Nel 1985 la Corte di Cassazione, terza sezione penale, riaffermò la validità del principio, mentre si dibatteva sul referendum sulla scala mobile. Una notizia riportata da un ritaglio de La Stampa dell'epoca, che da alcuni giorni sta girando sui social network. La decisione della Cassazione arrivò mentre l'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi stava invitato pubblicamente gli elettori a non votare. Pochi giorni Mario Capanna, leader di Democrazia Proletaria, presentò una denuncia contro Craxi, richiamando la sentenza
“Inutile”. “Costoso”. Addirittura “una bufala”. Il referendum, fin dal 1971, è stato lo spauracchio di chi occupava il governo pro-tempore. Famosa fu la frase del 1991 di Bettino Craxi: “Domenica andate al mare”. Si votava per la preferenza unica, e quell’uscita non portò fortuna al leader socialista, che – nel giro di poco più di un anno – venne travolto dalle inchieste giudiziarie. Ultimo in ordine temporale è il referendum su nucleare e acqua pubblica. Era il 2011 e Silvio Berlusconi invitava apertamente all’astensione. Perse il referendum, sommerso da 29 milioni di voti (27 milioni furono i Sì),che ne anticiparono di pochi mesi la fine politica.
La discussione sull’invito all’astensione e l’obbligo del voto era iniziata già negli anni ’60. Nel 1963 un gruppo di anarchici di Foggia finì sotto processo per “istigazione a disobbedire alle leggi”, per avere propagandato l’astensione dal voto in occasione delle elezioni politiche. Dopo quattro anni di processi vennero condannati in via definitiva a nove mesi di reclusione. La norma che rendeva obbligatorio il voto è stata abrogata nel 1993; prima di allora l’astensione era riportata nei certificati di buona condotta. E’ rimasta intatta, invece, la disposizione di legge che vieta ai pubblici ufficiali di indurre all’astensione gli elettori o di condizionare il voto, richiamata dalla sentenza della Cassazione del 1985 e dalla denuncia presentata dal segretario di Rifondazione comunista. Quello stesso articolo è riportato nelle istruzioni inviate ai componenti dei seggi elettorali per il voto di domenica prossima, compilate solo dieci giorni fa. In questo caso il richiamo al divieto di “induzione all’astensione” è rivolto direttamente agli scrutatori, ai segretari, ai presidenti e ai rappresentanti di partito presenti nei seggi elettorali, che svolgono un ruolo di pubblici ufficiali. Sulla questione si è creata una certa giurisprudenza tra gli anni ’70 e ’80, quando – con diverse sentenze – alcune preture condannarono amministratori pubblici che avevano condizionato il voto. Nell’enciclopedia giuridica, alla voce reati elettorali, l’articolo 98 del testo unico del 1957 viene commentato evidenziandone il senso di difesa del principio della libertà del voto: “E’ evidente che il legislatore ha inteso, con la norma in esame, impedire e punire lo svolgimento di un’attività politica svolta da colui che eserciti una pubblica funzione, o abbia la veste di ministro di culto o sia comunque investito di un potere pubblico, e ciò per evitare l’efficacia suggestiva e l’influenza persuasiva o cogente che possono derivare dall’attività in parola in materia di elezioni”. Quanto erano persuasive le parole di Renzi quando preannunciava la perdita di migliaia di posti di lavoro in caso di vittoria del Sì al referendum?