoglia procedura di registrazione degli utenti. E ciò per diverse ragioni.
La prima è che un ordine di questo genere minaccerebbe il “modello di business” del gestore del negozio che è basato proprio sulla facilità con la quale la propria clientela può usare Internet all’interno del proprio esercizio commerciale. Gli avventori di un fast-food, ad esempio – scrive l’Avvocato generale – probabilmente rinuncerebbero ad usare Internet se dovessero preventivamente registrarsi.
La seconda è che la registrazione dei clienti ai quali si pone a disposizione Internet via Wi-fi, naturalmente, ha senso solo a condizione di procedere preventivamente all’identificazione di tali clienti e, quindi, alla conservazione dei relativi dati di traffico e, sul punto, l’Avvocato Generale, non ha dubbi nel definire un simile obbligo sproporzionato rispetto all’attività del gestore di un bar o di altro analogo esercizio commerciale.
In terzo luogo l’opinione dell’Avvocato Generale è che imporre a chi fornisce Internet via Wi-fi gratuitamente a disposizione della clientela l’obbligo di registrazione di quest’ultima sia, nella sostanza, una strada attraverso la quale si farebbe rientrare dalla finestra ciò che l’Ordinamento europeo ha fatto uscire dalla porta: la possibilità di porre in capo a chi si limita a fornire risorse di connettività qualsivoglia genere di obbligo generale di sorveglianza.
L’ultima delle ragioni per le quali le conclusioni dell’Avvocato Generale bocciano, senza appello, la legittimità di un ordine che imponesse al gestore di un esercizio commerciale la preventiva registrazione della propria clientela all’atto di fornirle Internet via Wi-fi è che si tratterebbe comunque di una soluzione inefficace giacché la semplice registrazione non vale, evidentemente, ad evitare il rischio che gli utenti delle risorse di connettività in questione le utilizzino per violare gli altrui diritti d’autore.
Una lunga serie di “no” all’idea che si possa imporre a chi mette a disposizione della clientela Internet via Wi-fi qualsivoglia obbligo di registrazione quale meccanismo antipirateria sia compatibile con il diritto dell’Unione europea.
Ed è una posizione che l’Avvocato Generale riassume, alla fine delle proprie conclusioni, in una manciata di parole, scrivendo che un simile obbligo tradirebbe l’esigenza di un giusto equilibrio tra la difesa del diritto d’autore, la libertà di impresa dei gestori degli esercizi commerciali e, soprattutto, la libertà di informazione – nella sua duplice accezione di diffusione di informazioni e accesso alle informazioni – dei cittadini europei.
E ci sono poche centinaia di caratteri, nelle conclusioni dell’Avvocato Generale, che vale la pena tradurre parola per parola: “In una prospettiva più globale, osservo che l’eventuale generalizzazione de l’obbligo di proteggere le reti Wi-fi, quale metodo di protezione del diritto d’autore su Internet, sarebbe suscettibile di produrre uno svantaggio per la società nel suo complesso, svantaggio che rischierebbe di superare il beneficio potenziale per i titolari dei diritti”.
Ogni parola in più sarebbe davvero di troppo.